F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 287/CSA pubblicata il 12 Maggio 2022 – A.S.D. TROINA

 

Decisione n. 287/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 273/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

composta dai Sig.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Agostino Chiappiniello - Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 273/CSA/2021-2022, proposto dalla Società A.S.D. TROINA, per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale- Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 16 dell’11.04.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 27.04.2022, il dott. Agostino Chiappiniello;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società A.S.D. TROINA, ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica a tre giornate effettive di gara, inflitta al calciatore IBRAHIMA MBAYE, dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale – Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 16 dell’11.4.2022, in relazione alla gara del Campionato di Serie D GIARRE/TROINA del 10 aprile 2022.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il suo provvedimento: “Il calciatore IBRAHIMA MBAYE dopo la segnatura della rete del GIARRE, con fare minaccioso e puntando il dito verso il volto dell’arbitro gli profferiva le seguenti parole: ‘sei un coglione, testa di cazzo’. Ripeteva le stesse parole più volte, ritardando la fuoriuscita dal terreno di gioco e reiterando tale comportamento minaccioso sempre nei confronti dell’arbitro”.  La società reclamante ha chiesto la riduzione della sanzione della squalifica da tre a una giornata effettiva di gara, ritenendo che il calciatore IBRAHIMA MBAYE, pur avendo tenuto un comportamento non corretto, non ha mai posto in essere azioni violente.

La condotta tenuta sarebbe stata originata dalla tensione dovuta alla alta posta in gioco, al gol subito in netto fuorigioco del calciatore del Giarre e da episodi simili che si sarebbero verificati durante il campionato, penalizzando la squadra del TROINA.

Il ricorso è stato, quindi, trattenuto in decisione nella riunione del 27 aprile 2022.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere rigettato.

Le frasi proferite dal calciatore IBRAHIMA MBAYE sono particolarmente gravi e connotano una condotta oltraggiosa e ingiuriosa nei confronti dell’arbitro, per cui non è condivisibile la tesi della società reclamante secondo la quale il calciatore non aveva alcuna volontà offensiva. Tra l’altro, non aver posto in essere azioni violente non costituisce una esimente per quelle oltraggiose. Le frasi profferite sono di per sé espressione di un atteggiamento gravissimo nei confronti del direttore di gara, come risulta dalle parole e espressioni contenute nel referto arbitrale che, ai sensi dell’art. 61 del C.G.S., hanno fede privilegiata.

Si deve rilevare che il comportamento posto in essere dal calciatore IBRAHIMA MBAYE risulta aggravato dal suo titolo di capitano che gli imponeva una maggiore correttezza durante la gara, dalla reiterazione della sua condotta illecita e dal ritardo con il quale ha abbandonato il terreno di gioco. Il che giustifica l’aggravamento della sanzione minima di due giornate di squalifica prevista dall’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S, per il caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara tenuta da un calciatore.

La società reclamante, peraltro, ammette i fatti contestati, pur interpretandoli in maniera riduttiva e chiedendo, conseguentemente, una riduzione della squalifica da tre a una giornata effettiva di gara che, alla luce di tutto quanto dedotto, non può essere accordata.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

     

L’ESTENSORE                                                                    IL PRESIDENTE

Agostino Chiappiniello                                                          Patrizio Leozappa

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

  Fabio Pesce

 

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