F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 288/CSA pubblicata il 12 Maggio 2022 – REAL FABRICA DI ROMA

Decisione n. 288/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 274/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Nicolò Schillaci - Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 274/CSA/2021-2022, proposto dalla società REAL FABRICA DI ROMA rappresentata dal Presidente Sig. Rossi Roberto,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 LND, di cui al Com. Uff. n.1199 del 13.04.2022., avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta al calciatore Ciliberto Christian a seguito gara Città di Anzio – Real Fabbrica di Roma del Campionato serie B Calcio a 5 del 09.04.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 27.4.2022, l’Avv. Nicolò Schillaci; sentito l’arbitro;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo del 14.04.2022, la REAL FABRICA DI ROMA ha proposto appello avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo presso la Divisione calcio a 5 LND ha inflitto al calciatore Ciliberto Christian la squalifica per due gare effettive “per comportamento offensivo e minaccioso a fine gara nei confronti dell’arbitro”.

Ha sostenuto la reclamante l’illegittimità della sanzione emessa nei confronti del proprio calciatore, attesa l’assenza del nominativo del calciatore Ciliberto Christian nel campo del referto di fine gara riservato ai “calciatori espulsi”, calciatore che, peraltro, non risultava essere stato attinto da nessun provvedimento sanzionatorio e che, comunque, non avrebbe posto in essere alcun comportamento offensivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara. 

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è infondato e va, pertanto, rigettato.

La Corte rileva che il giudice di prime cure ha inflitto la sanzione della squalifica per due gare effettive nei confronti del Ciliberto basandosi sul contenuto del referto del Direttore di Gara, il quale, dopo essere stato sentito telefonicamente da questa Corte in camera di consiglio, ha confermato i contenuti del proprio referto, secondo cui “il n. 4 della Real Fabrica, Ciliberto Cristian, tenta diverse volte di scattare in mia direzione per aggredirmi, urlando minacce di morte e frasi ingiuriose: ‘sti due coglioni, se retrocediamo vi devo ammazzare’” . 

Dalla lettura del rapporto arbitrale, atto a cui l’art. 61, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, come noto, attribuisce fede probatoria privilegia circa i fatti accaduti e i comportamenti tenuti in campo dai tesserati, si evince in modo chiaro e dettagliato la natura gravemente offensiva e minacciosa del comportamento posto in essere, a fine gara, dal Ciliberto nei confronti dell’arbitro.

Alla luce di ciò, per un verso, l’eccezione formale relativa al mancato inserimento del nominativo nella parte del referto riservata ai calciatori espulsi e, per altro verso, la mera negazione del fatto commesso dal Ciliberto da parte della società reclamante si rivelano contestazioni del tutto inidonea ad inficiare il contenuto del rapporto di gara e la decisione impugnata, la cui sanzione, peraltro, appare a questa Corte tutt’altro che severa.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE 

Nicolò Schillaci                                                         Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce   

 

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