C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 47 del 04/04/2019 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 25 febbraio 2019 a carico di ROSSINI JONATHAN, all’epoca dei fatti tesserato della ASD Cantù San Paolo, per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1 del CGS in relazione all’Art. 39 lettera E del Regolamento del Settore Tecnico, perchè si è tesserato per la stagione sportiva 2017/2018 per la società ASD Cantù San Paolo, svolgendo attività di allenatore della squadra di Prima categoria, senza idonea abilitazione prevista dal Regolamento della FIGC; TRONGADI SALVATORE, Presidente della ASD Cantù San Paolo, per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1 del CGS in relazione all’Art. 39 lettera E del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito e/o non impedito al sig. Rossini di svolgere attività di allenatore della squadra di Prima categoria, senza idonea abilitazione prevista dal Regolamento della FIGC; ASD CANTU’ SAN PAOLO, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’Art. 4 commi 1 e 2 CGS in relazione al comportamento post in essere dai propri tesserati.

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 25 febbraio 2019 a carico di

ROSSINI JONATHAN, all’epoca dei fatti tesserato della ASD Cantù San Paolo, per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1 del CGS in relazione all’Art. 39 lettera E del Regolamento del Settore Tecnico, perchè si è tesserato per la stagione sportiva 2017/2018 per la società ASD Cantù San Paolo, svolgendo attività di allenatore della squadra di Prima categoria, senza idonea abilitazione prevista dal Regolamento della FIGC;

TRONGADI SALVATORE, Presidente della ASD Cantù San Paolo, per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1 del CGS in relazione all’Art. 39 lettera E del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito e/o non impedito al sig. Rossini di svolgere attività di allenatore della squadra di Prima categoria, senza idonea abilitazione prevista dal Regolamento della FIGC;

ASD CANTU' SAN PAOLO, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’Art. 4 commi 1 e 2 CGS in relazione al comportamento post in essere dai propri tesserati.

Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, esperiti gli incombenti di rito,

- preso atto che all’udienza fissata per il giorno 28.03.2019 nessuno dei deferiti è comparso nonostante regolare convocazione a mezzo e.mail;

- preso atto che il rappresentante della Procura ha chiesto di comminare a ROSSINI Jonathan mesi sei di inibizione, a TRONGADI Salvatore mesi due di inibizione ed alla società ASD Cantù San Paolo Euro 600,00 di ammenda

Osserva

dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale emerge chiaramente che Rossini ha svolto attività di allenatore della prima squadra della società ASD Cantù San Paolo, senza essere in possesso della necessaria abilitazione prevista dal Regolamento Federale del Settore Tecnico,

Da ciò discende chiaramente la responsabilità del presidente della società ASD Cantù San Paolo, per omesso controllo e della società ASD Cantù San Paolo stessa.

Tanto premesso e ritenuto, il Tribunale Federale Territoriale

Condanna

ROSSINI Jonathan a mesi tre di inibizione, TRONGADI Salvatore a mesi uno di inibizione e la società ASD Cantù San Paolo ad Euro 300,00 di ammenda

Manda la Segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione della stessa sul Comunicato Ufficiale.

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