C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 61 del 16/05/2019 – Delibera – Ricorso in riassunzione ex Art. 30 CGS CONI, depositato in data 25 gennaio 2019, da DONATACCI Maria Grazia (Osservatore Arbitrale – Sezione AIA di Milano) con l’avv. Alessandra Cacioli,

Ricorso in riassunzione ex Art. 30 CGS CONI, depositato in data 25 gennaio 2019, da DONATACCI Maria Grazia (Osservatore Arbitrale – Sezione AIA di Milano) con l'avv. Alessandra Cacioli,

-ricorrente -

contro

 LATTANZI Pietro, con l'avv. Jacopo Ceccarelli, ed

ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI, con gli avv.ti Valerio di Stasio e Giancarlo Perinello,

- resistenti-

avente ad oggetto l'elezione del Presidente della Sezione Arbitri di Milano, svoltasi in data 20 settembre 2018.

I difensori delle parti come costituiti così

concludevano

per la ricorrente, DONATACCI Maria Grazia, come da ricorso in riassunzione, “1) venga riconosciuta la non corretta applicazione dell'Art. 5 del Regolamento; 2) venga riconosciuta valida la candidatura della sig.ra Donatacci; 3) venga riconosciuta alla luce dei voti ottenuti l'elezione della odierna ricorrente a Presidente di Sezione in quanto unica candidata” e come da memoria del 6 aprile 2019 “accerti e dichiari la nullità del procedimento elettivo e del provvedimento di nomina, dichiarando altresì Grazia Donatacci Presidente della Sezione AIA di Milano in quanto unica ammissibile. In subordine: accerti e dichiari la nullità del procedimento e del provvedimento di nomina, disponendo la ripetizione della votazione, ammettendo però quale unica candidatura valida quella presentata dalla sig.ra Donatacci, producendosi diversamente un ingiusto beneficio a vantaggio di terze parti e un nuovo pregiudizio a carico della ricorrente”;

per il resistente, LATTANZI Pietro, come da comparsa di risposta del 5 aprile 2019, “accertare e dichiarare l'estinzione del presente giudizio e/o la nullità e/o inammissibilità e/o l'infondatezza di tutte le domande formulate dalla sig.ra Grazia Donatacci; condannare la ricorrente alla refusione delle spese e competenze del presente giudizio anche per lite temeraria; in via istruttoria: senza che ciò comporta alcuna inversione dell'onere della probatorio e/o accettazione del contraddittorio, ove occorra, su tutti i capitoli di prova formulati e proposti nella parte in fatto della presente memoria, tutti da intendersi qui integralmente ritrascritti preceduti dalla locuzione "vero che", oltre che a prova contraria su tutti i capitoli di prova ex adverso formulati e proposti, si chiede di essere ammessi a prova per testi, indicandosi a testi gli associati A.I.A.: 1) O.A. Matteo Cassina, 2) A.E. Nicola Sperandei, 3) A.E. Daniel Cadirola” e come da verbale d'udienza dell'11 aprile 2019, “dichiara di non accettare il contraddittorio sulle domande di annullamento proposte solo nella memoria datata 6.4.2019 in quanto domande nuove rispetto a quelle proposte dalla ricorrente sia nell'atto introduttivo sia nel ricorso in riassunzione”;

per l'ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI, come da memoria difensiva del 3 aprile 2019, “Rigettarsi, siccome inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa, le domande proposte dalla sig.ra Grazia Donatacci nei confronti di Associazione Italiana Arbitri, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nel ricorso di data 16.10.2018” e come da verbale d'udienza dell'11 aprile 2019, “dichiara di non accettare il contraddittorio sulle domande di annullamento  proposte solo nella memoria datata 6.4.2019 in quanto domande nuove rispetto a quelle proposte dalla ricorrente sia nell'atto introduttivo sia nel ricorso in riassunzione”.

Svolgimento del processo

Con ricorso del 16 ottobre 2018 la Sig.ra Grazia Donatacci adiva il Tribunale Federale Nazionale, impugnando la delibera concernente l’elezione del Presidente della Sezione Arbitri di Milano avvenuta in data 20 settembre 2018 per violazione dell'Art. 5 del Regolamento dell'Associazione ltaliana Arbitri.

