C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 46 del 28/03/2019 – Delibera – gara del 13/ 2/2019 CALCIO MOTTESE – SIZIANO LANTERNA
gara del 13/ 2/2019 CALCIO MOTTESE - SIZIANO LANTERNA Con nota a mezzo mail certificata in data 19-3-2019 ore 10,30 (inviata anche alla società Siziano Lanterna a mezzo raccomandata nº15300245662-7) la società Calcio Mottese trasmette copia della raccomandata ad oggetto "controdeduzioni avverso reclamo" in quanto prende atto che sul CU nº 43 del 14-3-2019 " veniva pubblicata la decisione della Corte Sportiva d'Appello con la quale si accoglieva il reclamo ( avverso la decisione di primo grado della società Siziano Lanterna) e rimetteva gli atti al Giudice Sportivo" per il giudizio di rinvio e la decisione di merito. Tuttavia va dato atto che il contenuto delle "controdeduzioni avverso reclamo" non attengono al motivo del reclamo come dedotto dalla società Siziano Lanterna, vale a dire la partecipazione alla gara di un calciatore in posizione irregolare, bensì si sostanziano in motivi di doglianza in ordine al procedimento di secondo grado tenutosi innanzi la Corte Sportiva d'Appello e per tal motivo lo scrivente dichiara la propria incompetenza a conoscere a riguardo.
Con riferimento a quanto sopra la società Siziano Lanterna non ha inviato deduzioni.
In merito al giudizio di rinvio va dato atto che: Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 41 del 28.2.2019 questo Giudice, a seguito del reclamo della società Siziano Lanterna, ha deciso di dichiarare inammissibile il reclamo in quanto le motivazioni del reclamo (trasmesso anche alla controparte a mezzo raccomandata con prova di consegna, codice 052508718421 dall'ufficio postale di Siziano PV in data 14-2-2019 ore12,30) sono state inviate ad un indirizzo differente da quello ufficiale della sede sociale ovvero del recapito indicato dalla società per l'invio della corrispondenza, così come indicato in sede di iscrizione al campionato e come riportato sull'annuario pubblicato sul sito del Comitato regionale.
La società Calcio Mottese a mezzo mail certificata in data 25-2-2019 ore 15,42 peraltro aveva fatto presente e trasmesso su carta intestata della società, recante in evidenza stemma ed indirizzo della sede sociale, nota (non inviata alla controparte) con la quale comunicava :" In riferimento a quanto pubblicato sul C.U. n. 40 del 21.2.2019 . In merito alla gara del 13-2-2019 . La ns. società ad oggi non ha ancora ricevuto nessun avviso e o corrispondenza dalla società Siziano Lanterna " : di fatto significando chiaramente di non essere stati posti in condizione di esercitare il proprio diritto alla difesa.
Per tal motivo erano state assunte le decisioni di omologare la gara col risultato conseguito sul campo: Calcio Mottese - Siziano Lanterna, 1-0 e di trasmettere gli atti alla Procura Federale al fine della verifica di eventuali violazioni.
Con comunicazione trasmessa allo scrivente e come da deliberazione pubblicata sul CU del CR Lombardia nº 43 del 14-3-2019 la Corte Sportiva d'Appello accogliendo il reclamo della società Siziano Lanterna che aveva impugnato la sopra citata deliberazione ha di fatto annullato la decisione di primo grado e rimesso gli atti allo scrivente giudice per la decisione di merito a motivo del fatto che " risulta documentalmente provato ." che la raccomandata con prova di consegna, codice 052508718421 dall'ufficio postale di Siziano PV in data 14-2-2019 ore12,30, contenente le motivazioni del reclamo " sia stata ritirata da un addetto per conto della società (Calcio Mottese), in data 23-2-2019 con conseguente possibilità di esercitare il diritto di difesa".
Quindi la società Calcio Mottese è stata regolarmente portata a conoscenza della posizione dell'originario reclamo.
Per tal motivo la Corte Sportiva d'Appello ha dichiarato ammissibile il reclamo ed allo scrivente è doveroso, nel giudizio di rinvio, senza peraltro discostarsi dall'orientamento espresso dalla Corte Sportiva d'Appello, entrare nel merito.
Col citato reclamo la Società Siziano Lanterna sostiene che la società avversaria ha violato la normativa vigente perché alla gara in oggetto ha fatto partecipare il calciatore Di Vito Fabio, nato il 15-5-93, in posizione irregolare in quanto squalificato.
Infatti tale calciatore essendo stato espulso nella gara Calcio Mottese - Virtus Binasco del 10-2-19 risulta squalificato per una gara come da Cu nº 38 del 12-2-19 del CRL e tale sanzione doveva essere scontata a far tempo da tale data e quindi nella gara di che trattasi.
Dagli atti ufficiali di gara risulta che effettivamente la società Calcio Mottese ha utilizzato il calciatore citato nella gara in oggetto che vi ha preso parte col nº 2.
Pertanto tale calciatore non aveva titolo a partecipare alla gara.
Visti gli artt.1/bis, 17, 22 e 46 del CGS.
DELIBERA
In accoglimento del reclamo come sopra proposto:
a) di comminare alla società Calcio Mottese la sanzione sportiva della gara per 0-3;
b) di comminare alla società Calcio Mottese l'ammenda di Euro 80,00 così determinata dalla categoria di appartenenza;
c) di squalificare il calciatore Di Vito Fabio della società Calcio Mottese per una ulteriore gara;
d) di inibire per mesi uno vale a dire fino al 24/4/2019 il dirigente accompagnatore sig. Cucchi Alessandro della società Calcio Mottese;
e) di trasmettere gli atti alla On. Procura Federale per quanto di competenza.