F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 37/TFNT del 16 Maggio 2022 (motivazioni) – Richiesta di giudizio della Corte Sportiva di Appello Territoriale c/o CR Lazio – Reg. Prot. 40/TFN-ST

Decisione/0037/TFNST-2021-2022

Registro procedimenti n. 0040/TFNST/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE TESSERAMENTI

 

composto dai Sigg.ri:

Gioacchino Tornatore – Presidente

Antonio Rinaudo – Vice Presidente

Roberto Maria Bucchi – Vice Presidente

Fernando Casini – Componente (Relatore)

Filippo Crocè – Componente

ha pronunciato, decidendo nell’udienza fissata il giorno 9 maggio 2022, sulla richiesta di giudizio ex art. 89, comma 1, lett. b) CGS presentata dalla Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Lazio – LND al fine di accertare la data di decorrenza dell’aggiornamento di posizione del calciatore Angelo Pangrazi (n. 25.1.1987 - matr. 4.313.604) in relazione al reclamo della società ASD Vicovaro (matr. 916.171) avverso il provvedimento di perdita della gara, adottato dal Giudice Sportivo del CR Lazio – LND con CU n. 269 LND del 9 marzo 2022 (gara: Bi.Ti. Calcio – Vicovaro del 20.2.2022 – Campionato Promozione),

la seguente

DECISIONE

Veniva avanzata richiesta di giudizio ex art. 89, comma 1, lett. b) CGS - FIGC dalla Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale del LAZIO – LND, al fine di accertare la data di decorrenza dell’aggiornamento di posizione del calciatore Angelo Pangrazi (n. 25.1.1987 - matr. 4.313.604), in relazione al reclamo della società ASD Vicovaro (matr. 916.171), avverso il provvedimento di perdita della gara, adottato dal Giudice Sportivo del CR Lazio – LND con CU n. 269 LND del 9.3.2022 relativamente alla gara tra la USD Bi. Ti. Calcio e la ASD Vicovaro, nel campionato di Promozione – Girone D disputatasi il 20.2.2022, alle ore 11.15.

Difatti, in occasione della detta gara, la ASD Vicovaro schierava il calciatore Angelo Pangrazi (già proveniente dalla società Atletico Morena).

Dopo la partita la USD Bi. Ti. Calcio si rivolgeva al Giudice Sportivo Territoriale FIGC – LND presso il Comitato Regionale Lazio, lamentando la circostanza che il detto calciatore, al momento della gara, non avesse titolo per parteciparvi nelle file della ASD Vicovaro, siccome risultava essere libero e, quindi, tesserabile alle ore 14.08 dello stesso giorno 20.02.2022.

La USD Bi. Ti. Calcio chiedeva, conseguentemente, al Giudice Sportivo che alla squadra avversaria venisse inflitta la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3.

Il Giudice Sportivo Territoriale domandava al Comitato Regionale del Lazio la verifica della data di decorrenza del tesseramento, ed il Comitato riferiva che:

- la ASD Vicovaro aveva trasmesso, mediante la procedura di firma elettronica, la pratica di aggiornamento di posizione del calciatore Pangrazi Angelo, in data 09.02.2022 alle ore 18:46;

- l’ufficio tesseramento, in data 11.02.2022, alle ore 11:12, aveva preso in esame la pratica ed aveva contestualmente segnalato la mancanza della dichiarazione del calciatore relativa ad eventuale precedente tesseramento all’estero, addivenendo all’apertura della procedura di errore;

- solo in data 20.02.2022, alle ore 15.30, (dunque dopo la partita) la società Vicovaro provvedeva a caricare il documento mancante ed a trasmetterlo a mezzo della procedura di firma elettronica alle ore 15:37 dello stesso giorno;

- il 21.02.2022 alle ore 11:01, l’ufficio tesseramento provvedeva alla ratifica dello stesso con decorrenza 20.02.2022, data nella quale è stata completata la pratica di tesseramento. 

