LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2021/2022 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 64 del 13.05.2022 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Ivan FORBES GOMES/SSD BRINDISI FC
RICORSO DEL CALCIATORE Ivan FORBES GOMES/SSD BRINDISI FC
La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 21/04/2022 presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, letto il reclamo del calciatore Ivan Gomes Forbes, regolarmente trasmesso alla CAE ed alla Società in data 07.01.2021 tramite PEC come da ricevuta di avvenuta consegna in atti; letta la memoria della Società del 17.01.2021 con cui si è tempestivamente costituita in giudizio e i relativi allegati;
il ricorrente ha sottoscritto accordo economico che prevedeva il compenso globale annuo lordo di euro 7.500,00 dal 17.12.2020 al 30.6.2021 e ha percepito la somma complessiva di euro 2.000.00 riferita ai bonus erogati da Sport e Salute Spa;
il calciatore dichiara di aver percepito dalla società la minor somma di euro 2.500,00 e quindi di aver complessivamente percepito la somma di euro 4.500,00 rispetto all'importo totale previsto nell'accordo economico pari ad euro 7.500,00, risultando pertanto la società S.S.D. BRINDISI FOOTBALL CLUB ancora debitrice verso il calciatore della somma complessiva di euro 3.000,00 (7.500,00 - 2.500,00 - 2.000,00);
per questi motivi, il calciatore presentava il ricorso con allegati i documenti, chiedendo di condannare la società "S.S.D. BRINDISI FOOTBALL CLUB" al pagamento in favore del calciatore della somma di euro 3.000,00 (pari alla differenza tra quanto pattuito per la stagione sportiva 2020/2021 di euro 7.500,00; e quanto già complessivamente percepito pari a euro 4.500,00);
la società notificava memoria di risposta il 17.01.21, chiedendo il rigetto della domanda e dichiarando che, a fronte di un accordo economico pari ad euro 7.500,00 con decorrenza 17/12/20 e scadenza 30/06/21 per la stagione 2020/21, il calciatore ha percepito al 30/04/2021, data utile per liberatoria ai fini della domanda di ripescaggio, un compenso di euro 2.750,00 dalla società, a cui si aggiungono euro 2.000,00 di bonus Sport e Salute, per un totale di euro 4.750,00. pertanto, la società dichiara che i restanti emolumenti del ricorrente per le mensilità di maggio e giugno 2021 (allegata liberatoria del 01.07.2021), ammontano ad euro 2.750,00 e non come richiesto a euro 3.000,00;
P.Q.M.
dichiara dovuto dalla Società al Ricorrente l’importo di € 2.750,00, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente
Dispone la restituzione della tassa di reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo lnd.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 1 delle N.O.I.F.