F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 144/TFN – SD del 12 Maggio 2022 (motivazioni) – Ricorsi dei sigg.ri Carlos Augusto Dos Santos Da Silva e Matheus Sermino Pozzi – Reg. Prot. 119-120/TFN-SD
Decisione/0144/TFNSD-2021-2022
Registro procedimenti n. 0119/TFNSD/2021-2022
Registro procedimenti n. 0120/TFNSD/2021-2022
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Pierpaolo Grasso – Vice Presidente
Roberto Proietti – Vice Presidente
Giuseppe Rotondo – Vice Presidente
Paolo Clarizia – Componente (Relatore)
Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA
ha pronunciato, decidendo nell’udienza fissata il giorno 3 maggio 2022, sui ricorsi proposti dai sigg.ri Carlos Augusto Dos Santos Da Silva e Matheus Sermino Pozzi contro Divisione Calcio a 5, Lega Nazionale Dilettanti – LND e Federazione Italiana Giuoco Calcio - FIGC, nonché nei confronti del sig. Andrea Bastini, della società SSD Petrarca Calcio a 5 Srl e del sig. Antonio Molaro e della società ASD Arzignano C5 avverso la delibera del Consiglio Direttivo della Divisione Calcio A5 pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 772 del 15 febbraio 2022,
la seguente
DECISIONE
FATTO
Con separati ricorsi del 17.3.2022, di contenuto analogo, il sig. Carlos Augusto Dos Santos Da Silva e il sig. Matheus Serminio Pozzi hanno adito il Tribunale Federale Nazionale per ottenere l’annullamento e/o la riforma della delibera del Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a Cinque assunta nella riunione del 14.2.2022, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 772 del 15.2.2022, nella parte in cui “venivano introdotte molteplici e significative modifiche alle disposizioni in tema di Limiti di Partecipazione dei Calciatori/Calciatrici alle gare dei Campionati Nazionali di Calcio a 5 di Serie A, A2 e B Maschile di Serie A ed A2 Femminile per le stagioni 2022/2023 e 2023/2024”.
Con il provvedimento impugnato, il Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a Cinque ha modificato progressivamente per le prossime due stagioni il rapporto percentuale di composizione delle liste dei giocatori da inserire nella distinta gara, aumentando il peso dei giocatori formati (in Italia).
Il sig. Carlos Augusto Dos Santos Da Silva – calciatore partecipante al campionato nazionale maschile di Serie A nato in Brasile, tesserato per società affiliate alla FIGC dalla stagione 2007/2008 e cittadino italiano da ottobre 2013 (che vanta 17 presenze e 3 reti con la nazionale italiana) – e il sig. Matheus Sermino Pozzi – partecipante al campionato nazionale maschile di Serie A2 nato in Brasile, tesserato per società affiliate alla FIGC dalla stagione 2017/2018 e cittadino italiano da ottobre 2017 – sostengono che la delibera impugnata li “priverebbe della possibilità di continuare a svolgere, in Italia, la propria attività di calciatore a livello nazionale”, in quanto lo stesso non rientrerebbe nella categoria dei c.d. formati.
Appare opportuno premettere che per calciatori formati ai sensi della disciplina vigente, infatti, si intendono i calciatori e le calciatrici che:
- hanno assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento del 18° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2017;
- hanno assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento del 16° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2018;
- hanno assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento del 14° anno di età, con tesseramento valido e non revocato e/o non annullato; risultino residenti in Italia precedentemente al compimento del 10° anno di età.
Al fine di dimostrare l’esistenza di una concreta e attuale lesione della propria posizione soggettiva, il sig. Carlos Augusto Dos Santos Da Silva ha allegato una nota della SSD Petrarca Calcio a Cinque Srl con la quale la società comunicava al calciatore che “a causa delle disposizioni di cui al Comunicato ufficiale n. 772 della Divisione Calcio a 5 del 15 febbraio 2022, avendo già depositato un numero di accordi economici ex art. 94 ter NOIF aventi effetto sulla stagione sportiva 2022-2023 non compatibile con la predetta disposizione normativa, l’intesa verbale raggiunta per la prossima annualità sportiva purtroppo non potrà, con rammarico, essere più formalizzata”.
