F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 295/CSA pubblicata il 13 Maggio 2022 – Sig. Pistolesi Francesco
Decisione n. 295/CSA/2021-2022
Registro procedimenti n. 282/CSA/2021-2022
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
II SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Maurizio Borgo – Vice Presidente
Carlo Buonauro - Componente (relatore)
Nicola Durante – Componente
Franco Granato - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero numero 282/CSA/2021-2022, proposto dal Sig. Pistolesi Francesco in data 19.04.2022,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 286/DIV del 15.04.2022, avverso la sanzione dell’inibizione a tutto il 30.04.2022 e ammenda di € 500,00 inflitta al reclamante in relazione alla gara Viterbese/Aquila Montevarchi del 14.04.2022;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza, il giorno 28.04.2022, il dr. Carlo
Buonauro e udito l’Avv. Gianluca Rodella per il reclamante;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il sig. Pistolesi Francesco ha impugnato la decisione sopra citata con la quale, in riferimento alla gara Viterbese/Aquila Montevarchi del 14.04.2022, gli è stata inflitta, in quanto componente della panchina aggiuntiva, la sanzione dell’inibizione a tutto il 30.04.2022 e l’ammenda di € 500,00 per aver tenuto “ - una condotta non corretta nei confronti dei tesserati della Società avversaria pronunciando nei loro confronti frasi dal contenuto contrario alla lealtà sportiva; 2 - una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro protestando verso di lui per una decisione adottata all’inizio della prima frazione di gioco. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive della condotta (supplemento arbitro, r.c.c., panchina aggiuntiva).
A sostegno dell’impugnazione, diretta ad ottenere l’annullamento ovvero la riduzione della sanzione comminata, parte reclamante ha svolto alcune considerazioni.
In via principale, con riguardo alla complessiva condotta in contestazione, il ricorrente ha evidenziato che la stessa, in quanto collettivamente riferita, viola i principi della personalità della responsabilità, traducendosi in una contestazione generica, indeterminata ed incomprensibile.
In subordine, ha sostenuto, con riferimento alla quantificazione della sanzione, che la stessa andrebbe modificata in un più lieve trattamento tenendo conto di tutte le circostanze del caso.
Questa Corte ritiene che il ricorso vada respinto, confermando, conseguentemente, la decisione assunta dal Giudice Sportivo.
Al proposito, giova ricordare che questa Corte, nella decisione n. 102/CSA/2021 -2022, ulteriormente precisata dalla successiva n. 170/CSA/2021-2022, ha affermato che l’art.61, comma 1, CGS, relativo ai mezzi di prova, “prevede che " I rapporti degli ufficiali di gara e del Commissario di Campo e i relativi eventuali supplementi, fanno piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare, altresì, ai fini di prova, gli atti di indagine della Procura federale". La medesima norma afferma quindi, a giudizio di questa Corte, che: - solo i rapporti degli ufficiali di gara e del commissario di campo (leggi delegato di Lega) costituiscono autonomi e sufficienti mezzi di prova; - la prova fornita dagli stessi è "piena" , ovvero autosufficiente e munita di fede privilegiata, e quindi controdeducibile solo in presenza di chiari elementi oggettivi; - gli atti di indagine della Procura federale "possono" costituire, se ritenuti utili "ai fini di prova" dall'equo apprezzamento degli organi di giustizia, elemento di supporto procedurale; - gli atti della Procura federale non costituiscono pertanto mezzi di prova autonomi, ma elementi complementari al consolidamento dei mezzi di prova, quali definiti nel primo periodo del comma 1 dell'art. 61 CGS. - i medesimi non possono conseguentemente assurgere a rango di unici elementi sufficienti a giustificare un provvedimento sanzionatorio da parte degli organi di giustizia, in riferimento a fatti accaduti durante lo svolgimento della gara riferibili a calciatori impegnati nella competizione agonistica sul terreno di gioco (ferma restando la loro valenza per le condotte tenute dai tesserati presenti in panchina nonché dal pubblico presente sugli spalti)”.
Orbene, nel caso di specie, non risultano contestati e comunque univocamente rappresentati negli atti di gara i duplici comportamenti posti a fondamento della contestata sanzione, riconoscendo anzi in principio parte ricorrente la piena valenza probatoria degli stessi.
Quanto invece alla loro attribuibilità soggettiva, questa Corte osserva come non venga in rilievo, secondo la non condivisibile prospettazione del reclamante, una “violazione disciplinare collettiva” indebitamente parcellizzata in cinque sanzioni individuali; diversamente trattasi di una condotta tipicamente commessa in concorso di persone, quale forma di manifestazione plurisoggettiva dell’illecito, in cui ciascuno, con proprio apporto e conseguente responsabilità, contribuisce alla realizzazione del comportamento sanzionato in ragione della sua complessiva ed unitaria offensività.
Sul piano dosimetrico, infine, la sanzione inflitta, per tipologia, durata e quantificazione, appare, peraltro, del tutto congrua rispetto alla complessiva e distinta condotta (senza apprezzabile significatività del marginale scostamento temporale), anche in ragione dei contenuti antisportivi ed ingiuriosi della seconda di esse.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L’ESTENSORE IL VICE PRESIDENTE
Carlo Buonauro Maurizio Borgo
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce