FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 269/AA del 10/05/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – ANGELOV GC CADEO CALCIO ASD

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 377 pfi 21/22 adottato nei confronti del Sig. Naum ANGELOV, e della società GS CADEO ASD avente oggetto la seguente condotta:

NAUM ANGELOV, nato in Macedonia l’8.4.2005, calciatore richiedente il tesseramento per la società G.S. Cadeo A.S.D. ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all’interno e nell’interesse della predetta società e comunque rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell’art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 23.9.2021 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società G.S. Cadeo A.S.D., sottoscritto unitamente al proprio padre sig. Gotse Angelov esercente la responsabilità genitoriale sullo stesso, la dichiarazione nella quale è riportato, in maniera non veridica, che il predetto calciatore non è stato mai tesserato per società affiliate a Federazioni estere;

GS CADEO ASD, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società nel cui interesse il sig. Naum Angelov ha posto in essere gli atti e comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Goste Angelov, in qualità genitore esercente la responsabilità genitoriale, per conto del minore Naum ANGELOV, e dal Sig. Carlo Genesi, in qualità di legale rappresentante, per conto della società GS CADEO ASD;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Naum ANGELOV, e di € 250,00 (duecentocinquanta) di ammenda per la società GS CADEO ASD;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it