A sostegno dell'impugnazione la ricorrente ha dedotto che “in data 18/09/2018 la Sig.ra Donatacci presentava, come da Regolamento, al sig. Cesarini (componente del Collegio dei Revisori dei conti) la propria candidatura a sostegno della quale portava 76 firme, una delle quali immediatamente scartata poichè il firmatario Crotti Alessandro  aveva sottoscritto anche la candidatura del Sig. Lattanzi (il regolamento prevede che in caso di doppia firma, la stessa è ritenuta valida per la prima candidatura presentata, ed in effetti il Sig. Lattanzi aveva presentato le sue firme lunedì 15/09/18)”, che “Alle ore 18,30 veniva comunicato alla Sig.ra Donatacci che venivano considerate non valide ben 4 firme a sostegno della sua candidatura, ed in particolare le firme di Valentina GALASSO,  Luigi SENATORE, Beuclair Zinado NGOUENET, Davide DUGNANI, che era necessario integrare le firme a sostegno della candidatura” e che “mezzora prima della convocazione dell'assemblea elettiva, la sig.ra Donatacci era l'unica presente in grado di integrare le proprie sottoscrizioni con ben altre 9 firme regolari e precedentemente raccolte”.

Sennonchè, la ricorrente rilevava come “i colleghi SENATORE e DUGNANI avevano, come da regolamento, pagato le proprie quote sezionali entro il 31/3 data massima consentita, come da bonifici allegati. Il Servizio Ispettivo Nazionale dell'AIA, con apposita nota allegata, (Vademecum SIN - Parte Ill - Comma 4) dichiara che faccia fede la data di effettuazione bonifico e non la data di accreditamento alla Sezione della somma dovuta e che ne conseguisse I'impossibilità di considerare morosi i due associati” e come “il collega Crotti dichiarava di non aver mai apposto la propria firma autografa sulla lista dei firmatari a sostegno della candidatura del Sig. Lattanzi e che quindi tale sottoscrizione non poteva essere considerata validamente espressa per il Sig. Lattanzi, bensì per la Sig.ra Donatacci”.

Pertanto, la Donatacci sosteneva di aver portato a sostegno della propria candidatura a Presidente della Sezione AIA di Milano il numero valido di firme (74) richieste dal Regolamento e come tale bastevole per far ritenere ammissibile la candidatura da lei presentata, contrariamente a quanto affermato dal Presidente del Collegio dei Revisori, sig. Santeramo.

A fronte di ciò, la ricorrente riteneva illegittimo il provvedimento di non ammissibilità della propria candidatura, da parte del Presidente dell'Assemblea così come quello di rigetto del reclamo da lei presentato avverso la propria esclusione.

Con memoria del 9 novembre 2018 si costituiva in giudizio l'Associazione Italiana Arbitri, eccependo l'inammissibilità del ricorso presentato dalla Donatacci per incompetenza, funzionale del Tribunale Federale Nazionale, unitamente alla propria carenza di legittimazione passiva; eccepiva inoltre l'inammissibilità dell'oggetto dell'avversa domanda e del ricorso stesso per avvenuta acquiescenza prestata dalla ricorrente alla delibera assunta nell'assemblea sezionale elettiva del 20 settembre 2018, nonchè, nel merito, la totale infondatezza del ricorso.

L'AIA sosteneva che “le firme ritenute non valide non sono cinque (il Crotti più quattro morosi), come erroneamente dedotto in ricorso, ma sei (il Crotti più cinque morosi) Senatore, Dugnani, Adragna, Ngouenet e Galasso: docc. 6 e 8) e, pertanto, come ammessa ma non concessa la fondatezza della prospettazione avversaria sulla validità delle sottoscrizioni di Crotti, Dugnani e Senatore, la scheda di presentazione di tale candidatura era, comunque, non valida, in quanto sottoscritta da 73 (76 - 3) associati aventi diritto al voto in luogo dei 74 prescritti”.

