C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 46 del 28/03/2019 – Delibera – gara del 24/ 3/2019 R.C. CODOGNO 1908 – ESPERIA CALCIO

 

gara del 24/ 3/2019 R.C. CODOGNO 1908 - ESPERIA CALCIO Non disputata per la mancata presentazione della società ESPERIA CALCIO nei tempi regolamentari Visto il referto arbitrale, si rileva che la gara in oggetto non si è disputata per la mancata presentazione della soc. ESPERIA CALCIO nei tempi regolamentari.

Non essendo pervenuta, da parte della stessa, idonea documentazione comprovante la presenza di cause di forza maggiore né deroga per il rinvio della gara, la mancata presentazione si configura a tutti gli effetti quale rinuncia alla stessa.

Conseguentemente questo Giudice Sportivo, in applicazione degli art.

53 co. 2 e 7 e art. 55 co. 1 delle N.O.I.F.

P.Q.S.

DELIBERA

a) Di assegnare la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 alla società ESPERIA CALCIO penalizzandola altresì di un punto in classifica giusto il disposto dell'art. 17 co. 1 - 3 del C.G.S.

b) di comminare alla società ESPERIA CALCIO la sanzione dell'ammenda di euro 103,00 (1º rinuncia) così stabilita in relazione alla categoria di appartenenza dalla Decisioni Ufficiali della L.N.D./S.G.S. per la stagione sportiva 2018/2019.

 

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