La ASD Vicovaro rispondeva alla doglianza avanzata dalla squadra avversaria con controdeduzioni, evidenziando come il calciatore (precedentemente svincolato) fosse stato tesserato per la stessa ASD Vicovaro in data 11.02.2022 (alcuni giorni prima della gara) e che vi era stata la necessità di una semplice integrazione documentale per completare l’iter.

Il Giudice Sportivo accoglieva il ricorso proposto dalla Bi. Ti. Calcio ed infliggeva alla società Vicovaro la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 (Comunicato Ufficiale n. 269 del 09/03/2022).

La ASD Vicovaro proponeva reclamo alla Corte Sportiva di Appello Territoriale affidandolo a due motivi: a) in diritto, la violazione/falsa applicazione dell’art. 39 NOIF - FIGC da parte del Giudice Sportivo, sostenendo che l’aggiornamento della posizione di tesseramento sia disciplinato dal comma 1, per il quale gli atleti sono tesserati su semplice richiesta inoltrata tramite la società; b) in fatto, la ultroneità della documentazione richiesta dall’Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale del Lazio, poiché se il calciatore ha già prodotto i documenti necessari al tesseramento per una stagione precedente, qualsiasi altro documento diverso dalla richiesta di “aggiornamento posizione di tesseramento” è da ritenersi un documento “ultroneo”.

Concludeva chiedendo: in via preliminare e pregiudiziale, di sospendere la decisione e di trasmettere tutti gli atti del reclamo al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti affinché si esprimesse sulla data di decorrenza del tesseramento del calciatore Pangrazi Angelo con la società reclamante; in via principale, di annullare la delibera impugnata del G.S.T. in quanto infondata in fatto e diritto, e di omologare il risultato del campo (1-1), in considerazione della corretta procedura di tesseramento del calciatore Pangrazi Angelo con decorrenza di tesseramento a far data dal 09.02.2022.

La USD Bi. Ti. Calcio presentava alla Corte Sportiva di Appello Territoriale le proprie controdeduzioni, nelle quali, relativamente alla posizione del calciatore Angelo Pangrazi, osservava che la società ASD Vicovaro, solo in data domenica 20.02.2022 alle ore 15.30 (due ore dopo la fine della gara) aveva provveduto a caricare il documento mancante ed a trasmetterlo a mezzo procedura di firma elettronica alle ore 15:37 dello stesso giorno. Aggiungeva, inoltre, che il lunedì 21.02.2022, alle ore 11.01, l’Ufficio Tesseramento aveva provveduto alla ratifica dello stesso, con giusta decorrenza 20.02.2022, data dell’espletamento della gara e data in cui veniva completata la pratica di tesseramento. Osservava, poi, che domenica 20.02.2022 aveva simulato il tesseramento del calciatore Angelo Pangrazi e, dalla documentazione agli atti (schermata lista di tesseramento in cui il calciatore risulta libero da vincoli e con lista di tesseramento libera), emergeva che se il calciatore fosse stato tesserato con la ASD Vicovaro, non doveva risultare libero per il tesseramento di altra società. La USD Bi. Ti. Calcio riteneva, ancora, che la decorrenza del tesseramento, ai sensi dell’art. 39 delle NOIF, iniziasse dalla data di deposito della pratica, ovvero dalla sua trasmissione a mezzo firma elettronica solo nel caso in cui la pratica stessa fosse stata correttamente compilata e completa di tutta la documentazione prevista.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale trasmetteva gli atti al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, sospendendo il procedimento, atteso che le doglianze della reclamante ASD Vicovaro riguardavano la data di decorrenza dell’aggiornamento della posizione di un calciatore già tesserato per la FIGC senza soluzione di continuità, per il quale, quindi, era già stata prodotta la dichiarazione relativa all’eventuale precedente tesseramento all’estero. La questione, quindi, risulta essere se l’aggiornamento di posizione necessita tale dichiarazione oppure no, con conseguente accertamento della data di decorrenza del tesseramento nel caso di specie.

