C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 49 del 11/04/2019 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 04 marzo 2019 a carico di BARBARITO Francesco, Presidente della ASD BREBBIA CALCIO, per violazione dell’Artt. 1 bis e 15 del C.G.S. per avere sporto denuncia-querela per il reato di furto nei confronti di un calciatore, senza aver ottenuto la necessaria autorizzazione, quando in realtà il calciatore aveva asportato del materiale tecnico per protesta; ASD BREBBIA CALCIO, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’Art. 4 comma 1 del CGS in relazione al comportamento post in essere dal proprio Presidente.
DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 04 marzo 2019 a carico di
BARBARITO Francesco, Presidente della ASD BREBBIA CALCIO, per violazione dell’Artt. 1 bis e 15 del C.G.S. per avere sporto denuncia-querela per il reato di furto nei confronti di un calciatore, senza aver ottenuto la necessaria autorizzazione, quando in realtà il calciatore aveva asportato del materiale tecnico per protesta;
ASD BREBBIA CALCIO, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’Art. 4 comma 1 del CGS in relazione al comportamento post in essere dal proprio Presidente.
Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, esperiti gli incombenti di rito,
- preso atto che all’udienza fissata per il giorno 04.04.2019, il sig. Francesco Barbarito si è presentato e il rappresentante della Procura ha chiesto di comminare al sig. Francesco Barbarito 18 mesi di inibizione ed alla società ASD BREBBIA CALCIO tre punti di penalizzazione ed Euro 1.000,00 di ammenda;
Osserva
dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale emerge che il materiale tecnico è stato effettivamente asportato e che vi era una diatriba tra il calciatore ed il suo presidente e che il Presidente ha sporto denuncia-querela nei confronti del calciatore, senza aver ottenuto preventiva autorizzazione dalla FIGC, come prescritto dalla normativa vigente.
Stante la situazione di conflitto venutasi a determinare tra le parti, la violazione della clausola compromissoria da parte del sig. Barbarito può essere valutata con minor rigore con l’applicazione delle attenuanti.
Tanto premesso e ritento, il Tribunale Federale Territoriale
condanna
BARBARITO Francesco a mesi sei di inibizione, e la società ASD BREBBIA CALCIO ad Euro 500,00 di ammenda.
Manda la Segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.
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