F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 286/CSA pubblicata il 12 Maggio 2022 – F.C. Spinea 1966

Decisione n. 286/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 272/CSA/2021-2022

 

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE

SEZIONE III

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Savio Picone - Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 272/CSA/2021-2022, proposto dalla società F.C. Spinea 1966, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 16 dell’11.04.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 27.04.2022, il Dott. Savio Picone e udito l’Avv. Tania Busetto per la reclamante ed il calciatore Dal Compare Federico;

ha pronunciato il seguente

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società F.C. Spinea 1966 ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara, inflitta al calciatore Federico Dal Compare dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti (cfr. Com. Uff. n. 16 dell’11.4.2022), in relazione alla gara Union Clodiense Chioggia / Spinea 1966 del 10.4.2022.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “Per avere, al termine della gara, rivolto espressioni offensive all'indirizzo di un calciatore avversario che tentava di colpire con un calcio”.

La società reclamante ha chiesto l’annullamento e, in subordine, la riduzione della sanzione, contestando radicalmente le risultanze del referto arbitrale. Ed infatti, a suo dire:

- il Dal Compare, alla conclusione della gara, si sarebbe trovato sotto la porta della sua squadra, vicino al suo allenatore ed al portiere, molto distante dall’estremo opposto del campo dove si stava sviluppando una situazione di tensione tra i giocatori delle due squadre; accortosi di quanto stava accadendo sotto la curva dei tifosi ospiti, egli avrebbe raggiunto i suoi compagni di squadra, per convincerli a ritornare nello spogliatoio; 

- il Dal Compare non avrebbe pronunciato frasi offensive, né avrebbe commesso alcuna violenza nei confronti dei calciatori avversari, diversamente da quanto riportato nel referto arbitrale; non ricorrerebbero, pertanto, i presupposti di cui all’art. 38 C.G.S., ai fini dell’irrogazione della squalifica per tre giornate.

La reclamante ha chiesto di acquisire la testimonianza di Riccardo Serena e Stefano Casarotto, calciatori della Union Clodiense Chioggia.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza, il giorno 27 aprile 2022, sono stati ascoltati l’avv. Tania Busetto ed il calciatore Federico Dal Compare ed il ricorso è stato ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso deve essere respinto.

Nel merito, la ricostruzione dei fatti prospettata dalla società reclamante contrasta con le risultanze dei documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi valore di “piena prova” ex art. 61, comma 1, C.G.S.: si legge, infatti, nel referto dell’arbitro che “(…) Dopo il fischio finale si creava una situazione di tensione tra le squadre sul terreno di gioco. Il n. 6, Dal Compare Federico, insultava un calciatore avversario dicendogli: ‘2-1, coglione, vi abbiamo spaccato il culo e parli’. Successivamente provava a colpirlo con un calcio senza tuttavia riuscire nel suo intento. Veniva poi allontanato da alcuni suoi compagni”. Ai fini della decisione della presente controversia, l’art. 38 C.G.S. prevede la sanzione minima della squalifica per tre giornate effettive di gara, a carico dei responsabili di condotta violenta nei confronti di altri calciatori. Tale è da considerarsi, in ogni caso, quella addebitata al Del Compare, stando alla puntuale descrizione desumibile dal referto dell’arbitro, che non potrebbe essere smentita mediante l’assunzione della prova testimoniale richiesta dalla parte reclamante.

La sanzione determinata dal Giudice Sportivo, per quanto detto, è congrua e giustificata dall’obiettivo svolgimento dei fatti.

Ne discende il rigetto del reclamo.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                            IL PRESIDENTE

Savio Picone                                                                  Patrizio Leozappa

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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