C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 53 del 30/04/2019 – Delibera – Reclamo società SSD MAPELLO A R.L. Camp. Eccellenza Gir. B Gara del 31.03.2019 tra USD Casateserogoredo / SSD Mapello a r.l. C.U. n. 47 del CRL datato 04/04/2019
Reclamo società SSD MAPELLO A R.L. Camp. Eccellenza Gir. B
Gara del 31.03.2019 tra USD Casateserogoredo / SSD Mapello a r.l.
C.U. n. 47 del CRL datato 04/04/2019
La società SSD MAPELLO ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha squalificato il calciatore GULLOTTA Manuel per cinque gare per ripetuti atti di violenza nei confronti di un avversario richiedendo una riduzione della squalifica.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti del CGS, osserva.
L'episodio di violenza, seppur grave e da condannare, deve essere contestualizzato nel momento particolare della gara così come emerge dal referto arbitrale che costituisce unico elemento di prova di quanto avvenuto sul terreno di gioco.
Per tale ragione questa Corte ritiene di dover lievemente mitigare la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo.
Tanto premesso e ritenuto,
ACCOGLIE PARZIALMENTE
il ricorso e riduce a n. 4 giornate la squalifica del calciatore GULLOTTA Manuel e dispone l'accredito della relativa tassa se versata.
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