F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 291/CSA pubblicata il 12 Maggio 2022 – A.S.D. Calcio Biancavilla 1990 Sporting
Decisione n. 291/CSA/2021-2022
Registro procedimenti n. 297/CSA/2021-2022
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa - Presidente
Fabio Di Cagno – Vice Presidente (relatore)
Andrea Galli - Componente
Franco Granato - Rappresentante AIA
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 297/CSA/2021-2022, proposto dalla società A.S.D. Calcio Biancavilla 1990 Sporting,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti –
Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 23 del 20.04.2022;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 27.4.2022, l’Avv. Fabio Di Cagno;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con reclamo in data 22.4.2022, la società A.S.D. Calcio Biancavilla 1990 Sporting ha impugnato la decisione del 20.4.2022 (Com. Uff. n. 23) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, ha comminato al calciatore Joof Saikou Omar la sanzione della squalifica per n. 3 giornate di gara effettive “per avere, in reazione, a gioco fermo, colpito con un pugno al volto un calciatore avversario”.
Episodio occorso nei minuti finali della gara SS Rende – Calcio Biancavilla 1990 del 14.4.2022, valevole per il campionato nazionale di serie D e refertato dall’Arbitro nei seguenti termini: “a gioco fermo, nella propria area tecnica, reagiva alla violenza subita dall’avversario n. 32 Furina Vincenzo colpendolo al volto con un pugno”.
La reclamante conferma la refertazione, precisando tuttavia che il calciatore Joof Saikou Omar, trovandosi nella propria area tecnica, in occasione di una rimessa laterale era stato avvicinato e deliberatamente colpito con un pugno dal calciatore avversario Furina Vincenzo, peraltro dopo essere stato da costui più volte insultato con frasi di discriminazione razziale e di avere reagito istintivamente e mosso dalla rabbia. Chiede pertanto una riduzione della squalifica sul presupposto della mancanza di volontarietà nel gesto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La dinamica del fatto può ritenersi acclarata in quanto anche la ricostruzione offerta dalla stessa reclamante trova conferma nel referto di gara, soprattutto nella parte in cui l’assistente n. 2 segnala che “al 46° del II tempo a gioco fermo il n. 32 in campo da titolare della società Rende, sig. Furina Vincenzo, si avvicinava alla panchina avversaria e colpiva con un pugno di media intensità il volto dell’avversario sostituito del Biancavilla, sig. Joof Saikou Omar, che reagiva colpendo anch’egli l’avversario con un colpo al volto della stessa entità. Richiamavo quindi il direttore di gara invitandolo ad espellere entrambi, i quali abbandonavano il terreno di gioco senza alcuna protesta e senza bisogno di cure mediche”.
Dunque, mentre da un lato resta confermato che il Joof Saikou ha colpito l’avversario Furina Vincenzo in reazione alla violenta aggressione da costui subìta, dall’altro è da escludere che una reazione siffatta possa considerarsi involontaria, come invece sostiene la reclamante.
Vero è che i due comportamenti meritavano una diversa graduazione della sanzione, posto che Joof Saikou Omar ha solo reagito al colpo infertogli dal calciatore avversario: ma tale situazione è stata opportunamente valutata dal Giudice Sportivo con la comminatoria di n. 4 giornate di squalifica al calciatore Furina Vincenzo e di n. 3 giornate di squalifica al calciatore Joof Saikou Omar, sanzione quest’ultima corrispondente al minimo edittale previsto dall’art. 38 C.G.S. per la condotta violenta nei confronti di un avversario.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabio Di Cagno Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce