F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0081/CFA pubblicata il 06 Maggio 2022 (motivazioni) – ASD FC Sassari Torres Femminile – Andrea Budroni – Antonio Genovese/Procura Federale
Decisione/0081/CFA-2021-2022
Registro procedimenti n. 0097/CFA/2021-2022
Registro procedimenti n. 0098/CFA/2021-2022
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello – Presidente
Francesca Morelli - Componente (relatore)
Fabrizio d’Alessandri – Componente
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sui reclami di seguito riportati:
- reclamo n. 0097/CFA/2021-2022 proposto dalla società ASD FC Sassari Torres Femminile e del sig. Andrea Budroni
contro
Procura Federale
Per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare n. 0114/TFNSD-2021-2022 del 28.03.2022, avverso le sanzioni: ammenda di € 3.000,00 (tremila/00) inflitta alla società ASD FC Torres Femminile per rispondere a titolo sia di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, CGS, per l'operato del proprio Presidente e legale rappresentante sig. Andrea Budroni, sia di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, CGS, per le condotte ascritte ai propri tesserati all’epoca dei fatti sigg.ri Antonio Genovese e Salvatore Arca; inibizione di mesi 6 inflitta al sig. Andrea Budroni (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD FC Sassari Torres Femminile) per la violazione dell’art. 4, comma 1, C.G.S. in relazione a quanto disposto dall’art. 39 lettera Ia) del Regolamento del Settore Tecnico e dal CU n. 34/21-22 del Settore Tecnico; seguito deferimento della Procura Federale n. 6637/210f21-22/GC/GR/ff del 25 febbraio 2022
- reclamo n. 0098/CFA/2021-2022 proposto dal sig. Antonio Genovese
contro
Procura Federale
Per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare n. 0114/TFNSD-2021-2022 del 28.03.2022, avverso la sanzione della squalifica di mesi 1 (uno) per la violazione dell’art. 4, comma 1, CGS con riferimento agli artt. 37 e 39 lettera Ia) del Regolamento del Settore Tecnico e al CU n. 34/21-22 del Settore Tecnico; seguito deferimento della Procura Federale n. 6637/210f21-22/GC/GR/ff del 25 febbraio 2022;
Visti i reclami e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il Cons. Francesca Morelli e uditi per le parti, l’avvocato Pirisi per i reclamanti
Burdoni e ASD FC Sassari Torres femminile, gli avvocati Toia e Iudica per Antonio Genovese, l’avvocato Adami per la Procura Federale;
RITENUTO IN FATTO
La decisione del Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare n. 0114/TFNSD-2021-2022 del 28 marzo 2022, ha disposto le seguenti sanzioni: - per il sig. Antonio Genovese, mesi 1 (uno) di squalifica; - per il sig. Salvatore Arca, mesi 3 (tre) di squalifica; per il sig. Andrea Budroni, mesi 6 (sei) di inibizione; - per la società ASD FC Sassari Torres Femminile, euro 3.000,00 (tremila/00) di ammenda.
In particolare per quanto qui rileva:
- Antonio Genovese, all’epoca dei fatti Allenatore UEFA A della Prima Squadra della società ASD FC Sassari-Torres Femminile, è stato ritenuto responsabile della violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, con riferimento agli artt. 37 e 39 lettera Ia) del Regolamento del Settore Tecnico e al CU n. 34/21-22 del Settore Tecnico per avere, nel corso della stagione sportiva 2021-2022, assunto solo formalmente la conduzione tecnica della squadra della ASD FC Sassari Torres femminile partecipante al Campionato di Serie B Femminile, consentendo che, in propria vece, anche durante le gare ufficiali, le funzioni di allenatore responsabile venissero, di fatto, esercitate dal sig. Salvatore Arca, soggetto privo della necessaria abilitazione federale;
- Andrea Budroni, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD FC Sassari Torres Femminile, è stato ritenuto responsabile della violazione delle norme sopra indicate, per avere consentito o comunque non impedito al sig. Salvatore Arca, soggetto privo della necessaria abilitazione federale, di svolgere, di fatto, l’attività di allenatore della prima squadra della ASD FC Sassari Torres Femminile utilizzando quale “prestanome” Antonio Genovese;
- alla Società ASD FC Sassari Torres Femminile, è stata inflitta la sanzione disciplinare a titolo sia di responsabilità diretta ai sensi dell’art.6 co.1 CGS, per l'operato del proprio Presidente e legale rappresentante sig. Andrea Budroni, sia di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del CGS, per le condotte ascritte ai propri tesserati all’epoca dei fatti sigg.ri Antonio Genovese e Salvatore Arca.
