C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 51 del 23/04/2019 – Delibera – Reclamo società LEGNARELLO SSM Camp. 3° Categ. Gir. A Gara del 7/04/2019 tra Legnarello SSM / San Lorenzo C.U. n.39 della Delegazione di Legnano in data 11/04/2019

Reclamo società LEGNARELLO SSM Camp. 3° Categ. Gir. A

Gara del 7/04/2019 tra Legnarello SSM / San Lorenzo

C.U. n.39 della Delegazione di Legnano in data 11/04/2019

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il reclamo proposto dalla società Legnarello; rilevato che per le ultime quattro gare dei vari campionati Regionali e Provinciali

 sono sottoposti all'Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva, come previsto dal C.U.n. 169 dalla F.I.G.C. Datato 5/12/2018 e trascritto sul C.U.n. 30 del C.R.L. In data 13/12/2018, il quale dispone: i reclami alla Corte d'Appello Territoriale devono pervenire o essere depositati presso il C.R.L. entro le ore 12,00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato ufficiale.

Rilevato che nella specie il reclamo è pervenuto il 15/04/2019 ore 14.02 a mezzo posta elettronica e che il provvedimento disciplinare del G.S. è stato pubblicato sul C.U. N 39 dalla delegazione di Legnano in data 11/04/2019 ben oltre il termine regolamentare.

Tanto premesso e ritenuto Questa Corte d'Appello Territoriale

                                                        Dichiara Inammissibile

il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa 

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