C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 71 del 13/06/2019 – Delibera – Deferimento del Procuratore Federale del 19 marzo 2019 a carico di: – FERRI Michele, tesserato per la ASD POL SESTESE, per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del C.G.S. in relazione agli Artt. 17 e 37 del regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto funzione di prestanome al sig. Davide Comandulli, non in possesso dei necessari requisiti previsti dal Regolamento del Settore Tecnico per la guida tecnica; – MARCA Pietro, Presidente della ASD POL SESTESE, per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del C.G.S. in relazione agli Artt. 17 e 37 del regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito di svolgere la funzione tecnica al sig. Davide Comandulli, non in possesso dei necessari requisiti previsti dal Regolamento del Settore Tecnico per la guida tecnica; -la società ASD POL SESTESE a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del C.G.S. per il comportamento addebitato al proprio Legale Rappresentante.

Deferimento del Procuratore Federale del 19 marzo 2019 a carico di: - FERRI Michele, tesserato per la ASD POL SESTESE, per la violazione dell'art. 1 bis comma 1 del C.G.S. in relazione agli Artt. 17 e 37 del regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto funzione di prestanome al sig. Davide Comandulli, non in possesso dei necessari requisiti previsti dal Regolamento del Settore Tecnico per la guida tecnica; - MARCA Pietro, Presidente della ASD POL SESTESE, per la violazione dell'art. 1 bis comma 1 del C.G.S. in relazione agli Artt. 17 e 37 del regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito di svolgere la funzione tecnica al sig. Davide Comandulli, non in possesso dei necessari requisiti previsti dal Regolamento del Settore Tecnico per la guida tecnica; -la società ASD POL SESTESE a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del C.G.S. per il comportamento addebitato al proprio Legale Rappresentante.

Il Tribunale Federale Territoriale, letto l'atto del deferimento, esperiti gli incombenti di rito, sentito il rappresentante della Procura Federale, - preso atto che alla riunione del 06.06.2019, comparivano per i deferiti, il sig. Pietro Marca ed il rappresentante della Procura Federale avv. Fabio Esposito; - rilevato che il Rappresentante della Procura ed i deferiti, concordavano l'applicazione delle sanzioni, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 23 CGS, nei seguenti termini: - a carico di FERRI Michele, 4 mesi di inibizione; - a carico di MARCA Pietro, 4 mesi di inibizione; - a carico della società ASD POL SESTESE € 400,00 di ammenda; OSSERVA il comportamento addebitato ai deferiti risulta pienamente provato dalla documentazione in atti, non può quindi trovare applicazione il proscioglimento, visto l'art. 23 CGS APPLICA - a FERRI Michele, 4 mesi di inibizione; - a MARCA Pietro, 4 mesi di inibizione; - alla società ASD POL SESTESE € 400,00 di ammenda. Manda alla segreteria di comunicare direttamente all'interessato il presente provvedimento, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.

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