Il reclamo di Antonio Genovese si fonda sul presupposto che vi fosse un accordo con i responsabili della società calcistica, in forza del quale egli, persona affetta da grave disabilità e quindi impedito negli spostamenti, avrebbe predisposto i piani di allenamento settimanale non allontanandosi dalla propria abitazione milanese e demandandone l’esecuzione all’allenatore in seconda, Salvatore Arca, presenziando personalmente soltanto alle gare ufficiali.
Dette modalità di svolgimento dell’attività di allenatore sarebbero, a dire del reclamante, assolutamente compatibili con la disciplina federale e, in particolare, con il dettato dell’art.19, co.1, del regolamento del settore tecnico.
A sostegno della tesi difensiva, si rimanda al contenuto di una e-mail inviata da Antonio Genovese al segretario del settore tecnico della squadra in cui si sottolineano le possibili criticità nello svolgimento dell’incarico, ricevendo in risposta soltanto la raccomandazione ad essere presente agli incontri ufficiali.
Da un lato, quindi, il reclamante sottolinea la piena volontà e legittima convinzione di svolgere in termini effettivi il ruolo di responsabile tecnico della squadra, dall’altro viene evidenziata la condotta della società calcistica e dello staff tecnico volta ad escluderlo dall’esercizio di tali funzioni.
In proposito, si elencano i comportamenti ostruzionistici (non gli è stato consentito di incontrare la squadra nel ritiro pre-partita né di accedere agli spogliatoi, si è cercato di impedirgli l’ingresso in campo e di recarsi in panchina) che hanno indotto Antonio Genovese a rassegnare le dimissioni dopo un mese soltanto dal conferimento dell’incarico.
Ciò premesso, con il primo motivo di reclamo si contesta la decisione del Tribunale laddove ha ritenuto che la rinuncia di Antonio Genovese a percepire un compenso per l’attività di allenatore rappresenti un indizio della volontà delle parti di ridurre al minimo l’apporto di costui, essendo comunque indispensabile una sua presenza formale, dal momento che la normativa di settore richiede che il tecnico abbia l’abilitazione Allenatore UEFA A e l’allenatore in seconda, Salvatore Arca, non ne era in possesso.
La mancata percezione del compenso, a detta della difesa, sarebbe del tutto naturale in settori dilettantistici e corrispondente a motivazioni personali di Antonio Genovese.
Si contesta, altresì, che il mancato trasferimento a Sassari da parte di Antonio Genovese sia elemento sintomatico della fittizietà dell’incarico, posto che la normativa di settore non lo richiedeva e che le condizioni fisiche di costui lo rendevano altamente sconsigliabile.
Ugualmente, si sostiene che il preteso ritardo del reclamante in occasione delle gare di campionato, lungi dal rappresentare un elemento a sostegno dell’accusa, sarebbe dipeso da una sorta di ostruzionismo ai danni di Antonio Genovese ad opera della direzione del club.
Si elencano, per contro, tutte le attività che Antonio Genovese avrebbe concretamente svolto in favore della squadra di cui era allenatore (una relazione a seguito di un incontro amichevole e quattro relazioni su squadre avversarie).
Nell’appello si sostiene, quindi, la buona fede del reclamante che dovrebbe valere, in principalità, ad escluderne la responsabilità e, in subordine, ad ottenere il riconoscimento delle attenuanti di cui all’art.13, co. 1, lett. c) ed e).
Si sottolinea, in proposito, che Antonio Genovese presentò le proprie dimissioni non appena gli fu suggerito che il club lo stesse “sfruttando” come “ prestanome” e che egli stesso denunciò alle autorità sportive i fatti di cui è causa.
Il reclamo presentato nell’interesse della società calcistica e del suo presidente Andrea Budroni ripropone l’eccezione preliminare, già disattesa dal Tribunale, di improcedibilità dell’azione disciplinare in difetto di un valido esposto.
Secondo la difesa non sarebbe qualificabile come tale il susseguirsi di e-mail di cui la prima, inviata da Antonio Genovese a Paolo Piani, segretario del settore tecnico FIGC, contiene generiche lagnanze sulla gestione della squadra, segue una risposta di Paolo Piani in cui si ipotizza che Antonio Genovese funga da mero prestanome e gli si consigliano le dimissioni e, per finire, lo stesso Paolo Piani invia una e- mail alla Procura federale in cui segnala la situazione venutasi a creare.
Si contesta, in sostanza, la valenza di esposto/denuncia attribuita alla mail inviata da Antonio Genovese al segretario del settore tecnico ed inviata, a sua volta, alla Procura Federale. Viene rilevata, inoltre, la mancata legittimazione del segretario del settore tecnico, Paolo Piani, a presentare esposti, in quanto organo di servizio e non carica federale.
