C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 49 del 11/04/2019 – Delibera – gara del 22/ 3/2019 RED BULLS CODOGNO – TRAVAGLIATO CALCIO 5

gara del 22/ 3/2019 RED BULLS CODOGNO - TRAVAGLIATO CALCIO 5

Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 46 del 28-3-19 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto: infatti la Società Asd Travagliato c5 con mail certificata in data 23-3-2019 ore 20,04 ha preannunciato reclamo; con successiva mail certificata in data 25-3-2019 ore 11,43, successivamente ribadita mail certificata in data 25-3-2019 ore 15,49 ha inviato i motivi del reclamo con l'attestazione dell'invio alla controparte di tali motivazioni (raccomandata nº 13748907965-6 inviata in data 25-3-2019 ore 10,04 che peraltro risulta ritirata dalla società in data 01-04-2019).

La società Red Bull Codogno non ha inviato controdeduzioni.

Dato atto che come pubblicato su CU Nº 30 del 13-12-2018 del CRL punto2.1, va rilevato che i reclami relativi alla gara in oggetto sono sottoposti alla " Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le ultime quattro giornate e degli eventuali spareggi dei campionati regionali, provinciali e distrettuali di calcio a 11 e di calcio a 5 - maschili e femminili - della lega nazionale dilettanti - e dei campionati regionali, provinciali e distrettuali allievi e giovanissimi - stagione sportiva 2018/2019 " e sono quindi soggetti alla relativa norma procedurale, vale a dire alla disposizione del Cu nº 169 della LND del 5-12-2018 che riporta integralmente il CU nº 15/A del 4-12-2018 della Figc, che dispone quanto segue: "- gli eventuali reclami, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare, a norma dell'art. 29, n. 3, C.G.S., dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale o Delegazione Provinciale o Distrettuale (nel caso di attività organizzata dalle Delegazioni Provinciali o Distrettuali),entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla data di effettuazione della gara, con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e alle relative motivazioni, preceduto da telegramma o telefax entro le ore 18.00 del giorno successivo all'effettuazione della gara stessa. L'attestazione dell'invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.

- gli eventuali reclami, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare, a norma dell'art. 29, n. 5 e 7, C.G.S., dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale o Delegazione Provinciale o Distrettuale (nel caso di attività organizzata dalle Delegazioni Provinciali o Distrettuali),entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla data di effettuazione della gara, con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e delle relative motivazioni. L'attestazione dell'invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo. Il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo le decisioni del Giudice Sportivo territoriale e trasmesso via telefax o altro mezzo idoneo alle Società interessate. In ogni caso lo stesso si intende conosciuto dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma11, C.G.S.)." Il reclamo è quindi inammissibile in quanto il preannuncio è stato inviato ed è pervenuto oltre il termine di cui sopra pertanto non si entra nel merito.

Tuttavia dagli atti di gara e dalla successiva precisazione inviata dal direttore di gara si rileva che la medesima è stata definitivamente sospesa per il fatto che al 28º del secondo tempo "veniva a crearsi una rissa sul terreno di giuoco alla quale partecipavano calciatori, dirigenti e qualche tifoso .. di entrambe le squadre, in tutto una trentina di persone". A causa della confusione e dell'animosità che contraddistingueva i partecipanti alla rissa l'arbitro non ha individuato personalmente i responsabili non assumendo quindi provvedimenti disciplinari ma ritenendo che vi fosse pericolo per lui stesso e per i calciatori, come detto, sospendeva definitivamente la gara.

Per consolidata giurisprudenza quando la necessitata interruzione della partita si deve imputare ai calciatori di entrambe le Società, la conseguenza non può essere quella della ripetizione della gara, che postula l'assenza di responsabilità anche oggettiva delle Società in ordine ai fatti o situazioni che abbiano influito decisamente sul regolare svolgimento della gara, ma è quella espressamente prevista dall'art.17 comma 2 C.G.S., vale a dire la punizione sportiva a carico di entrambe le Società interessate, dovendo queste rispondere del comportamento rissoso dei propri calciatori, causa determinante della chiusura anticipata della gara (cfr. Comm. Disciplinare presso C.R. Lombardia in C.U. nº.26 del 21-01-1999). E la C.A.F. ha avuto modo di precisare più volte che" .. una volta accertato il verificarsi di una rissa in campo è del tutto inutile stabilire quale soggetto abbia ad essa dato origine; infatti se l'interruzione anticipata della gara ha avuto causa non già in un semplice diverbio tra calciatori, ma in una vera e propria rissa, la responsabilità di questa va individuata sul sul fatto di avervi partecipato, non già solo nell'averla provocata (C.A.F. in C.U. nº.27 del 19-05-1994).

P.Q.S.

DELIBERA

- di comminare alle Società Red Bull Codogno e Travagliato la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6 in quanto oggettivamente responsabili del mancato regolare svolgimento della gara in oggetto, ai sensi dell'art. 17 comma 2 del C.G.S.;

- di comminare alla Società Red Bull Codogno e Travagliato la sanzione dell'ammenda pari a Euro 100,00 in quanto oggettivamente responsabili della rissa che ha visto coinvolti a vario titolo quasi tutti i propri calciatori presenti in campo nonché alcuni propri dirigenti e sostenitori; - di dare atto che gli altri eventuali provvedimenti disciplinari sono stati riportati nelle apposite sezioni del comunicato nº 46.

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