C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 34 del 17/01/2019 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 30 ottobre 2018 a carico di: 1) COSTA Virgilio, all’epoca dei fatti, Presidente e legale rappresentante della Società, A.C. Castel D’Ario, per rispondere della violazione dell’Art. 1 bis, comma 1 del CGS in relazione agli Artt. 94 comma 1 NOIF e 43 comma 2 Reg. LND, per aver sottoscritto in occasione della stagione sportiva 2016-2017, accordi economici, non depositati presso il C.R. Lombardia, con i calciatori, BORGONOVI Nicola, BOSELLI Mirko, BIROLI Leonardo, VICENZI Giovanni. ZERILLO Alessandro, RECCHIA Alessandro Gianni, NDIAYE Amadou Moctar, GAZZI Alessandro, FLORES Luis, DALLA PELLEGRINO Marco e DAL BOSCO Davide, che prevedevano per tutti i suindicati calciatori il riconoscimento di compensi per l’intera stagione sportiva 2016-2017 oltre al riconoscimento di premi play-off in favore dei calciatori, Borgonovi, Vicenzi e Recchia, nonché l’offerta di un posto di lavoro [dopo il conseguimento della patente di guida] in favore del calciatore, FLORES Luis, in violazione delle suddette norme federali; 2) BORGONOVI Nicola, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato della Società, A.C. Castel D’Ario, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione agli Artt. 94 comma 1 NOlF e 43 comma 2 Reg. LND, per aver sottoscritto un accordo economico in occasione della stagione sportiva 2016-2017 non depositato presso il C.R. Lombardia, che prevedeva il riconoscimento da parte della suddetta società, di un compenso di Euro 4.950,00 per l’intera stagione sportiva 2016-2017, oltre un premio in caso di qualificazione ai play-off, al termine della “regular season”, pari ad Euro 450,00: 3) BIROLI Leonardo, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato della Società, A.C. Castel D’Ario, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione agli Artt. 94 comma 1 NOIF e 43 comma 2 Reg. LND, per aver sottoscritto un accordo economico in occasione della stagione sportiva 2016-2017 non depositato presso il C.R. Lombardia, che prevedeva il riconoscimento da parte della suddetta società, di un compenso di Euro 2.250,00 per l’intera stagione sportiva 2016-2017; 4) VICENZI Giovanni, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato della Società, A.C. Castel D’Ario, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione agli Artt. 94 comma 1 NOIF e 43 comma 2 Reg. LND, per aver sottoscritto un accordo economico in occasione della stagione sportiva 2016-2017 non depositato presso il C.R. Lombardia, che prevedeva il riconoscimento da parte della suddetta società, di un compenso di Euro 6.500,00 per l’intera stagione sportiva 2016-2017, oltre un premio in caso di qualificazione ai play-off, al termine della “regular season”, pari ad Euro 500,00; 5) ZERRILLO Alessandro, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato della Società, A.C. Castel D’Ario, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione agli Artt. 94 comma 1 NOIF e 43 comma 2 Reg. LND, per aver sottoscritto un accordo economico in occasione della stagione sportiva 2016-2017 non depositato presso il C.R. Lombardia, che prevedeva il riconoscimento da parte della suddetta società, di un compenso di Euro 2.700,00 per l’intera stagione sportiva 2016-2017; 6) RECCHIA Alessandro, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato della Società, A.C. Castel D’Ario, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione agli Artt. 94 comma 1 NOIF e 43 comma 2 Reg. LND, per aver sottoscritto un accordo economico in occasione della stagione sportiva 2016-2017 non depositato presso il C.R. Lombardia, che prevedeva il riconoscimento da parte della suddetta società, di un compenso di Euro 3.150,00 per l’intera stagione sportiva 2016-2017, oltre un premio in caso di qualificazione ai play-off, al termine della “regular season”, pari ad Euro 500,00; 7) GAZZI Alessandro, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato della Società, A.C. Castel D’Ario, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione agli Artt. 94 comma 1 NOIF e 43 comma 2 Reg. LND, per aver sottoscritto un accordo economico in occasione della stagione sportiva 2016-2017 non depositato presso il C.R. Lombardia, che prevedeva il riconoscimento da parte della suddetta società, di un compenso di Euro 3.500,00 per l’intera stagione sportiva 2016-2017; 8) A.C. CASTEL D’ARIO, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. per quanto addebitato al suo Presidente, e a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4. comma 2, del C.G.S. per quanto addebitato ai suoi tesserati.

