C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 31 del 20/12/2018 – Delibera – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE dell’1 agosto 2018 a carico di: ALBERTINI Gabriele, presidente della Pro Sesto S.r.1., all’epoca dei fatti per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis comma 1, del CGS in relazione all’art. 41, comma 3, ora trasfuso nell’art. 40 comma 31 del Regolamento del Settore Tecnico per aver consentito e comunque non impedito al Sig. Giancarlo MERONI di svolgere attività di proselitismo o comunque collegata direttamente o indirettamente al trasferimento o al collocamento di giovani calciatrici, in favore della squadra femminile della S.S.D. Pro Sesto S.r.1. partecipante nella stagione 2017/2018 al campionato regionale femminile Serie D. – S.S.D. Pro Sesto S.r.l. squadra femminile per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4 comma 1 e 2 del CGS per il comportamento posto in essere da1 Sig. Giancarlo MERONI soggetto appartenente alla società a1 momento della consumazione del fatto e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata.

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE dell'1 agosto 2018 a carico di:

ALBERTINI Gabriele, presidente della Pro Sesto S.r.1., all'epoca dei fatti per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis comma 1, del CGS in relazione all'art. 41, comma 3, ora trasfuso nell'art. 40 comma 31 del Regolamento del Settore Tecnico per aver consentito e comunque non impedito al Sig. Giancarlo MERONI di svolgere attività di proselitismo o comunque collegata direttamente o indirettamente al trasferimento o al collocamento di giovani calciatrici, in favore della squadra femminile della S.S.D. Pro Sesto S.r.1. partecipante nella stagione 2017/2018 al campionato regionale femminile Serie D.

- S.S.D. Pro Sesto S.r.l. squadra femminile per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 2 del CGS per il comportamento posto in essere da1 Sig. Giancarlo MERONI soggetto appartenente alla società a1 momento della consumazione del fatto e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata.

******

Con provvedimento dell' 01 agosto 2018  il Procuratore Federale,

“Ritenuto che dalla complessiva attività di indagine compiuta e dagli atti sopra indicati è emerso il seguente comportamento ascrivibile ai soggetti di seguito indicati:

Sig. Giancarlo MERONI allenatore di base - codice 29.849 tecnico iscritto nei ruoli del settore tecnico, ma non tesserato all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 38, comma 1, [ora trasfuso nell'art. 37, comma 1) e art. 41, comma 3 ora trasfuso nell'art. 40, comma 3 del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto nella stagione sportivo 2017/2018 benché ancora non tesserato, attività di proselitismo o comunque collegata direttamente o indirettamente al trasferimento o al collocamento di govoni calciatrici in favore della squadro femminile della S.S.D. Pro Sesto S.r.l. partecipante nella ss 2017/2018 al campionato regionale femminile Serie D. Tale attività è consistita nel contattare la calciatrice Sig.ra Matilde FADINI al fine di ottenere dalla stessa alcuni numeri di telefono, di altre giovani calciatrici della Pol. Bresso per poterle contattare - cosa poi effettivamente avvenuta - e far svolgere loro attività sportiva in favore della società S.S.D. Pro Sesto S.r.l. calcio femminile”  deferiva avanti Questo Tribunale ALBERTINI Gabriele la società S.S.D. Pro Sesto S.r.l.,  per rispondere dei comportamenti e della violazione delle norme indicate in epigrafe. Nel contempo deferiva l'allenatore MERONI Giancarlo, avanti la Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, per rispondere per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 38, comma 1, ora trasfuso nell'art. 37, comma 1) e art. 41, comma 3 ora trasfuso nell'art. 40, comma 3 del Regolamento del Settore Tecnico.

Questo Tribunale, letto l'atto del deferimento esperiti gli incombenti di rito, sentito il rappresentante della Procura Federale, - preso atto  alla riunione del 13.12.2018, che con provvedimento assunto in data 3.12.2018 e pubblicato sul CU n. 98 stagione sportiva 2018/2019 la Commissione Disciplinare del Settore Tecnico aveva dichiarato il sig. Giancarlo MERONI responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli aveva inflitto la sanzione della squalifica per mesi due;

- rilevato che il Rappresentante della Procura Federale chiedeva la condanna di ALBERTINI Gabriele a mesi 3 di inibizione e della società S.S.D. Pro Sesto S.r.l. all'ammenda di Euro 500,00.

