C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 63 del 21/05/2019 – Delibera – gara del 12/ 5/2019 BIASSONO – FEMMINILE TABIAGO

gara del 12/ 5/2019 BIASSONO - FEMMINILE TABIAGO

Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 60 del 14.5.2019 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della Società Biassono.

Il reclamo come da CU FIGC Nº 16/A del 4-12-2018 è soggetto alla abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le gare di play off e play out dei campionati regionali, provinciali e distrettuali di calcio a 11 e di calcio a 5 - maschili e femminili - della lega nazionale dilettanti - stagione sportiva 2018/2019 che dispone: a) per i procedimenti di prima istanza avanti il Giudice Sportivo territoriale: - gli eventuali reclami, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare, a norma dell'art. 29, n. 3, 5 e 7, C.G.S., dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale o Delegazione Provinciale o Distrettuale (nel caso di attività organizzata dalle Delegazioni Provinciali o Provinciale o Distrettuale (nel caso di attività organizzata dalle Delegazioni Provinciali o Distrettuali), entro le ore 24.00 del giorno successivo alla gara con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e alle relative motivazioni. L'attestazione dell'invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo. Il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo le decisioni del Giudice Sportivo territoriale e trasmesso via telefax o altro mezzo idoneo alle Società interessate. In ogni caso lo stesso si intende conosciuto dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.).

Il preannuncio di reclamo è stato inviato in data 12-5-19 ore 22,05 a mezzo fax all'ufficio affari generali di questo CR e qui pervenuto a mezzo mail in data 13-5-19 ore 09,25 con indicate generiche motivazioni.

Con raccomandata inviata dall'ufficio postale di Giussano in data 13-5-2019 ore 17,35 la reclamante ha inviato le motivazioni del reclamo corredate dalla prova dell'invio delle motivazioni stesse alla controparte Tuttavia le motivazioni non in forma generica sono pervenute in data 15-5-2019 ore 11,00, pertanto oltre il termine perentorio di cui al CU 16/A del 4-12-2018 della FIGC.

Tale inadempienza rende inammissibile il reclamo e pertanto non si può entrare nel merito.

Inoltre agli atti di gara viene dall'arbitro allegata nota scritta siglata con firma illeggibile a nome della società Biassono; tale documento non rivestendo la forma e non osservando le modalità previste per i reclami, di cui all'articolo 38 del CGS, non si ammette agli atti di gara.

Poiché dall'esame del rapporto di gara, che si ricorda essere fonte primaria e privilegiata di prova, non si riscontrano fatti o motivi ostativi ai fini della dichiarazione di regolarità dello svolgimento della gara.

PQM

DELIBERA

di omologare il risultato della gara come conseguito sul campo: Biassono - Femm Tabiago: 2-4.

di dichiarare inammissibile il reclamo ed addebitare la tassa reclamo, se non versata.

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