Analogamente il sig. Matheus Sermino Pozzi ha allegato, al fine di dimostrare la propria legittimazione ad agire e l’interesse a ricorrere, di aver ricevuto il 12.3.2022 una comunicazione con la quale l’A.S.D. Arzignano C5 affermava che “a causa delle notevoli ed inattese limitazioni all’impiego di calciatori non formati, introdotte dalla Divisione Calcio a Cinque con Comunicato Ufficiale n. 772 del 15 febbraio 2022, la scrivente Società sarà, suo malgrado, costretta a risolvere l’accordo economico pluriennale ad oggi in essere, con scadenza al 30 Giugno 2023. Qualora ciò non avvenga in via consensuale, sarà inevitabile adire i competenti Organi di Giustizia Sportiva”.
I ricorrenti hanno dedotto entrambi la contraddittorietà del provvedimento con la ratio di promuovere la formazione dei calciatori presso le società italiane e di sviluppare i settori giovanili, oltre a un’asserita incompatibilità costituzionale ravvisabile nella sussistenza di una “discriminazione alla rovescia” nei confronti del cittadino italiano cresciuto calcisticamente all’estero, priva di qualsivoglia giustificazione.
Con ulteriore censura era contestata la generica lesione dei diritti lavorativi ex art. 4 della Costituzione, nonché la violazione dell’art. 20 del TFUE, oltre che dei principi fondamentali della Carta di Nizza (diritti di circolazione, di soggiorno e di lavoro). Con memoria depositata il 7.4.2022, si costituiva la Divisione Calcio a 5 eccependo il difetto della giurisdizione sportiva – trattandosi di provvedimento avente natura normativa e regolamentare – e, in via subordinata, il difetto di competenza del Tribunale – in quanto i ricorsi avverso i provvedimenti emanati dalla Lega Nazionale Dilettanti e dalle sue articolazioni dovrebbero essere impugnati innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport in unico grado –, nonché in via ulteriormente gradata, che le censure erano incompatibili con i limiti del sindacato estrinseco sugli atti espressione di discrezionalità tecnica.
Nel merito la Divisione Calcio a Cinque, dopo aver contestato l’improcedibilità di eventuali motivi impliciti relativi alla definizione del concetto di atleta formato nei vivai italiani, in quanto nozione disciplinata con il Comunicato Ufficiale n. 1 del 1.7.2021, inoppugnato, confermava “la piena legittimità del provvedimento impugnato, che [aveva] disposto un aumento progressivo del numero degli atleti formati da inserire in distinta di gara, in modo del tutto ragionevole, proporzionato, adeguato e giustificato, con l’obiettivo di tutelare ed incentivare i c.d. vivai, nonché di garantire una effettiva tutela degli stessi, ampiamente riconosciuta come meritevole dalla normativa europea, statale e sportiva e della giurisprudenza europea e sportiva”.
All’udienza dell’11.4.2022 le difese dei ricorrenti hanno eccepito l’inammissibilità della costituzione della Divisione Calcio a Cinque, per mancata notifica della memoria e degli allegati.
Con ordinanze nn. 23 e 24/TFN-SD il Tribunale ha ritenuto che: “l’eccezione di inammissibilità della costituzione sollevata dalla difesa del ricorrente si fonda sul dettato dell’art. 49, comma 5, CGS che prevede la contestualità della comunicazione delle controdeduzioni di controparte senza peraltro stabilire la sanzione in caso di inosservanza di tale adempimento; d’altro lato, l’art. 87, comma 1, CGS, che regola le modalità procedimentali inerenti l’udienza, prevede la sufficienza del deposito della memoria del resistente. L’eccezione sollevata dal ricorrente, pur infondata, può essere stata originata dalla apparente antinomia delle due disposizioni e quindi il Tribunale ritiene scusabile tale posizione processuale e rinvia la trattazione del procedimento all’udienza del 3 maggio 2022”.
Con memoria del 29.4.2022 i ricorrenti, dopo aver ribadito l’eccezione d’inammissibilità della costituzione della Divisione Calcio a Cinque, hanno contestato le eccezioni sollevate dalla resistente di difetto di competenza e giurisdizione.
All’udienza del 3 maggio 2022, le parti hanno insistito nell’accoglimento delle rispettive tesi e hanno argomentato come da verbale d’udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Innanzitutto, le cause relative ai due ricorsi proposti dai sigg.ri Carlos Augusto Dos Santos Da Silva e Matheus Sermino Pozzi, sono riunite stante l’identità di petitum e causa petendi.