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 30 ottobre 2018 a carico di:

1) COSTA Virgilio, all'epoca dei fatti, Presidente e legale rappresentante della Società, A.C. Castel D'Ario, per rispondere della violazione dell'Art. 1 bis, comma 1 del CGS in relazione agli Artt. 94 comma 1 NOIF e 43 comma 2 Reg. LND, per aver sottoscritto in occasione della stagione sportiva 2016-2017, accordi economici, non depositati presso il C.R. Lombardia, con i calciatori, BORGONOVI Nicola, BOSELLI Mirko, BIROLI Leonardo, VICENZI Giovanni. ZERILLO Alessandro, RECCHIA Alessandro Gianni, NDIAYE Amadou Moctar, GAZZI Alessandro, FLORES Luis, DALLA PELLEGRINO Marco e DAL BOSCO Davide, che prevedevano per tutti i suindicati calciatori il riconoscimento di compensi per l'intera stagione sportiva 2016-2017 oltre al riconoscimento di premi play-off in favore dei calciatori, Borgonovi, Vicenzi e Recchia, nonché l'offerta di un posto di lavoro [dopo il conseguimento della patente di guida] in favore del calciatore, FLORES Luis, in violazione delle suddette norme federali;

2) BORGONOVI Nicola, all'epoca dei fatti, calciatore tesserato della Società, A.C. Castel D'Ario, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione agli Artt. 94 comma 1 NOlF e 43 comma 2 Reg. LND, per aver sottoscritto un accordo economico in occasione della stagione sportiva 2016-2017 non depositato presso il C.R. Lombardia, che prevedeva il riconoscimento da parte della suddetta società, di un compenso di Euro 4.950,00 per l'intera stagione sportiva 2016-2017, oltre un premio in caso di qualificazione ai play-off, al termine della "regular season", pari ad Euro 450,00:

3) BIROLI Leonardo, all'epoca dei fatti, calciatore tesserato della Società, A.C. Castel D'Ario, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione agli Artt. 94 comma 1 NOIF e 43 comma 2 Reg. LND, per aver sottoscritto un accordo economico in occasione della stagione sportiva 2016-2017 non depositato presso il C.R. Lombardia, che prevedeva il riconoscimento da parte della suddetta società, di un compenso di Euro 2.250,00 per l'intera stagione sportiva 2016-2017;

4) VICENZI Giovanni,  all'epoca dei fatti, calciatore tesserato della Società, A.C. Castel D'Ario, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione agli Artt. 94 comma 1 NOIF e 43 comma 2 Reg. LND, per aver sottoscritto un accordo economico in occasione della stagione sportiva 2016-2017 non depositato presso il C.R. Lombardia, che prevedeva il riconoscimento da parte della suddetta società, di un compenso di Euro 6.500,00 per l'intera stagione sportiva 2016-2017, oltre un premio in caso di qualificazione ai play-off, al termine della "regular season", pari ad Euro 500,00;

5)  ZERRILLO Alessandro, all'epoca dei fatti, calciatore tesserato della Società, A.C. Castel D'Ario, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione agli Artt. 94 comma 1 NOIF e 43 comma 2 Reg. LND, per aver sottoscritto un accordo economico in occasione della stagione sportiva 2016-2017 non depositato presso il C.R. Lombardia, che prevedeva il riconoscimento da parte della suddetta società, di un compenso di Euro 2.700,00 per l'intera stagione sportiva 2016-2017;

6) RECCHIA Alessandro, all'epoca dei fatti, calciatore tesserato della Società, A.C. Castel D'Ario, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione agli Artt. 94 comma 1 NOIF e 43 comma 2 Reg. LND, per aver sottoscritto un accordo economico in occasione della stagione sportiva 2016-2017 non depositato presso il C.R. Lombardia, che prevedeva il riconoscimento da parte della suddetta società, di un compenso di Euro 3.150,00 per l'intera stagione sportiva 2016-2017, oltre un premio in caso di qualificazione ai play-off, al termine della "regular season", pari ad Euro 500,00;

7)  GAZZI Alessandro, all'epoca dei fatti, calciatore tesserato della Società, A.C. Castel D'Ario, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione agli Artt. 94 comma 1 NOIF e 43 comma 2 Reg. LND, per aver sottoscritto un accordo economico in occasione della stagione sportiva 2016-2017 non depositato presso il C.R. Lombardia, che prevedeva il riconoscimento da parte della suddetta società, di un compenso di Euro 3.500,00 per l'intera stagione sportiva 2016-2017;

8) A.C. CASTEL D'ARIO, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S. per quanto addebitato al suo Presidente, e a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4. comma 2, del C.G.S. per quanto addebitato ai suoi tesserati.

