C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 63 del 21/05/2019 – Delibera – GARA: Five Bellusco – Sandonatofutsal del 21-3-2019

GARA: Five Bellusco – Sandonatofutsal  del 21-3-2019

Con deliberazione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° CU n° 46 del 28-3-2019 questo Giudice si è riservato eventuali decisioni disciplinari, a carico della persona che prima della gara faceva svolgere riscaldamento ai calciatori della società Five Bellusco e successivamente veniva alle mani con un calciatore avversario, all’esito dell’accertamento richiesto alla Procura federale, se tale persona risulta essere effettivamente un tesserato ed in particolare il tecnico della citata società Five Bellusco, signor Crobu Giovanni, come segnalato sul rapporto di gara.

La Procura Federale a seguito della richiesta ha provveduto alle relative indagini ed a mezzo mail certificata in data 7-5-2019 ha trasmesso gli atti relativi (prot. 12478/35 pf-of 18 19 MS/GR/md) per le determinazioni di competenza.

Dall’allegata relazione si evince che effettivamente, come anche dal medesimo signor Crobu Giovanni dichiarato al direttore di gara prima della disputa della gara stessa (Five Bellusco – Sandonato futsal del 21-3-2019), il tecnico della società Five Bellusco, signor Crobu Giovanni, peraltro in tale data  squalificato fino al 8-5-2019, come da CU n° 42 del 07-03-2019, prima dell’inizio della gara faceva svolgere il riscaldamento a propri calciatori; durante la gara provocava i calciatori avversari ed a fine gara raggiunto da un calciatore (da lui provocato durante la gara) non veniva alle mani con tale calciatore avversario ma si limitava a “ distendere le braccia ed allontanare …” (il calciatore avversario) “…senza violenza.”.

Fatte proprie ed assunte quali mezzi di prova le conclusioni della Procura Federale.

Dato però atto che in precedenza il tecnico della società Five Bellusco signor Crobu Giovanni, come da C.U. n. 37 del 7/2/19 risulta squalificato fino al 06/03/2019.

 

Nonostante ciò come da CU 42 del 07-03-2019 risulta di nuovo squalificato fino al 08/05/2019 per il seguente motivo: “personalmente riconosciuto da uno degli arbitri e identificato tramite documento tra gli altri della squadra, durante la gara (dell’1-3-19 Desenzano c5 – Pol. Bellusco) offendeva ripetutamente gli arbitri ed in particolare, nel secondo tempo, oltre agli insulti disturbava vistosamente l'operato del secondo arbitro”.

Ed inoltre come da CU n° 45 del 21-3-2019 risulta ancora squalificato fino al 2-10-2019 per il seguente motivo: “già squalificato sino al 08-05-2019 come da CU 42 del 07-03-2019, personalmente riconosciuto dall'arbitro, prima della gara (del 15-3-19 San Carlo Sport – Pol. Bellusco) impartiva disposizioni ai calciatori. Indi nel corso del 1º tempo offendeva ripetutamente il direttore di gara e reiterava tale comportamento gravemente offensivo anche nel secondo tempo, in aggiunta a gravi minacce che pronunciava seguendo l'arbitro nel suo spostamento sul terreno di gioco. La sanzione di mesi 5 (aggravata in quanto recidivo) va scontata a far tempo dal 07-05-2019 al 02-10-2019”.

Vista la recidività dei comportamenti come sopra riportati ed a lui addebitati.

Visto l’accertamento dalla Procura Federale, per quanto attiene alla gara in oggetto.

Vista la reiterata violazione dell’art. 19 del CGS e visto l’art. 21 del CGS.

P.Q.S.

DELIBERA

Di comminare alla società Five Bellusco l‘ammenda di € 250,00 per aver consentito al proprio tecnico in costanza di squalifica di svolgere compiti proprii di tecnico (riscaldamento dei calciatori) in occasione della gara.

Di squalificare per mesi quattro il tecnico della società Five Bellusco signor Crobu Giovanni: dando atto che in considerazione della squalifica in corso, come da CU n° 45 del 21-3-2019, fino al 2-10-2019, la presente sanzione (aggravata in quanto ulteriormente recidivo) avrà esecuzione a far tempo dal 3-10-2019 e fino al 29-1-2020.

Il signor Presidente del CR Lombardia, anche per il tramite del delegato del Calcio a 5 ovvero di Commissari, è tenuto a garantire, ai sensi dell’art. 16 comma 3 del CGS, l’esecuzione della presente sanzione relazionando in merito lo scrivente Organo di GS.

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