In ogni caso, l'AIA rilevava come “sono destituite di ogni fondamento le deduzioni avversarie sulla pretesa regolarità delle sottoscrizioni dell'associato Crotti e dei due associati morosi Senatore e Dugnani:

- quanto al primo, è pacifico che la sotto azione di Alessandro Crotti appaia sia nella scheda di candidatura Lattanzi, presentata il 13.9.2018 (doc.5), sia in quella Donatacci, presentata il 18.9.2018 (doc. 6), ma, non essendovi mai stata alcuna formale dichiarazione scritta di disconoscimento di una delle firme da parte del Crotti, corretta e conforme alla norma regolamentare la decisione del Collegio dei Revisori e dell'Ufficio di Presidenza di ritenere valida quella rilasciata a favore della scheda presentata per prima" (quella Lattanzi) e, di riflesso, invalida quella apposta sulla scheda di candidatura Donatacci (v. art. 3, comma 1 lett. d), Rep. elettivo: doc. 2) - quanto ai secondi, l'art. 2 del Regolamento elettivo rimanda la valutazione della morosità al Regolamento associativo, ove, all'art. 40, comma 3 lett. l) è previsto che "vengono considerati ad ogni effetto morosi gli arbitri che non provvedono al pagamentodelle quote associative "entro il mese di marzo"; dunque, nel caso di specie, il pagamento doveva essere effettuato entro il 31 marzo 2018, ma dalla documentazione in atti risulta non solo che la data di accredito alla Sezione dei bonifici eseguiti da Senatore e Dugnani è stata successiva (il 5.4.2018: v. doc.8), ma, soprattutto, che la data di addebito sul conto degli ordinanti e, dunque, la data di effettivo pagamento" richiesta dal predetto art. 40 è stata il 3.4.2018 e, dunque, posteriore alla scadenza sopra richiamata (v. doc. 3 avversario), essendo del tutto estranei alla Sezione i rapporti tra ogni associato e la sua banca ed i tempi di esecuzione degli ordini ad essa dati”.

L'AIA infine rilevava come non risulta provato il fatto che la Donatacci avesse ulteriori nove firme a sostegno della propria candidatura e che il Presidente del Collegio dei Revisori e/o un componente di tale Collegio avessero opposto un rifiuto alla presentazione di tali ulteriori nove sottoscrizioni.

Nessuno si costituiva in giudizio per il sig. Lattanzi che pertanto rimaneva contumace.

Con provvedimento pubblicato sul comunicato n. 36/TFN Sezione Disciplinare (2018/2019), il Tribunale Federale Nazionale dichiarava la propria incompetenza, essendo competente a decidere il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia.

Con ricorso depositato in data 25 gennaio 2019 la sig.ra Donatacci riassumeva il giudizio avanti questo Tribunale, riportando integralmente le deduzioni, argomentazioni e conclusioni rassegnate avanti il Tribunale Federale Nazionale.

Con memoria depositata in data 3 aprile 2019 si costituiva in giudizio l'AIA richiamando anch'essa le eccezioni, domande ed argomentazioni svolte nel giudizio riassunto.

Con memoria del 5 aprile 2019 si costituiva in giudizio il sig. Lattanzi eccependo la nullità e/o inammissibilità del ricorso in quanto la Donatacci non chiede l'annullamento di nessun atto presupposto della sua proclamazione a Presidente della Sezione AIA di Milano e tantomeno chiede l'annullamento dell'elezione stessa, nonché per acquiescenza della ricorrente al risultato elettorale e/o per cessazione della materia del contendere, avendo la stessa preso parte al Consiglio Direttivo, come componente.