In ordine alla eccezione d’inammissibilità della costituzione della Divisione Calcio a Cinque per omessa notifica ai ricorrenti ribadita dalle difese dei ricorrenti, ferme restando le considerazioni già formulate con le richiamate ordinanze nn. 23 e 24 di Codesto Tribunale, alle quali si rinvia in applicazione dei principi di sinteticità, non si può fare a meno di evidenziare che alcuna lesione del contradditorio è configurabile nella specie essendo la costituzione nota alle parti sin dall’udienza dell’11.4.2022. Le eccezioni, formulate dalle difese della Divisione Calcio a Cinque, di difetto di giurisdizione e di competenza del Tribunale Federale Nazionale non appaiono condivisibili.
Le impugnazioni de quibus, infatti, non sembrano sussumibili nelle ipotesi residuali previste dall’art. 3, comma 1, del d.l. n. 220/2003 in base al quale “Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2, è disciplinata dal codice del processo amministrativo. In ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui all'articolo 2, comma 2, nonché quelle inserite nei contratti di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91”.
Da un lato, infatti, in base alla richiamata previsione la giurisdizione amministrativa sussiste soltanto una volta esauriti i gradi della giustizia sportiva. Da un altro lato, la norma fa espressamente salva l’ipotesi di clausole compromissorie previste negli statuti o nei regolamenti del CONI e delle federazioni interessate.
Orbene, nel caso di specie, come correttamente rilevato dalla difesa dei ricorrenti, sono espressamente riservate all’ordinamento sportivo le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione degli atti relativi all’organizzazione e alle regole tecniche di funzionamento dei campionati. In base agli artt. 25, comma 1, del CGS CONI e 79, comma 1, CGS FIGC il Tribunale Federale Nazionale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l’ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato, né risulti pendente, un procedimento dinnanzi ai Giudici sportivi nazionali o territoriali.
Inoltre, assume rilievo dirimente il combinato disposto degli artt. 86 e 87 del CGS FIGC in base al quale, per quanto d’interesse, il Tribunale Federale Nazionale è competente a decidere in merito ai ricorsi proposti dai tesserati avverso le delibere adottate dalle componenti federali, ove previsto dai rispettivi statuti. In difetto è competente il Collegio di Garanzia dello Sport in unico grado. Alcun dubbio può sussistere dunque in ordine alla giurisdizione sportiva dal momento che il Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti alla quale appartiene la Divisione Calcio a Cinque prevede espressamente che sono devoluti al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI le controversie per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale.
Del resto, anche i precedenti richiamati dalla Divisione Calcio a Cinque non sembrano riferirsi a fattispecie analoghe. L’Ordinanza del Tar Lazio, I ter, n. 4427/2021 si riferisce a un’impugnazione incidentale delle NOIF nell’ambito di un giudizio relativo all’iscrizione a un campionato instaurato dopo aver esaurito i rimedi giustiziali offerti dall’ordinamento sportivo. La sentenza del Tar Lazio, I ter, 6624/2017 ha ad oggetto un ricorso proposto da soggetti non appartenenti all’ordinamento federale (mentre secondo quanto affermato dal Giudice amministrativo nella stessa pronuncia richiamata dalla resistente “la pregiudiziale sportiva non può che riguardare i soggetti sottoposti alle regole dell’ordinamento sportivo”).
Quindi, nel caso di specie non sembrano sussistere dubbi in ordine alla competenza del Tribunale Federale Nazionale.
L’art. 87, comma 4, del CGS FIGC prevede che le norme che radicano la competenza del Tribunale e che disciplinano i procedimenti instaurati con ricorso si applicano anche alle deliberazioni delle componenti federali, “ove previsto dai rispettivi statuti e regolamenti”.
L’art. 53, comma 3, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, prevede espressamente che “Le controversie tra i soggetti di cui al comma 1 o tra gli stessi e la FIGC o la Lega, per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale, sono devolute, su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, secondo quanto disposto dai relativi regolamenti e dalle norme federali”.
Appare evidente, dunque, che la competenza del Collegio di Garanzia dello Sport in unico grado è espressamente individuata dalla richiamata disposizione regolamentare come residuale rispetto ai rimedi e ai gradi di giustizia endofederale.
Alcun dubbio può sussistere, dunque, in ordine alla competenza del Tribunale Federale Nazionale.