- che i deferiti insistevano per l'eccezione di improcedibilità del giudizio, sia in ragione del fatto che la Procura Federale non avrebbe tempestivamente iscritto la notizia di illecito nel registro dei procedimenti, sia in quanto la Procura Federale non avrebbe promosso l'azione disciplinare nel termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria concesso con l'avviso di conclusione delle indagini, sollevata nella memoria depositata all'udienza del 27 settembre 2018 ed in ogni caso chiedevano di essere assolti per non aver commesso il fatto, sottolineando che la società deferita ed il suo Presidente ignoravano il comportamento tenuto dal Meroni e ne sono venuti a conoscenza dello stesso solamente alla conclusione delle indagini e che comunque il Meroni aveva già preannunciato reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico di cui sopra;

OSSERVA

Come accertato dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico con la decisione resa in data 3.12.2018 e pubblicata sul CU n. 98 stagione sportiva 2018/2019 che l'eccezione di improcedibilità “sia da qualificarsi quale eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio, in quanto con essa si fa valere la decadenza della Procura Federale dal potere sanzionatorio per il decorso dei termini procedimentali, posti nell'interesse del deferito, sicchè spetta al medesimo, che lamenti la violazione di tali termini e dunque del proprio diritto di difesa, sollevare tempestivamente detta eccezione; - di conseguenza, l'eccezione in questione, anche a non voler considerare il termine di 7 giorni dal deferimento previsto per il deposito delle memorie difensive dall'art. 38, comma 7, Regolamento S.T., avrebbe comunque dovuto essere sollevato quanto meno entro il termine di 3 giorni prima dell'udienza, previsto dall'art. 30, comma 10, CGS, applicabile analogicamente ai procedimenti davanti a questa Commissione e di maggior favore per il deferito; - il rispetto di tale termine è funzionale a garantire il diritto di difesa della Procura Federale e il giusto processo, inteso come processo che garantisce i principi dello parità delle parti e dello pienezza del contraddittorio; - il necessario rispetto dei suddetti principi impone di ritenere che la memoria da depositare 3 giorni prima dell'udienza costituisca quindi l'ultima momento utile per integrare il thema decidendum con nuove eccezioni in senso stretto e con l'allegazione di fatti estintivi volti o paralizzare il potere sanzionatoria della Procura Federale, nel mentre l'udienza dibattimentale sia deputata esclusivamente all'esplicazione degli argomenti difensivi a sostegno delle domande e delle eccezioni già proposte; - a conforto di tale conclusione si pongono anche la previsione dell'art. 35, comma 7, CGS, secondo cui i procedimenti si svolgono sulla base degli elementi contenuti nel deferimento e nelle deduzioni difensive, nonchè la circostanza che le eccezioni rilevabili d'ufficio, come quello di estinzione del giudizio disciplinare ex art. 34 bis, comma 7, CGS, sono espressamente qualificate come tali dal Codice - pertanto l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla difesa del deferito non può essere esaminata perchè proposta per la prima volta all'udienza dibattimentale”.

Anche nel caso di specie, l'eccezione di improcedibilità è stata sollevata per la prima volta dai deferiti nella memoria del 27.9.2018 depositata all'udienza dibattimentale.

A fronte di ciò, si deve ritenere come già statuito dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico nella predetta decisione che l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla difesa dei deferiti, Albertini e ASD Pro Sesto Srl, non può essere esaminata perchè proposta per la prima volta all'udienza dibattimentale

E'  stato inoltre  accertato dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico che la condotta tenuta dal Meroni (attività consistita nel contattare la calciatrice Sig.ra Matilde FADINI al fine di ottenere dalla stessa alcuni numeri di telefono, di altre giovani calciatrici della Pol. Bresso per poterle contattare - cosa poi effettivamente avvenuta - e far svolgere loro attività sportiva in favore della società S.S.D. Pro Sesto S.r.l. calcio femminile) integra la  violazione di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 38, comma 1, ora trasfuso nell'art. 37, comma 1) e art. 41, comma 3 [ora trasfuso nell'art. 40, comma 3 del Regolamento del Settore Tecnico.

Ciò posto, la società ASD Pro Sesto Srl che si sarebbe avvantaggiata di tale comportamento illegittimo posto in essere dal Meroni deve ritenersi responsabile delle violazioni contestate nell'atto di deferimento; si deve infine ritenere responsabile anche il Presidente della stessa, quantomeno per omesso controllo, in quanto appare praticamente impossibile che il Meroni abbia tenuto tale comportamento senza l'avvallo della società ASD pro Sesto e/o di qualche soggetto al suo interno.

In relazione alla gravità dei comportamenti e delle violazioni di cui sopra posti in atto dai deferiti, si ritiene equo modulare le sanzioni nei termini qui di seguito indicati.

Per questi motivi, il Tribunale Federale Territoriale,

CONDANNA

ALBERTINI Gabriele, a venticinque giorni di inibizione e la ASD Pro Sesto, ad Euro 150,00 di ammenda.

Manda alla segreteria di comunicare direttamente il presente provvedimento agli interessati, nonchè di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it