In fatto, la difesa propone una ricostruzione degli avvenimenti diversa da quella prospettata dalla difesa Genovese; si sostiene, infatti, che l’accordo fra la società e il tecnico era volto ad ottenere da costui una continua ed effettiva opera di allenatore, con presenza costante a Sassari, ove Antonio Genovese si sarebbe impegnato a trovare un alloggio.
Il ritardo nel trasferimento di Antonio Genovese a Sassari aveva sostanzialmente obbligato la società ad affidare gli allenamenti per l’inizio del campionato all’allenatore in seconda, Salvatore Arca.
Le continue inadempienze dell’allenatore titolare non avevano portato ad una immediata risoluzione del rapporto semplicemente in quanto la società aveva tenuto in considerazione la condizione di forte disabilità di Antonio Genovese, sicché sia era preferito attendere le dimissioni volontarie da parte di questi.
In via subordinata, si chiede la riduzione della pena previa concessione delle attenuanti di cui all’art.13, co.1, CGS, evidenziando come, per gli altri incolpati, il Tribunale Federale abbia inflitto pene ridotte rispetto alle richieste dell’accusa e non abbia fatto altrettanto per la società ed il suo Presidente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Occorre innanzi tutto procedere alla riunione dei reclami poiché concernenti la medesima decisione n. 0114/TFNSD-2021-2022 del 28 marzo 2022.
Preliminarmente va analizzata l’eccezione di improcedibilità formulata dalla difesa del Presidente Andrea Budroni e della società.
Il Tribunale federale l’ha rigettata a seguito di un’attenta e condivisibile analisi dell’art. 118 del CGS, il cui testo val la pena di riportare: “Il Procuratore federale esercita in via esclusiva l’azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati, quando non sussistono i presupposti per l’archiviazione. Il Procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute, purché non in forma anonima o priva della compiuta identificazione del denunciante. L’azione disciplinare è esercitata di ufficio ed il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo sia diversamente stabilito.”.
L’interpretazione letterale del secondo comma non è particolarmente complessa e diverge da quanto sostenuto dal reclamante. L’irricevibilità delle notizie di illecito messe a conoscenza della Procura Federale è circoscritta alle notizie in forma anonima o prive della compiuta identificazione del denunciante. Non vi è spazio, quindi, per una interpretazione che estenda l’irricevibilità ad altre categorie di atti, non sono richieste forme rituali né che la notizia di illecito - che è appunto soltanto una notizia e non una espressione di volontà punitiva - contenga richieste di punizione o che si proceda ad indagini.
Del resto, possono essere richiamate le nozioni penalistiche in tema di differenza fra esposto-denuncia e atto di querela. Soltanto per quanto riguarda la querela è necessaria un’esplicita volontà, da parte di chi denunzi un fatto-reato, affinché l’autore venga perseguito. Soltanto per la querela, e non già per la denunzia, è necessario che chi espone possegga determinate qualità, vale a dire sia persona offesa. Non ha rilevanza alcuna, quindi, che Antonio Genovese o Paolo Piani non avessero di mira l’apertura di un’indagine da parte della Procura Federale né che non avessero individuato né prospettato eventuali illeciti disciplinari, la cui ricostruzione in fatto e qualificazione spetta unicamente all’organo federale.
L’art.118 prima richiamato, prevede che il Procuratore Federale proceda sempre d’ufficio all’azione disciplinare, sicché è estranea alla logica del sistema l’interpretazione prospettata dalla difesa.
Come correttamente rilevato dal Tribunale, la pronuncia della CFA-SU n. 18 del 21.9.2020, richiamata dalla difesa, non contrasta con l’interpretazione sopra proposta, poiché, riconoscendo alla denuncia anonima valore di ‘stimolo investigativo’, implicitamente attribuisce ad una notizia di illecito circostanziata e proveniente da un soggetto ben individuato ben maggiore pregnanza.
Se così è - cioè è ininfluente la qualità di colui da cui la notizia di illecito proviene essendo sufficiente che si tratti di persona identificata - non ha rilevanza la tesi difensiva secondo cui sarebbe non rituale e quindi non utilizzabile una notizia di illecito proveniente da un funzionario della FIGC e non da un organo federale.
Quanto al merito, va premesso che “Il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (come invece è previsto nel processo penale), nel senso che è necessario e sufficiente acquisire - sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti - una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (quanto meno a partire da Collegio di garanzia CONI, SS.UU., n. 13/2016; per tutte, da ultimo, CFA, Sez. III, n. 68/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 35/2021-2022; dettagliatamente, CFA, SS. UU., n. 105/2020-2021, § 3).
Legittimamente, quindi, il Tribunale Federale, ai fini dell’accertamento della responsabilità, ha valorizzato plurimi elementi, quali la rinuncia da parte di Antonio Genovese alla percezione di un compenso, il mancato trasferimento da parte di costui a Sassari, la concorde volontà di demandare all’allenatore in seconda parte rilevante dei compiti di un allenatore, quali la direzione degli allenamenti della squadra.
