Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 418 pfi 21/22 adottato nei confronti del Sig. Mattia MAZZARO avente oggetto la seguente condotta: MATTIA MAZZARO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società US Torre, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nonostante fosse privo della certificazione medica attestante l’idoneità all’attività sportiva, partecipato ai seguenti incontri del Torneo Esordienti misti: Real Tremignon – Torre del 2.10.2021, Torre – United Borgoriccocampetra del 9.10.2021 ed Indomita Vigodarzere – Torre del 23.10.21; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Roberto Mazzaro, in qualità di esercente potestà genitoriale, per conto del minore Mattia MAZZARO; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Mattia MAZZARO; − si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 283 pfi 21/22 adottato nei confronti del Sig. Marco RIZZUTO avente oggetto la seguente condotta: MARCO RIZZUTO, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività all’interno e nell’interesse delle società US Arce 1932, e comunque rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 37, comma 1, e 108, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso svolto le funzioni di collaboratore di fatto, senza essere tesserato, della società US Arce 1932 nel corso delle stagioni sportive 2020 – 2021 e 2021- 2022 e per avere partecipato alla redazione, in Tecchiena (FR) in data 26.5.2021, delle dichiarazioni di svincolo dalla SSD Alatri Calcio a r.l. dei calciatori sigg.ri Adamo Matteo, Adamo Andrea e Christian Federico, sottoscritte per conto della predetta società dal sig. Giovanni Iagnozzi, che tuttavia non aveva alcun potere di firma; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Marco RIZZUTO;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Marco RIZZUTO;
- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
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