C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 53 del 30/04/2019 – Delibera – Reclamo società GS ALBIGNANO Camp. 3° Categ. Gir. A Gara del 7/04/2019 tra Albignano / Pioltellese 1967 C.U. n. 39 della Delegazione di Monza in data 11/04/2019
Reclamo società GS ALBIGNANO Camp. 3° Categ. Gir. A
Gara del 7/04/2019 tra Albignano / Pioltellese 1967
C.U. n. 39 della Delegazione di Monza in data 11/04/2019
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il reclamo proposto dalla società GS. ALBIGNANO rilevato che per le ultime quattro gare dei vari campionati Regionali e Provinciali i reclami sono sottoposti all'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva, come previsto dal C.U.n. 169 dalla F.I.G.C. in data 5/12/2018 e trascritto sul C.U.n. 30 del C.R.L. In data 13/12/2018, il quale dispone: i reclami alla Corte d'Appello Territoriale devono pervenire o essere depositati presso il C.R.L. entro le ore 12,00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato ufficiale.
Rilevato che nella specie il reclamo è pervenuto il 18/04/2019 ore 11.19 a mezzo Fax e che il provvedimento disciplinare del G.S. è stato pubblicato sul C.U. N 39 dalla delegazione di Monza in data 11/04/2019 ben oltre il termine regolamentare.
Tanto premesso e ritenuto questa Corte d'Appello Territoriale
dichiara inammissibile
il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa
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