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Con provvedimento del 30 ottobre 2018 il Procuratore Federale,

considerato che il sig. Virgilio Costa, Presidente e legale rappresentante della Società, A.C. Castel D'Ario, aveva sottoscritto in occasione della stagione sportiva 2016-2017, accordi economici, non depositati presso il C.R. Lombardia, con i calciatori BORGONOVI Nicola, BOSELLI Mirko, BIROLI Leonardo, VICENZI Giovanni, ZERILLO Alessandro, RECCHIA Alessandro Gianni, NDIAYE Amadou Moctar, GAZZI Alessandro, FLORES Luis, DALLA PELLEGRINA Marco e DAL BOSCO Davide, che prevedevano per tutti i suindicati calciatori il riconoscimento di compensi per l'intera stagione sportiva 2016-2017 oltre al riconoscimento di premi play-off in favore dei calciatori Borgonovi, Vicenzi e Recchia, nonché l'offerta di un posto di lavoro [dopo il conseguimento della patente di guida] in favore del calciatore, FLORES Luis;

rilevato che i calciatori, Sergio Luis FLOREZ CABARCAS, Davide DAL BOSCO, Marco DALLA PELLEGRINA, Mirko BOSELLI e Amadou Moctar NDIAYE, hanno concordato con la procura federale, ai sensi dell'Art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, l’applicazione della sanzione di 30 giorni di squalifica per il Sig. Sergio Luis FLOREZ CABARCAS, di 30 giorni di squalifica per il Sig. Davide DAL BOSCO, di 16 giorni di squalifica per il Sig. Marco DALLA PELLEGRINA, di 1 mese di squalifica  oltre alla prescrizione alternativa della partecipazione  agli eventi formativi in materia di normativa federale, organizzati con il patrocinio del C.R. Lombardia (che fornirà attestazione della effettiva partecipazione) per il Sig. Mirko BOSELLI e   di 1 mese di squalifica   oltre alla prescrizione alternativa della partecipazione agli eventi formativi in materia di normativa federale, organizzati con il patrocinio del C.R. Lombardia (che fornirà attestazione della effettiva partecipazione) per il Sig. Amadou Moctar NDIAYE  e che il relativo provvedimento è stato pubblicato sul Comunicato Ufficiale FIGC n. 82/AA del 4 ottobre 2018, deferiva avanti questo Tribunale i calciatori, BORGONOVI Nicola, BIROLI Leonardo, VICENZI Giovanni, ZERRILLO Alessandro, RECCHIA Alessandro Gianni e GAZZI Alessandro, il presidente dell'AC Castel D'Ario, COSTA Virgilio e la società, AC Castel D'Ario, per rispondere della violazione delle norme indicate in epigrafe.

Il Tribunale Federale Territoriale, esperiti gli adempimenti di rito, sentito il rappresentante della Procura Federale in contraddittorio con i calciatori, BORGONOVI Nicola, BIROLI Leonardo, VICENZI Giovanni, ZERILLO Alessandro, RECCHIA Alessandro Gianni e GAZZI Alessandro,  preso altresì atto che i predetti calciatori deferiti prima della chiusura del dibattimento, hanno avanzato richiesta di applicazione della pena, ai sensi dell’Art. 23 C.G.S. nei medesimi termini dei calciatori Sergio Luis FLOREZ CABARCAS, Davide DAL BOSCO, Marco DALLA PELLEGRINA, Mirko BOSELLI e Amadou Moctar NDIAYE e che il Rappresentante della Procura Federale ha espresso il consenso alla richiesta con applicazione della pena nelle seguenti misure:

- per BORGONOVI Nicola, giorni 30 di squalifica oltre alla prescrizione alternativa della partecipazione agli eventi formativi in materia di normativa federale, organizzati con il patrocinio del C.R. Lombardia (che fornirà attestazione della effettiva partecipazione);

- per BIROLI Leonardo, giorni 30 di squalifica oltre alla prescrizione alternativa della partecipazione agli eventi formativi in materia di normativa federale, organizzati con il patrocinio del C.R. Lombardia (che fornirà attestazione della effettiva partecipazione);

