F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 289/CSA pubblicata il 12 Maggio 2022 – A.S.D. Sporting Trestina
Decisione n. 289/CSA/2021-2022
Registro procedimenti n. 275/CSA/2021-2022
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno – Vice Presidente
Nicolò Schillaci - Componente (relatore)
Franco Granato - Rappresentante AIA
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 275/CSA/2021-2022, proposto dalla società A.S.D. Sporting Trestina rappresentata dal segretario Giovanni Biagini,
per la riforma della decisione Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 11 del 13.04.2022, avverso la sanzione dell’ammenda di € 300,00 a seguito gara Sporting Club Trestina – Porto d’Ascoli del Campionato Nazionale Juniores
Under 19 del 09.04.2022;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 27.4.2022, l’Avv. Nicolò Schillaci;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con reclamo in data 14.04.2022, la A.S.D. Sporting Trestina ha proposto appello avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, ha inflitto alla società la sanzione dell’ammenda di € 300,00 “per mancanza di acqua calda nello spogliatoio riservato alla terna arbitrale e per errata compilazione della distinta dei partecipanti alla gara, inserendo tra i titolari un calciatore indicato in panchina e viceversa”.
Attraverso i motivi d’appello, la società ricorrente ha chiesto a questa Corte l’annullamento della sanzione inflitta. In particolare, con riguardo alla mancanza d’acqua calda nello spogliatoio riservato alla terna arbitrale, la reclamante ha rilevato che nessuna segnalazione di tale disagio è pervenuta sia da parte della terna arbitrale sia dalla squadra ospitante e, comunque, se fosse stato comunicato l’inconveniente sarebbe stato possibile usufruire di altre docce, come riferito dalla società che gestisce l’impianto. Per ciò che attiene alla errata compilazione della distinta calciatori, la società appellante ha evidenziato che tale irregolarità non sarebbe stata da addebitarsi alla stessa, come erroneamente ritenuto e deliberato dal Giudice Sportivo, ma alla squadra Porto d’Ascoli.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il reclamo è parzialmente fondato.
Quanto alla compilazione della distinta calciatori, è evidente l’errore nel quale è incorso il Giudice Sportivo laddove ne ha attribuito la responsabilità alla reclamante che, invero, aveva segnalato al direttore di Gara l’irregolarità commessa invece dalla società Porto d’Ascoli.
Pertanto, tale censura è fondata e merita accoglimento.
Non altrettanto può dirsi quanto al secondo addebito.
Emerge proprio dalle difese della reclamante, che difatti non lo nega, il verificarsi della problematica, non valendo ad esonerarla completamente da responsabilità la prospettata possibilità di porre rimedio all’inconveniente della assenza di acqua calda nello spogliatoio della terna arbitrale.
Alla luce di quanto sopra e tutto considerato, questa Corte ritiene equo e congruo ridurre a € 100 euro la sanzione dell’ammenda irrogata.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente e, per l’effetto, riduce la sanzione dell’ammenda a € 100,00.
Dispone restituirsi il contributo per l’accesso alla giustizia.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Nicolò Schillaci Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce