C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 53 del 30/04/2019 – Delibera – Reclamo società ORATORIO BARIANO Camp. 3° Categoria Gir. D Gara del 17.03.2019 tra Oratorio Bariano / Amici Antegnate C.U. n. 35 della Delegazione di Bergamo datato 28.03.2019

Reclamo società ORATORIO BARIANO   Camp. 3° Categoria Gir. D

Gara del 17.03.2019 tra Oratorio Bariano / Amici Antegnate

C.U. n. 35 della Delegazione di Bergamo datato 28.03.2019

La società ORATORIO BARIANO ha presentato reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che, ha sanzionato con la squalifica per 10 gare a carico del calciatore sig.  FESTA Mirko, con l'inibizione sino al 21.5.2019 a carico del dirigente, sig. BILUSTRINI Diego Morgan, con la squalifica sino al 5.5.2019 a carico dell'allenatore, sig. VILLA Walter e con l'ammenda di 200,00 Euro a carico della società, ORATORIO BARIANO, lamentando che le sanzioni sono eccessive, considerato che il calciatore FESTA è stato provocato, che il BILUSTRI ha lanciato la bandierina a terra in segno di disappunto e che l'allenatore ha tenuto un comportamento irriguardoso.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS e sentito l'arbitro a chiarimenti rileva.

L'arbitro sentito a chiarimenti ha precisato che il FESTA ha pronunciato l'insulto discriminatorio nei confronti di un calciatore avversario, come reazione ad un contatto di gioco in cui era rimasto a terra dolorante.

Il dirigente, BILUSTRINI, ha lanciato la bandierina a terra per due volte verso l'arbitro, manifestando così la non intenzionalità nel volerlo colpire, mentre il VILLA ha pronunciato frasi ingiuriose e minacciose nei confronti del direttore di gara.

Alla luce di ciò meritano di essere mitigate lievemente le sanzioni comminate al FESTA in applicazione delle attenuanti e del BILUSTRINI in quanto il comportamento deve ritenersi irriguardoso.

Meritano invece conferma sia la squalifica all'allenatore, VILLA, sia l'ammenda alla società reclamante, considerato che il primo ha tenuto un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro, seppur verbale, e che è stato tenuto aperto il cancello di accesso al terreno di gioco e che vi è stata una rissa tra i calciatori delle due squadre, seppur durata per un breve lasso di tempo.

Tutto quanto premesso e ritenuto, la Corte Sportiva di Appello Territoriale

RIDUCE

l'inibizione comminata al sig. BILUSTRINI Diego a tutto il 5.5.2019 e la squalifica al calciatore, FESTA Mirko a sette gare, conferma per il resto le decisioni del GS e dispone la restituzione della tassa se regolarmente versata.

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