- per VICENZI Giovanni, giorni 30 di squalifica oltre alla prescrizione alternativa della partecipazione agli eventi formativi in materia di normativa federale, organizzati con il patrocinio del C.R. Lombardia (che fornirà attestazione della effettiva partecipazione);

- per ZERRILLO Alessandro, giorni 30 di squalifica oltre alla prescrizione alternativa della partecipazione agli eventi formativi in materia di normativa federale, organizzati con il patrocinio del C.R. Lombardia (che fornirà attestazione della effettiva partecipazione);

- per RECCHIA Alessandro Gianni giorni 30 di squalifica oltre alla prescrizione alternativa della partecipazione agli eventi formativi in materia di normativa federale, organizzati con il patrocinio del C.R. Lombardia (che fornirà attestazione della effettiva partecipazione);

- per GAZZI Alessandro, giorni 30 di squalifica oltre alla prescrizione alternativa della partecipazione agli eventi formativi in materia di normativa federale, organizzati con il patrocinio del C.R. Lombardia (che fornirà attestazione della effettiva partecipazione);

preso altresì atto che la Procura Federale, previa dichiarazione di responsabilità del deferiti COSTA Virgilio ed AC Castel D'Ario, non comparsi chiedeva, per le violazioni delle norme indicate nel deferimento, la condanna rispettivamente ad un anno di inibizione ed all'ammenda di Euro 2.500,00;

osserva

Il comportamento addebitato, come già più sopra riferito, risulta pienamente provato dalla documentazione in atti; pertanto non può trovare luogo nel caso in esame un provvedimento di proscioglimento.

Il Tribunale Federale Territoriale, preso atto delle richieste di applicazione della pena avanzata dai deferiti in merito alle quali ha prestato il consenso il Rappresentante della Procura Federale, ritenute accoglibili le sanzioni concordate dalle parti in considerazione dell’entità e rilevanza dei comportamenti

applica

- a BORGONOVI Nicola, giorni 30 di squalifica oltre alla prescrizione alternativa della partecipazione agli eventi formativi in materia di normativa federale, organizzati con il patrocinio del C.R. Lombardia (che fornirà attestazione della effettiva partecipazione);

- a BIROLI Leonardo, giorni 30 di squalifica oltre alla prescrizione alternativa della partecipazione agli eventi formativi in materia di normativa federale, organizzati con il patrocinio del C.R. Lombardia (che fornirà attestazione della effettiva partecipazione);

- a VICENZI Giovanni, giorni 30 di squalifica oltre alla prescrizione alternativa della partecipazione agli eventi formativi in materia di normativa federale, organizzati con il patrocinio del C.R. Lombardia (che fornirà attestazione della effettiva partecipazione);

- a ZERRILLO Alessandro, giorni 30 di squalifica oltre alla prescrizione alternativa della partecipazione agli eventi formativi in materia di normativa federale, organizzati con il patrocinio del C.R. Lombardia (che fornirà attestazione della effettiva partecipazione);

- a RECCHIA Alessandro Gianni giorni 30 di squalifica oltre alla prescrizione alternativa della partecipazione agli eventi formativi in materia di normativa federale, organizzati con il patrocinio del C.R. Lombardia (che fornirà attestazione della effettiva partecipazione);

- a GAZZI Alessandro, giorni 30 di squalifica oltre alla prescrizione alternativa della partecipazione agli eventi formativi in materia di normativa federale, organizzati con il patrocinio del C.R. Lombardia (che fornirà attestazione della effettiva partecipazione);

- rilevato altresì che risulta pienamente provata la violazione dell'Art. 1 bis del CGS da parte del Presidente della AC Castel D'Ario il quale, dopo aver sottoscritto gli accordi economici indicati in epigrafe, non solo non li ha depositati presso il C.R. Lombardia, ma non li ha nemmeno ottemperati e che da ciò consegue la responsabilità diretta ed oggettiva della società AC Castel D'Ario;

dichiara

la responsabilità di COSTA Virgilio per la violazione del dovere di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S, e quindi della violazione dei principi di correttezza, lealtà e probità di cui al medesimo articolo in relazione   agli Artt. 94 comma 1 N.O.l.F. e 43 comma 2 Reg. LND, e per l'effetto in relazione alla gravità del comportamento,

commina

a COSTA Virgilio mesi sei di inibizione;

alla società, AC Castel D'Ario, l'ammenda di Euro 800,00.

Manda alla segreteria di comunicare direttamente il presente provvedimento agli interessati, nonchè di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.

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