Nel merito richiamava le argomentazioni svolte dall'AIA, con riferimento alle sottoscrizioni ritenute non valide e sottolineava come il vademecum amministrativo del Servizio Ispettivo Nazionale dell'A.I.A., Parte III, art. 4, spiega che - in fase di registrazione da parte del Cassiere sezionale della quota associativa - "nel campo 'Data incasso andrà inserita la data di esecuzione del bonifico (omissis" (cfr. estratto vademecum SIN -doc.8). L'azione contabile delle Sezioni A.I.A., che registra gli introiti in data valuta, non può essere in alcun modo contestata: nel caso del pagamento della quota da parte dell'associato Senatore, l'importo è entrato nella disponibilità della Sezione il 03.04.2018 (cfr. estratto movimenti conto corrente -doc.6) e da quella data sono iniziati a essere prodotti interessi creditori. Non è sostenibile, sia alla luce della prassi bancaria che in ottica di una regolare contabilità, che il pagamento dovesse essere imputato alla data di ordine del bonifico dell'associato alla sua banca. La registrazione del movimento in data antecedente a quella di effettivo incasso, avrebbe come effetto la produzione di un bilancio non reale, perchè non rappresentativo dell'effettiva situazione economica in quel momento”.

Con memoria depositata in data 6 aprile 2018, la Donatacci produceva dichiarazione del componente del collegio dei Revisori, sig. Luigi Delle Vergini, in base alla quale gli fu impedito dal Presidente del Collegio dei Revisori, Gioacchino Santeramo, di ricevere le ulteriori candidature a sostegno portate dalla Donatacci in quanto “a questa operazione doveva provvedere lui in prima persona”.

Sosteneva inoltre che le domande rassegnate nel ricorso introduttivo erano ammissibili e che la partecipazione al Consiglio Direttivo quale membro di diritto non poteva essere considerata acquiescenza all'impugnazione proposta con il presente giudizio e pertanto chiedeva che il Tribunale adito “accerti e dichiari la nullità del procedimento elettivo e del provvedimento di nomina, dichiarando altresì Grazia Donatacci Presidente della Sezione AIA di Milano in quanto unica ammissibile. In subordine: accerti e dichiari la nullità del procedimento e del provvedimento di nomina, disponendo la ripetizione della votazione, ammettendo però quale unica candidatura valida quella presentata dalla sig.ra Donatacci, producendosi diversamente un ingiusto beneficio a vantaggio di terze parti e un nuovo pregiudizio a carico della ricorrente”.

Alla riunione dell'11.4.2019, nel corso della quale l'AIA ed il Lattanzi hanno entrambi dichiarato “di non accettare il contraddittorio sulle domande di annullamento proposte solo nella memoria datata 6.4.2019 in quanto domande nuove rispetto a quelle proposte dalla ricorrente sia nell'atto introduttivo sia nel ricorso in riassunzione” - e dopo ampia discussione – il giudizio veniva trattenuto in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dalla sig.ra Donatacci va rigettato.

L'Art. 3 del Regolamento Elettivo dell'Assemblea Elettiva Sezionale AIA dal titolo “Presentazione delle Candidature” prevede che:1. Ricevuta la convocazione secondo quanto disposto dall’art.1 del presente Regolamento, gli associati che intendono candidarsi alla carica di Presidente di Sezione devono presentare al Presidente o ad un componente del Collegio dei Revisori Sezionali, almeno un’ora prima dell’orario fissato per l’Assemblea sezionale elettiva in prima convocazione, una scheda contenente: a) il proprio nominativo; b) i rispettivi dati anagrafici ed anzianità associativa; c) dichiarazione dei candidati, sottoscritta dagli interessati, in cui si attesta il possesso dei requisiti di elettorato passivo previsti dal Regolamento dell’AIA, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste dal regolamento dell’AIA e che non si sono candidati per l’eventuale elezione a Delegato Sezionale; d) la presentazione della candidatura sottoscritta da associati della Sezione aventi diritto al voto in numero pari alla misura percentuale minima del 16% e massima del 20% degli associati iscritti alla data del trenta giugno dell’anno precedente a quello delle elezioni, con allegata, per ciascuno di essi, copia della tessera federale o di altro valido documento di riconoscimento; ciascun avente diritto al voto può sottoscrivere la scheda di un solo candidato alla carica di Presidente di Sezione e in caso di conflitto è valida la sola firma di sostegno rilasciata a favore della scheda di candidatura presentata per prima. 2. Il Presidente o componente del Collegio dei Revisori Sezionali, all’atto della presentazione delle candidature indicate nel comma precedente, appone sulla singola scheda il giorno e l’ora della sua ricezione. Il Collegio dei Revisori Sezionali verifica immediatamente la sussistenza dei requisiti di eleggibilità, anche avvalendosi della scheda personale, e provvede ad affiggere la scheda di candidatura in copia nei locali sezionali con l’indicazione del giorno e dell’ora della presentazione, trattenendo l’originale. Nel caso accerti irregolarità solo formali della dichiarazione di presentazione, esclusa la carenza dei requisiti soggettivi in capo al candidato, lo indica sulla scheda di candidatura e lo invita a sanarle immediatamente e, in ogni caso, prima dell’ora fissata per la valida apertura dell’Assemblea. Nel caso invece rilevi la carenza dei requisiti soggettivi, lo segnala al candidato e lo indica sulla scheda di candidatura. In ogni caso il Collegio dei Revisori Sezionali è tenuto a consegnare al Presidente dell’Assemblea tutte le schede di candidatura che gli sono state presentate, complete di tutte le indicazioni apposte ai sensi del presente comma. 3. La candidatura alla carica di Presidente di Sezione non è compatibile con la candidatura alla carica di Delegato Sezionale. In caso di presentazione di candidature valide per entrambe le cariche da parte dello stesso associato, si considera efficace soltanto quella presentata prima al Collegio dei Revisori Sezionali”.