Del resto, la sede naturale d’impugnazione degli atti federali è rappresentata dagli organi della giustizia endofederale. Ne consegue che in assenza di disposizioni contrarie non si ravvedono ragioni per ritenere applicabili regimi eccezionali.
Premesso che il ricorso non appare fondato nel merito – poiché, da un lato, alcuna violazione delle libertà di circolazione è configurabile nella specie trattandosi di censure proposte da cittadini italiani e che non è possibile configurare alcuna violazione dei principi di uguaglianza non essendo i ricorrenti formati in Italia, mentre le modifiche introdotte appaiono proporzionali alla ratio sottesa alla deliberazione di tutelare e valorizzare i vivai italiani –, il Collegio ritiene il ricorso inammissibile per originaria carenza sia della legittimazione ad agire sia dell’interesse a ricorrere.
I ricorrenti, infatti, fondano la propria legittimazione ad agire quali atleti tesserati nonché titolare di contratti di prestazioni sportive per la stagione in corso con società sportive partecipanti ai campionati di Serie A e A2 organizzati dalla Divisione Calcio a Cinque che – in ragione del rilevante valore economico, dell’esclusività della prestazione e della durata a tempo determinato – consentirebbe di qualificare il rapporto come professionistico, secondo i criteri elaborati dalla Camera di risoluzione delle controversie della FIFA (decisione 9.1.2009, IFA 07-01126).
I ricorrenti radicano, d’altro lato, il proprio interesse a ricorrere sulle comunicazioni con le quali le società di appartenenza hanno rappresentato l’intenzione di non proseguire il rapporto avente ad oggetto le prestazioni sportive dell’atleta e comunque sull’asserita perdita di chance conseguente alla riduzione del numero di giocatori non formati (in Italia) inseribili nella distinta gara.
Tuttavia, da un lato, la situazione che i ricorrenti asseriscono sarebbe stata lesa con la delibera impugnata non appare protetta dall’ordinamento federale, con la conseguenza che alcuna legittimazione a ricorrere può essere configurata in capo ai ricorrenti. Con la delibera impugnata, infatti, non è stata preclusa ai ricorrenti la possibilità di essere tesserati, né di essere inseriti in lista. Né il diritto a praticare la propria attività sportiva in favore di affiliate alla Divisione Calcio a Cinque, né la possibilità d’instaurare rapporti con società sportive sono stati in alcun modo incisi dalla normativa impugnata.
Difetta, dunque, in capo ai ricorrenti la legittimazione attiva, non potendosi riconoscere in capo a questi una posizione soggettiva qualificata e differenziata che consenta di censurare disposizioni federali che riguardano aspetti organizzativi, inerenti scelte tecniche societarie relative alla composizione delle liste dei calciatori.
Del resto, non si può ritenere che l’ordinamento federale debba tutelare e garantire un numero minimo di posti in distinta di gara a disposizione dei giocatori non formati in Italia.
Una tale aspettativa non assume rilievo nell’ambito dell’ordinamento sportivo. La scelta di inserire in distinta di gara un determinato giocatore è rimessa alla discrezionalità tecnica di ciascuna società che autonomamente compone le proprie liste calciatori.
Trattandosi, dunque, di meri aspetti organizzativi delle società, soltanto in capo a quest’ultime appare configurabile la legittimazione a ricorrere.
Ma nel caso di specie non sembra rinvenibile neppure alcuna lesione attuale, diretta e concreta alla sfera giuridica dei ricorrenti. La decisione della SSD Petrarca Calcio a Cinque Srl di non rinnovare il contratto per la prossima stagione e la mera intenzione rappresentata dall’ASD Arzignano C5 di risolvere il contratto in essere, al di là di quanto ivi indicato, non costituisce conseguenza diretta dell’atto impugnato dal momento che le società, da un lato, potrebbero tesserare più calciatori rispetto a quelli inseribili nella distinta di gara, mentre da un altro lato ben potrebbero decidere di tesserare i ricorrenti a discapito di altri calciatori non formati.
Per i motivi sopra esposti i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, previa riunione dei ricorsi proposti dai sigg.ri Carlos Augusto Dos Santos Da Silva e Matheus Sermino Pozzi, li dichiara inammissibili.
Così deciso nella Camera di consiglio del 3 maggio 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Paolo Clarizia Carlo Sica
Depositato in data 12 maggio 2022.
IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia
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