C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 33 del 10/01/2019 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE del 15 novembre 2018 a carico di: REDUZZI GIAN BATTISTA, Presidente della società GSD Calcio Oratorio Cologno, per rispondere della violazione all’art. 1 bis, comma 1 e 5, del C.G.S. nonché dell’art. 28, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, in relazione al CU n. 1 del 1 luglio 2017, ed in riferimento al CU n. 3 del 26 luglio 2017 per avere, quale sottoscrittore per conto della società organizzatrice dei regolamenti per le squadre partecipanti al 5° torneo di Natale nelle categorie Esordienti 2005 e 2006 e Pulcini 2007, consentito o comunque omesso la vigilanza che gli incontri delle indicate categorie si svolgessero con squadre formate da 11 calciatori (per gli esordienti) e 9 calciatori (per i Pulcini 2007), anziché rispettivamente 9 e 7 calciatori come previsto nel regolamento del torneo approvato e comunque come espressamente richiesto dalla richiamata normativa di riferimento. BARON IVAN all’epoca dei fatti responsabile dell’organizzazione del 5° torneo di Natale per rispondere della violazione all’art. 1 bis, comma 1 e 5, del C.G.S. nonché dell’art. 28, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, in relazione al CU n. 1 del 1 luglio 2017, ed in riferimento al CU n. 3 del 26 luglio 2017 per avere, quale responsabile organizzatore del 5° torneo di Natale, consentito o comunque omesso la vigilanza che gli incontri delle indicate categorie si svolgessero con squadre formate da 11 calciatori (per gli esordienti) e 9 calciatori (per i Pulcini 2007) anziché rispettivamente 9 e 7 calciatori come previsto nel regolamento del torneo approvato e comunque come espressamente richiesto dalla richiamata normativa di riferimento. A.S.D. CALCIO ORATORIO COLOGNO, ai sensi dell’art. 4, comma 1 e 2, del C.G.S., per responsabilità diretta e oggettiva, alla quale appartenevano al momento della commissione dei fatti e comunque nei cui confronti e nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata i soggetti avvisati.

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE del 15 novembre 2018 a carico di:

REDUZZI GIAN BATTISTA, Presidente della società GSD Calcio Oratorio Cologno, per rispondere della violazione  all'art. 1 bis, comma 1 e 5, del C.G.S. nonché dell'art. 28, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, in relazione al CU n. 1 del 1 luglio 2017, ed in riferimento al CU n. 3 del 26 luglio 2017 per avere, quale sottoscrittore per conto della società organizzatrice dei regolamenti per le squadre partecipanti al 5° torneo di Natale nelle categorie Esordienti 2005 e 2006 e Pulcini 2007, consentito o comunque omesso la vigilanza che gli incontri delle indicate categorie si svolgessero con squadre formate da 11 calciatori (per gli esordienti) e 9 calciatori (per i Pulcini 2007), anziché rispettivamente 9 e 7 calciatori come previsto nel regolamento del torneo approvato e comunque come espressamente richiesto dalla richiamata normativa di riferimento.

BARON IVAN all'epoca dei fatti responsabile dell'organizzazione del  5° torneo di Natale per rispondere della violazione  all'art. 1 bis, comma 1 e 5, del C.G.S. nonché dell'art. 28, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, in relazione al CU n. 1 del 1 luglio 2017, ed in riferimento al CU n. 3 del 26 luglio 2017 per avere, quale responsabile organizzatore del 5° torneo di Natale, consentito o comunque omesso la vigilanza che gli incontri delle indicate categorie si svolgessero con squadre formate da 11 calciatori (per gli esordienti) e 9 calciatori (per i Pulcini 2007) anziché rispettivamente 9 e 7 calciatori come previsto nel regolamento del torneo approvato e comunque come espressamente richiesto dalla richiamata normativa di riferimento.

A.S.D. CALCIO ORATORIO COLOGNO, ai sensi dell'art. 4, comma 1 e 2, del C.G.S., per responsabilità diretta e oggettiva, alla quale appartenevano al momento della commissione dei fatti e comunque nei cui confronti e nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata i soggetti avvisati.

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Il Tribunale Federale Territoriale, letto l'atto del deferimento esperiti gli incombenti di rito, sentito il rappresentante della Procura Federale,

- rilevato che, all'udienza tenutasi il giorno 20 dicembre 2018   il Rappresentante della Procura Federale chiedeva la condanna di Reduzzi Gian Battista e di Baron Ivan a mesi tre di inibizione ed Euro 400,00 di ammenda alla società ASD Calcio Oratorio Cologno;

- che i deferiti Reduzzi Gian Battista e di Baron Ivan chiedevano di essere assolti per non aver commesso il fatto, ovvero l'applicazione della minima pena, stante l'esiguità dell'illecito contestato, trattandosi di una semplice irregolarità formale, commessa al momento della richiesta della autorizzazione allo svolgimento del torneo.

OSSERVA

Dall'esame degli atti di indagine e dalla relazione conclusiva emerge per tabulas la irregolarità commessa dai deferiti al momento della richiesta dell'autorizzazione allo svolgimento del 5° Torneo di Natale.

Ritenuta l'esiguità dell'illecito contestato, il Tribunale Federale Territoriale

CONDANNA

REDUZZI GIAN BATTISTA e IVAN BARON a giorni 15 di inibizione, ed all'ammenda di Euro 50,00 a carico della società ASD Calcio Oratorio Cologno

Manda alla segreteria di comunicare direttamente il presente provvedimento agli interessati, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.

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