Il successivo articolo 5 del Regolamento intitolato “Lavori assembleari” prevede che: “1. Il Presidente Sezionale o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente Sezionale o il commissario straordinario, all’ora fissata per la prima convocazione, assunta la presidenza provvisoria, provvede all’appello nominale degli aventi diritto al voto, come da elenco predisposto il giorno precedente dal Collegio dei Revisori Sezionali ed affisso nei locali sezionali. Qualora non accerti la presenza nei locali di almeno i due terzi degli associati aventi diritto al voto rinvia l’Assemblea alla seconda convocazione. Viceversa, qualora accerti la presenza nei locali di almeno i due terzi degli aventi diritto al voto ovvero qualora, all’appello nominale svoltosi all’ora della seconda convocazione, risulti presente almeno un terzo degli aventi diritto al voto, il Presidente Sezionale dichiara validamente aperta l’Assemblea sezionale elettiva, invitando gli aventi diritto al voto presenti a nominare per alzata di mano un ufficio di presidenza, composto dal Presidente dell’Assemblea, dal Vice Presidente, dal segretario e da due o più scrutatori. A quel punto il Presidente Sezionale lascia il tavolo della presidenza, dopo aver sottoscritto i tre originali del verbale, la cui stesura viene da quel momento curata dal segretario dell’Assemblea sotto la direzione del Presidente dell’Assemblea. 2. Il Presidente del Collegio dei Revisori Sezionali o, in sua assenza, un componente dello stesso consegna al Presidente dell’Assemblea: a) l’elenco degli aventi diritto al voto e dei presenti che hanno risposto all’appello; b) le schede di candidature già presentate per la carica di Presidente di Sezione, corredate da copie delle tessere federali o di altro documento di riconoscimento per l’identificazione degli aventi diritto che le hanno sottoscritte; c) le schede di candidature già presentate alla carica di Delegato Sezionale. 3. Il Presidente dell’Assemblea, avvalendosi della assistenza dell’ufficio di presidenza, verifica la regolarità delle candidature a Presidente Sezionale e delle candidature a Delegato Sezionale, anche alla luce delle eventuali osservazioni del Collegio dei Revisori Sezionali, e ne dichiara pubblicamente la validità indicando i nominativi dei candidati eleggibili, distinti per il loro ruolo. Dichiara inoltre l’esistenza di candidature alle medesime cariche che ritiene invalide, specificandone le ragioni. 4. Il Presidente dell’Assemblea, ove accerti la mancata presentazione di candidature alla carica di Presidente Sezionale o l’invalidità di tutte quelle presentate, invita gli aventi diritto al voto e gli altri associati presenti in possesso dei requisiti soggettivi a presentare immediatamente una o più candidature, verificandone poi la validità e dichiarandole pubblicamente, con indicazione dei nominativi”.

La ricorrente non ha fornito la prova della violazione da parte del Presidente del Collegio dei Revisori del disposto dell'Art. 3 del Regolamento sopra menzionato.

Infatti, si è limitata a presentare la dichiarazione di un componente del collegio dei Revisori, sig. Delle Vergini, nella quale afferma di aver ricevuto disposizioni dal Presidente del Collegio dei Revisori in base alle quali all'operazione di ricezione delle sottoscrizioni a sostegno delle candidature doveva provvedere il Presidente in persona.

Sennonchè tale dichiarazione non comprova un rifiuto da parte del Presidente ad effettuare tale operazione; e quindi non si riesce a comprendere per quale motivo la Donatacci si sia rivolta al Presidente, pretendendo di acquisire le ulteriori 9 pretese sottoscrizioni a sostegno della propria candidatura e non sia nemmeno stato fornito un principio di prova sul punto.

La Donatacci non ha nemmeno prodotto nel presente giudizio documentazione idonea a provare la reale sussistenza effettiva di tali presunte 9 sottoscrizioni a supporto della propria candidatura, datate e corredate da copia della tessera federale o di altro valido documento di riconoscimento, come prescrive l'Art. 3 del Regolamento.

Sul punto, la Donatacci non ha fornito la prova di essere stata in possesso di tali sottoscrizioni a sostegno, chiamando a comprova di ciò i relativi soggetti affinchè confermassero in particolare che siffatto sostegno era stato da loro rilasciato prima delle elezioni. Allo stato nulla è dato sapere in merito a chi fossero i 9 soggetti in questione, non essendo nemmeno stati menzionati nella loro identità.

Tale carenza sul piano probatorio non permette quindi di compiere opportune valutazioni in merito al fatto che questi ulteriori 9 soggetti fossero idonei a sostenere la candidatura della Donatacci e che pertanto la candidatura della stessa avesse effettivamente un numero idoneo di sottoscrizioni a sostegno.

Ciò a maggior ragione laddove si consideri che la Donatacci chiede di essere lei riconosciuta Presidente della Sezione AIA in quanto unico soggetto validamente candidato.

Con riferimento alle 76 sottoscrizioni presentate dalla Donatacci a sostegno della propria candidatura bisogna rilevare, come ha osservato correttamente l'AIA, che le firme ritenute non valide prima dal Collegio dei Revisori e poi dal Presidente dell'Assemblea, sono sei e precisamente quella di cinque iscritti morosi (Senatore, Dugnani, Adragna, Ngouenet e Galasso), oltre alla sottoscrizione del Crotti in conflitto con quella presentata precedentemente a sostegno del Lattanzi.

La Donatacci sostiene che di queste sei sottoscrizioni tre erano da ritenersi valide e precisamente quella del Senatore e quella del DUGNANI in quanto entrambi avrebbero dato ordine di bonifico di pagamento della quota di iscrizione prima del 3.3.2018, anche se le somme erano state accreditate successivamente, nonché quella del Crotti che aveva disconosciuto la sottoscrizione apposta a sostegno della candidatura del Lattanzi.

Anche in questo caso la Donatacci non ha fornito la prova di aver raggiunto le necessarie 74 sottoscrizioni valide a sostegno della propria candidatura.

Ed infatti, come rilevato dall'AIA nella memoria di costituzione  - che non ha trovato puntuale replica e/o contestazione e/o smentita da parte della Donatacci - e quindi deve ritenersi corretta, ”ammessa ma non concessa la fondatezza della prospettazione avversaria sulla validità delle sottoscrizioni di Crotti, Dugnani e Senatore, la scheda di presentazione di tale candidatura era, comunque, non valida, in quanto sottoscritta da 73 (76 - 3) associati aventi diritto al voto in luogo dei 74 prescritti”.

A fronte di tale quadro probatorio, l'impugnazione proposta dalla Donatacci non può trovare accoglimento e le altre questioni proposte devono ritenersi assorbite.

Per questi motivi, il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia,

RIGETTA

il ricorso proposto dalla sig.ra Grazia Donatacci.

Manda alla segreteria di comunicare direttamente il presente provvedimento agli interessati, nonchè di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.

 

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