C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 61 del 16/05/2019 – Delibera – Reclamo società FCD RHODENSE Camp. Promozione Gir. A Gara del 28/04/2019 tra Fagnano / Rhodense C.U. n. 54 del CRL datato 2/05/2019

Reclamo società FCD RHODENSE Camp. Promozione Gir. A

Gara del 28/04/2019 tra Fagnano / Rhodense

C.U. n. 54 del CRL datato 2/05/2019

La società FCD RHODENSE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato l'allenatore Sig. RASPELLI Gabriele fino al 29-05-2019.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il provvedimento disciplinare disposto dal G.S. relativo al reclamo in oggetto non è impugnabile. Infatti, ai sensi dell'art. 45 comma 3 lett: B del C.G.S. le sanzioni comminate ai dirigenti, tecnici e massaggiatori fino ad un mese non sono impugnabili in alcuna sede.

Tanto premesso e ritenuto questa Corte dichiara

INAMMISSIBILE

il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it