Tali elementi, di per sé soli considerati, possono apparire “neutri” ma, valutati nel loro insieme, inducono fondatamente a ritenere che Antonio Genovese non sia stato ingaggiato per svolgere effettivamente l’attività di allenatore ma per sopperire alla mancanza della necessaria qualifica in capo all’allenatore in seconda.
E ciò, soprattutto, alla luce del fatto che l’allenatore in seconda, Salvatore Arca, era privo della qualifica necessaria per essere formalmente accreditato come allenatore della Sassari Torres, qualifica che invece possedeva Antonio Genovese.
Che ciò costituisca illecito disciplinare è affermato, fra l’altro, da Sezione I, decisione n. 74/CFA-2021-2022:”Incorre in responsabilità disciplinare, per violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sanciti dall’art.4 del Codice di Giustizia Sportiva, il soggetto che, assunto come tecnico titolare della squadra, in quanto munito delle prescritte abilitazioni, consente o non impedisce che un soggetto privo delle prescritte abilitazioni, svolga, in via di fatto, l’attività di allenatore della squadra”.
Val la pena di osservare come l’illecito disciplinare non presupponga necessariamente un accordo fraudolento ma semplicemente che, dalle rispettive posizioni, Presidente e allenatore diano corso, di fatto, ad una situazione in cui il tecnico titolare è tale solo di nome, in quanto gran parte delle mansioni vengono svolte da un altro tecnico privo delle necessarie abilitazioni.
Sono chiare ed evidenti, in questo senso, le condotte del Presidente - che ha risolto il problema dell’assenza di abilitazione in capo a Salvatore Arca, ingaggiando un altro tecnico senza pagarlo - e dello staff tecnico, tese a ridurre al minimo l’apporto di Antonio Genovese.
Né si può sostenere che la presenza di Antonio Genovese a fianco della squadra, prospettata nei termini proposti dalla difesa, valga a qualificarlo quale allenatore nella forma e nella sostanza.
L’art.19 del regolamento del settore tecnico, menzionato dalla difesa, prevede che:” I Tecnici inquadrati nell'Albo del Settore Tecnico devono: a) tutelare e valorizzare il potenziale tecnico-atletico della società per la quale sono tesserati; b) curare la formazione tecnica e le condizioni fisiche dei calciatori; c) promuovere, tra i calciatori, la conoscenza delle norme regolamentari, tecniche e sanitarie; d) disciplinare la condotta morale e sportiva dei calciatori ed adempiere a tutti i compiti tecnici e disciplinari loro affidati dalle società̀ e connessi alla loro posizione nell'ambito delle stesse”.
V’è da chiedersi come Antonio Genovese potesse adempiere a tali compiti, con particolare riguardo alla cura della formazione tecnica e delle condizioni fisiche dei giocatori, senza mai – per esplicito accordo con la dirigenza - partecipare agli allenamenti.
Venendo alle richieste subordinate, a Antonio Genovese è stata già riconosciuta l’attenuante di cui all’art.13, lett. c), ed è per tale motivo che la pena è stata ridotta rispetto alle richieste della Procura Federale. Non vi è quindi ragione per analizzare il reclamo sul punto.
L’attenuante di cui all’art.13, lett. e), è esclusa dalla constatazione che Antonio Genovese non ha mai ammesso le proprie responsabilità, né ha collaborato fattivamente alle indagini, limitandosi a dare una lettura dei fatti favorevole per sé e sfavorevole alla società.
La pena appare congrua rispetto alla natura e all’entità dell’illecito: essa ha minima afflittività e, in tal senso, tiene conto di tutte le circostanze addotte nel reclamo.
Al Presidente e alla squadra sono state inflitte le sanzioni disciplinari nella misura richiesta dalla Procura Federale, non essendo ravvisabile l’attenuante concessa a Antonio Genovese e a Salvatore Arca. Non si è trattato, quindi, di una ingiustificata disparità di trattamento.
La sanzione pare adeguata al ruolo del reclamante che, come si è detto, superò il problema del difetto di abilitazione in capo a Salvatore Arca ricorrendo ad una persona che, in ragione della propria disabilità, si sarebbe prestata a svolgere un ruolo talmente ridotto, al punto di essere soltanto formale, senza percepire alcun compenso.
Poiché il reclamo presentato nell’interesse della società ha motivi esattamente sovrapponibili a quelli svolti in favore del suo Presidente, le considerazioni già svolte inducono a rigettare anche tale reclamo.
P.Q.M.
Riuniti i reclami in epigrafe, li respinge.
Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori con PEC.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Francesca Morelli Mario Luigi Torsello
Depositato
6 maggio 2022
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce