C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 45 del 21/03/2019 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 28 gennaio 2019 a carico di STEFANIZZI Nicoletta, Presidente della società ASD ARLUNO CALCIO 2010, per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1, del CGS per avere sottoscritto con il tecnico COLUCCI Andrea un accordo economico valido per la stagione sportiva 2016-2017 contenente premi per raggiungimento dei play-off e per la vittoria del campionato non ammessi dalla normativa federale; ASD ARLUNO CALCIO 2010 per violazione dell’Art. 4, commi 1 e 2, del CGS a titolo di responsabilità diretta e/o oggettiva;

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 28 gennaio 2019 a carico di

STEFANIZZI Nicoletta, Presidente della società ASD ARLUNO CALCIO 2010, per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1, del CGS per avere sottoscritto con il tecnico COLUCCI Andrea un accordo economico valido per la stagione sportiva 2016-2017 contenente premi per raggiungimento dei play-off e per la vittoria del campionato non ammessi dalla normativa federale;

ASD ARLUNO CALCIO 2010 per violazione dell’Art. 4, commi 1 e 2, del CGS a titolo di responsabilità diretta e/o oggettiva;

Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, esperiti gli incombenti di rito,

- preso atto che all’udienza fissata per il giorno 14.03.2019 i deferiti non sono comparsi nonostante regolare convocazione inviata a mezzo telefax e che il rappresentante della Procura ha chiesto di comminare a STEFANIZZI Nicoletta, mesi tre di inibizione ed alla società ASD ARLUNO CALCIO 2010 Euro 450,00 di ammenda;

OSSERVA

dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale risulta provato che STEFANIZZI Nicoletta, ha sottoscritto con il tecnico COLUCCI Andrea un accordo economico valido per la stagione sportiva 2016-2017 contenente premi per raggiungimento dei play-off e per la vittoria del campionato per un importo di Euro 2.100,00, in violazione dell'Art. 94 delle NOIF e del CU n. 84 del 12.8.2016 della LND.

Pertanto, emerge chiaramente la responsabilità dei deferiti, rispetto alle condotte ascritte ed indicate in epigrafe.

Tanto premesso e ritenuto, il Tribunale Federale Territoriale del CRL

CONDANNA

STEFANIZZI Nicoletta a mesi tre di inibizione e la società ASD ARLUNO CALCIO 2010 ad Euro 450,00 di ammenda.

Manda la Segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione della stessa sul Comunicato Ufficiale.

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