FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 270/AA del 10/05/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – VANNUCCI ANTONIOLI ASD CITTA’ DI MASSA CALCIO A 5

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 417 pf 21/22 adottato nei confronti del Sig.ri Andrea VANNUCCI e Matteo ANTONIOLI, e della società ASD CITTA’ DI MASSA CALCIO A 5 avente oggetto la seguente condotta:

ANDREA VANNUCCI, all’epoca dei fatti, Presidente tesserato per la società A.S.D. Città di Massa Calcio A 5 nella stagione sportiva 2021/2022, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dagli artt. 39, commi 1 e 2 e 40 quinquies, comma 1.2 delle N.O.I.F., per aver omesso di vigilare sull’operato del collaboratore non tesserato per la società A.S.D. Città di Massa Calcio A 5, sig. Matteo Antonioli, depositario delle credenziali di accesso ai portali della Federazione e quindi per non avere impedito che il certificato contraffatto nel QR CODE, venisse inserito nella piattaforma digitale della F.I.G.C., nel mese di dicembre, al fine del tesseramento del calciatore portoghese Monteiro Tavares Wilson Alexander;

MATTEO ANTONIOLI, all’epoca dei fatti, collaboratore non tesserato e, in ogni caso, soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per la società A.S.D. Città di Massa Calcio A 5, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dagli artt. 39, commi 1 e 2 e 40 quinquies, comma 1.2 delle N.O.I.F., per avere personalmente inoltrato il certificato di residenza contraffatto nel QR CODE nel portale della F.I.G.C., al fine del tesseramento del calciatore portoghese Monteiro Tavares Wilson Alexander, senza accertarsi della veridicità e autenticità dello stesso

ASD CITTA’ DI MASSA CALCIO A 5, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Andrea Vannucci e comunque al cui interno e nel cui interesse il sig. Matteo Antonioli ha posto in essere gli atti e comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Andrea VANNUCCI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD CITTA’ DI MASSA CALCIO A 5, e dal Sig. Matteo ANTONIOLI;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Andrea VANNUCCI, di 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Matteo ANTONIOLI, e di € 250,00 di ammenda per la società ASD CITTA’ DI MASSA CALCIO A 5;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it