F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 143/TFN – SD del 11 Maggio 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 7617/303 pf 21-22/GC/ep del 5 aprile 2022 nei confronti dei sigg.ri Riccardo Franceschini e Salvatore Errichiello – Reg. Prot. 138/TFN-SD

 

Decisione/0143/TFNSD-2021-2022

Registro procedimenti n. 0138/TFNSD/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Pierpaolo Grasso – Vice Presidente

Roberto Proietti – Vice Presidente

Giuseppe Rotondo – Vice Presidente

Andrea Fedeli – Componente (Relatore)

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, decidendo nell’udienza fissata il giorno 3 maggio 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n.7617/303 pf 21-22/GC/ep del 5 aprile 2022 nei confronti dei sigg.ri Riccardo Franceschini e Salvatore Errichiello,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Il Presidente del CR Campania, sig. Carmine Zigarelli, il 18.11.21 ha segnalato alla Procura Federale il comportamento antiregolamentare posto in essere dai sigg. Riccardo Franceschini e Salvatore Errichiello.

A seguito delle risultanze probatorie acquisite, con atto del 5 aprile 2022, la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale il sig. Riccardo Franceschini, all’epoca dei fatti Presidente della società Accademy Secondigliano ed il sig. Salvatore Errichiello, all’epoca dei fatti dirigente della società AS Casalnuovo Donna per la violazione dell’art. 4 co.1 del CGS per aver in concorso tra di loro, postando di concerto sulla piattaforma di messaggistica istantanea denominata Whatsapp, il seguente messaggio - poi inoltrato e ricevuto a/da più persone - <Franceschini ha vinto il ricorso al Tribunale Civile. Zigarelli ha fatto un abuso. Chiederà 300.000 euro di danni a Zigarelli e al Comitato> (messaggio corredato anche da una immagine fotografica raffigurante la stampa di una pec inviata, in data 11.11.21, dalla cancelleria della Sez.5^ del Tribunale Ordinario di Napoli Nord all’indirizzo: luigifranceschini@avvocatinapoli.legalmail.it), divulgato una informazione non veritiera e tale da ingenerare nei destinatari e potenziali lettori della stessa il falso convincimento che il Tribunale Civile di Napoli Nord avesse dichiarato soccombenti il Presidente del CR Campania Dott. Carmine Zigarelli e il Comitato medesimo nell’ambito di una controversia civile (rectius: ricorso) promossa innanzi a quella Autorità giudiziaria dal Franceschini stesso. Con conseguente grave pregiudizio e discredito per l’immagine e il decoro propri, sia del Presidente Zigarelli sia, dell’istituzione calcistica periferica da esso rappresentata.

Il dibattimento

In conseguenza di ciò il Presidente del TFN ha fissato, per la discussione, l’udienza del 3 maggio 2022.

In vista dell’udienza, il sig. Salvatore Errichiello ha presentato memoria.

Il 3 maggio 2022 sono comparsi l’avv. Lorenzo Giua in rappresentanza della Procura Federale, l’avv. Aldo Franceschini in rappresentanza del sig. Riccardo Franceschini, quest’ultimo presente anche personalmente, e l’avv. Vincenzo Cirillo in rappresentanza del sig. Salvatore Errichiello, quest’ultimo presente anche personalmente.

L’avv. Lorenzo Giua, riportandosi integralmente all’atto di deferimento, ha chiesto l’irrogazione delle seguenti sanzioni: - per il sig. Riccardo Franceschini, mesi 3 (tre) di inibizione; - per il sig. Salvatore Errichiello, mesi 2 (due) di inibizione.

L’avv. Vincenzo Cirillo, in rappresentanza del sig. Salvatore Errichiello, si è riportato agli scritti difensivi chiedendo l’emissione di una pronuncia di non luogo a procedere nei confronti del proprio assistito.

L’avv. Aldo Franceschini, in rappresentanza del sig. Riccardo Franceschini, ha sottolineato, tra l’altro che il testo del messaggio che ha accompagnato il messaggio con cui è stato diffuso il provvedimento non fosse riconducibile al sig. Franceschini ed ha chiesto il proscioglimento del proprio assistito.

La decisione

Il Tribunale ritiene che vada affermata la responsabilità del deferito sig. Salvatore Errichiello.

Dagli atti del deferimento è emersa la circostanza, peraltro non contestata, che il sig. Salvatore Errichiello ha divulgato sulla piattaforma di messaggistica istantanea denominata Whatsapp il seguente messaggio - <Franceschini ha vinto il ricorso al Tribunale Civile. Zigarelli ha fatto un abuso. Chiederà 300.000 euro di danni a Zigarelli e al Comitato>.

L’informazione divulgata appare, tuttavia, priva di veridicità tenuto conto che la pronuncia è stata emessa nell’ambito di un contenzioso pendente non tra il sig. Carmine Zigarelli ed il sig. Riccardo Franceschini, ma tra quest’ultimo e la società ASD FC Giugliano 1928.

La decisione, inoltre, risulta depositata nella fase cautelare del procedimento e non all’esito della delibazione integrale propria della fase di merito.

Le controdeduzioni rappresentate dal sig. Salvatore Errichiello nella propria memoria e ribadite dall’avv. Cirillo in sede di discussione non colgono nel segno.

Del tutto irrilevante è infatti la circostanza che il sig. Salvatore Errichiello ed il sig. Giuseppe Ferro, destinatario del messaggio, si fossero visti due anni prima (come riferito dal Ferro nel corso dell’istruttoria) o si vedessero periodicamente; né appare utile ai fini difensivi la diffusione - precedente rispetto al messaggio inviato - su alcuni mezzi d’informazione locale della notizia circa la querelle in corso in ordine al titolo del Giugliano.

Da quanto sopra emerge chiaramente la violazione, da parte del sig. Salvatore Errichiello, dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva considerata la non veridicità dell’informazione divulgata che appare, peraltro, idonea a ledere la immagine e la reputazione del sig. Carmine Zigarelli e dell’istituzione calcistica periferica da esso presieduta.

Il Collegio ritiene, di contro, che non sia stata provata la responsabilità del sig. Riccardo Franceschini considerato che il messaggio sulla piattaforma di messaggistica istantanea denominata Whatsapp risulta inoltrato dal sig. Salvatore Errichiello, mentre non vi è alcuna emersione probatoria in ordine al concorso del sig. Riccardo Franceschini nella suddetta divulgazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie il sig. Riccardo Franceschini. Irroga nei confronti del sig. Salvatore Errichiello la sanzione di mesi 2 (due) di inibizione.

Così deciso nella Camera di consiglio del 3 maggio 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Andrea Fedeli                                                              Carlo Sica

 

Depositato in data 11 maggio 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

 

 

 

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