C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 43 del 14/03/2019 – Delibera – DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 3/ 3/2019 MAGENTA – ROBBIO

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 3/ 3/2019 MAGENTA - ROBBIO

Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 41 del 7.3.2019 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della Società AS Robbio.

Con il reclamo, regolarmente presentato, la citata società sostiene che la società avversaria ha violato la normativa riguardante il limite di partecipazione (alla gara) di calciatori in relazione all'età essendo rimasta, a seguito delle sostituzioni " nel corso del 2º tempo ed in particolare dal 23º con solo tre calciatori cosiddetti " giovani ", invece dei quattro previsti dalla vigente normativa; pertanto chiede a carico della società Magenta l'applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara.

Dagli atti ufficiali di gara risulta che la società Magenta, ha dato inizio alla gara con i calciatori "giovani" nº 1 Cotugno Daniel nato il 5-6-2000; nº 3 Pravettoni Gianfranco nato il 9-11-2000; nº 7 Zanaboni Davide Andrea nato il 26-5-1998 e nº 9 Martella Alessandro nato il 29-10-1997.

Al 23º del 2º tempo ha sostituito il calciatore nº 3 Pravettoni Gianfranco nato il 9-11-2000 col nº 15 Pirvu George Alessio nato il 4-7-2000; al 23º del 2º tempo ha sostituito il calciatore nº 7 Zanaboni Davide Andrea nato il 26-5-1998 col nº 13 Gianni Kevin nato il 28-3-1995; da questo momento aveva sul terreno di gioco solo tre calciatori cosiddetti " giovani ", invece dei quattro previsti dalla vigente normativa Solamente al 28ºdel 2º tempo ha sostituito il calciatore nº 2 nato nel 1996 col nº 14 Tallarico Luca nato nel 1999.

Quindi effettivamente a seguito delle sostituzioni del 2º tempo la società Magenta dal 23º al 28º del 2º tempo ha violato la vigente normativa.

Infatti: richiamato l'art. 34 bis delle N.O.I.F. ed avvalendosi della facoltà di deroga consentita dal Consiglio Direttivo della L.N.D. (cfr. C.U. LND n.1 del 01/7/2017), con C.U. nº 1 crl del 5-7-18 Punto 3.2.19. A/2 lett b) pag. 28 e segg. il Comitato Regionale Lombardia ha determinato, per la stagione sportiva 2018-19, che le Società partecipanti ai Campionati di Promozione hanno l'obbligo di impiegare nell'attività ufficiale (quindi Campionato e Coppe), sin dall'inizio della gara e per tutta la durata della stessa e, quindi anche nel caso di sostituzioni successive, calciatori, distinti in relazione al numero e all'età, come segue:

 

- 1 calciatore nato dal 01.01.1997

- 1 calciatore nato dal 01.01.1998

- 1 calciatore nato dal 01.01.1999

- 1 calciatore nato dal 01.01.2000

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di:

" espulsione dal campo;

" casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite;

L'inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

Dato atto che la società Magenta non ha inviato deduzioni.

Rilevata pertanto la palese violazione delle norme citate occorre applicare la sanzione sportiva della perdita della gara così come prevista dall'art. 17 del C.G.S.

PQM

DELIBERA

a) di comminare alla Società Magenta la sanzione sportiva della perdita della gara per 0 - 3.

b) di accreditare alla ricorrente la tassa reclamo, se versata.

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