F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 297/CSA pubblicata il 13 Maggio 2022 – Delfino Pescara 1936 S.p.A.

Decisione n. 297/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 307/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Pasquale Marino – Presidente

Maurizio Borgo – Vice Presidente

Nicola Durante – Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo, con procedura d’urgenza, numero 307/CSA/2021-2022, proposto dalla società Delfino Pescara 1936 s.p.a.,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie C, di cui al Com. Uff. n. 304 DIV del 5 maggio 2022;

Visti il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella riunione, tenutasi in videoconferenza il giorno 11.05.2022, il Cons. Nicola

Durante ed udita l’Avv. Flavia Tortorella, per la società Delfino Pescara 1936 s.p.a.; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La Delfino Pescara 1936 s.p.a. interpone reclamo avverso la sanzione della squalifica per 2 (due) giornate effettive di gara, inflitta al calciatore Eugenio D’Ursi dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie C (cfr. Com. Uff. n. 304 DIV del 5 maggio 2022), in relazione alla gara di secondo turno della fase play off del Campionato di Serie C Pescara/Gubbio del 4 maggio 2022, terminata col risultato di 2-2 e così motivata: «A) una gara effettiva di squalifica per doppia ammonizione; B) una gara effettiva di squalifica per avere, al 29°minuto circa del secondo tempo, pronunciato un’espressione blasfema dopo essere stato espulso e mentre si avvicinava al tunnel di ingresso agli spogliatoi. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 37 C.G.S., ritenuta la continuazione e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 20212022. (r. proc. fed)».

La società reclamante chiede l’annullamento della sola sanzione di 1 (una) giornata di squalifica, di cui al capo B) della decisione impugnata, sostenendo: - il difetto di una prova certa e convincente; - l’assenza di un collegamento tra l’espressione profferita e l’attività agonistica; - il fraintendimento delle parole da parte dai collaboratori della Procura federale che ne hanno fatto menzione nel loro rapporto; - la violazione dell’art. 61, comma 3, C.G.S.

Il reclamo è stato così ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Occorre premettere che l’espressione blasfema è stata udita soltanto dai due collaboratori della Procura federale presenti alla gara, i quali hanno dichiarato di trovarsi, «rispettivamente, vicino la panchina locale e tra le due panchine, a circa due metri di distanza».

Gli stessi verbalizzanti hanno infatti dato atto che la «quaterna arbitrale», da loro interpellata, ha dichiarato di non avere sentito nulla.

Opera quindi il II° periodo dell’art. 61, comma 1, C.G.S., secondo cui “gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare, altresì, ai fini di prova, gli atti di indagine della Procura federale”; tra essi va certamente compreso il rapporto del collaboratore della Procura federale (cfr. C.S.A., Sez. II, n. 170/CSA/2021-2022), che è comunque un atto in sé valutabile, essendo destinato a confluire nella documentazione ufficiale di gara. La norma su menzionata – letta in combinato disposto con il I° periodo, secondo cui “i rapporti degli ufficiali di gara o del commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” – va interpretata nel senso che, mentre i rapporti degli ufficiali di gara e del commissario di gara sono di per sé soli idonei a dimostrare i fatti ivi descritti, l’efficacia probatoria degli atti di indagine della Procura federale è invece sottoposta alla previa valutazione di attendibilità da parte del giudicante (cfr. C.S.A., Sez. II, n. 244/CSA/2021-2022).

Ciò esposto, questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo sia da accogliere, in quanto i fatti rappresentati dai collaboratori della Procura federale non sono provati, attesa la non accertata distanza di essi dal luogo dell’accaduto (il tunnel di ingresso agli spogliatoi), che dà adito ad incertezza nella complessiva ricostruzione dell’evento.

Ed invero, trovandosi i due verbalizzanti in posti diversi («rispettivamente, vicino la panchina locale e tra le due panchine a circa due metri di distanza»), è implausibile che entrambi fossero collocati a distanza di due metri, come invece riferito.

La sanzione va dunque rideterminata nella squalifica per una gara effettiva, dovuta per la per doppia ammonizione.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, ridetermina la sanzione inflitta al calciatore D’Ursi Eugenio in 1 (una) giornata di squalifica. 

Dispone la comunicazione alla parte con PEC. 

 

L’ESTENSORE                                                                     IL PRESIDENTE

Nicola Durante                                                                         Pasquale Marino

 

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

 Fabio Pesce

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