C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 58 del 09/05/2019 – Delibera – Deferimento del Procuratore Federale del 28 marzo 2019 a carico di: – ANGELO GANDINI, all’epoca dei fatti Presidente (con poteri di rappresentanza) della società A.S.D. NUOVA FRlGlROLA per la violazione degli artt. 1 bis commi 1 e 5 del C.G.S. per non aver impedito ai suoi tesserati di appostare il seguente messaggio denigratorio nei confronti della società, ASD AQUILOTTI Celeres Calcio, sulla pagina ‘Facebook” della società, A.S.D. NUOVA FRIGIROLA: “Sui cadaveri dei leoni festeggiano i cani credendo di aver vinto. Ma i leoni rimangono leoni e i cani rimangono cani”; -la società, A.S.D. NUOVA FRIGIROLA, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 5 del C.G.S. per il comportamento addebitato al proprio Presidente.

Deferimento del Procuratore Federale del 28 marzo 2019 a carico di:

- ANGELO GANDINI, all'epoca dei fatti Presidente (con poteri di rappresentanza) della società A.S.D. NUOVA FRlGlROLA per la violazione degli artt. 1 bis commi 1 e 5 del C.G.S. per non aver impedito ai suoi tesserati di appostare il seguente messaggio denigratorio nei confronti della società, ASD AQUILOTTI Celeres Calcio, sulla pagina 'Facebook" della società, A.S.D. NUOVA FRIGIROLA: “Sui cadaveri dei leoni festeggiano i cani credendo di aver vinto. Ma i leoni rimangono leoni e i cani rimangono cani”;

-la società, A.S.D. NUOVA FRIGIROLA, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 5 del C.G.S. per il comportamento addebitato al proprio Presidente.

Il Tribunale Federale Territoriale, letto l'atto del deferimento esperiti gli incombenti di rito, sentito il rappresentante della Procura Federale,

- preso atto che alla riunione del 2.05.2019, compariva il sig. Gandini, anche in rappresentanza della ASD NUOVA FRIGIROLA, affermando che non era stato possibile controllare la pagina facebook della società e che comunque erano già state fatte le scuse alla società ASD Aquilotti Celeres Calcio;

- preso atto che il Rappresentante della Procura Federale chiedeva la condanna di Angelo Gandini a mesi tre di inibizione e della società, ASD Nuova Frigirola, ad Euro 900,00 di ammenda;

OSSERVA

dagli atti e dai documenti del presente giudizio è emerso chiaramente che sulla pagina Facebook della società ASD Nuova Frigirola è comparso il post denigratorio nei confronti della squadra ASD Aquilotti Celeres Calcio sopra indicato.

Ne consegue la violazione dell'Art. 1 bis del CGS da parte del Presidente, sig. Gandini, per omesso controllo della pagina facebook della società, con responsabilità diretta della società stessa ai sensi dell'Art. 4 del C.G.S.

Alla luce della gravità del comportamento e delle violazioni di cui sopra, si ritiene equo modulare le sanzioni nei termini qui di seguito indicati.

Per questi motivi, il Tribunale Federale Territoriale,

condanna

-  GANDINI Angelo a mesi uno di inibizione;

- la società ASD NUOVA FRIGIROLA ad Euro 200,00 di ammenda.

Manda alla segreteria di comunicare direttamente il presente provvedimento agli interessati, nonchè di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.

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