Prima dell’udienza venivano depositate dalla USD Bi. Ti. Calcio delle memorie accompagnate da un precedente della Sezione (la decisione 0029/TFNST-2021-2022) e dal “Manuale del tesseramento 2020 - 2021” della LND del Piemonte – Valle d’Aosta. All’udienza del 09.05.2022 partecipava la USD Bi. Ti. Calcio per tramite del proprio rappresentante, con l’assistenza di un Legale delegato.

Esaminati analiticamente tutti gli atti ed i documenti pervenuti, nonché i profili da essi emergenti, questo Tribunale ritiene che, al momento della partita, il tesseramento per la società ASD Vicovaro, relativo al calciatore Angelo Pangrazi, non si fosse perfezionato ai sensi dell’art. 39 NOIF, poiché non era stata ancora caricata la necessaria dichiarazione del calciatore relativa ad eventuale precedente tesseramento all’estero.

Difatti, solamente in data 20.02.2022, alle ore 15.30, quindi dopo la conclusione della partita in questione, la società ASD Vicovaro aveva provveduto a caricare il detto documento mancante ed a trasmetterlo a mezzo della procedura di firma elettronica alle ore 15:37 dello stesso giorno.

Si deve ritenere al riguardo che l’allegazione della dichiarazione del calciatore attestante la sussistenza/insussistenza di eventuali pregressi tesseramenti presso Federazioni estere sia adempimento indefettibile. L’utilizzo della locuzione “deve allegarsi” contenuta nell’art. 39, comma secondo, delle NOIF non lascia alcuno spazio a dubbi che l’interprete possa o debba colmare. Il dettato normativo di riferimento (più volte indicato dagli stessi interessati nei loro scritti), l’art. 39 delle NOIF, non opera, infatti, alcuna distinzione tra “tesseramento” ed “aggiornamento”, disciplinando nello stesso modo entrambe le ipotesi.

Il testo novellato stabilisce una disciplina unitaria, sottolineando alcuni aspetti evidentemente ritenuti meritevoli di espressa normazione, quali la necessità che la richiesta di tesseramento sia corredata della “doverosa” allegazione della dichiarazione del calciatore attestante la sussistenza/insussistenza di eventuali pregressi tesseramenti presso Federazioni estere, e l’utilizzabilità del calciatore secondo criteri temporali accortamente specificati.

La giovinezza della modifica apportata con il CU 135/A del 30.05.2019 impone, a maggior ragione, all’interprete il rispetto del tenore della norma, dovendosi ritenere che la novella abbia inteso puntualizzare solo alcuni aspetti, evidentemente ritenuti salienti. La mano del normatore non ha apportato, invece, alcuna modifica ad altri profili di rilievo, quali la necessità di impiegare i moduli forniti dalla FIGC, o la individuazione della data di decorrenza del tesseramento, ritenendoli evidentemente canoni cardinali indiscussi e di giovevole operatività.

Il disposto dell’art. 39 delle NOIF deve essere, pertanto, interpretato nel rispetto del senso obiettivamente palesato dal significato proprio delle parole utilizzate secondo la connessione di esse. L’analisi del testo della norma deve essere svolta, quindi, secondo il confacente criterio della c.d. “interpretazione letterale” (come già stabilito dal Legislatore Statale con l’art. 12, primo comma, delle Preleggi: <<Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse….>>) siccome perfettamente applicabile al caso in esame.

Il tenore letterale del disposto dei commi dell’art. 39 delle NOIF è sufficientemente trasparente da consentire l’applicazione del detto criterio ermeneutico, prescindendo da qualsivoglia slancio interpretativo che, implicando il rischio connaturato di inopportune distorsioni della volontà del legislatore sportivo, sarebbe assolutamente ingiustificato. Deve, pertanto concludersi che, nel caso in esame, al momento della disputa della partita tra la USD Bi. Ti. Calcio e la ASD Vicovaro del 20.02.2022, alle ore 11:15, la posizione del calciatore Angelo Pangrazi non si era perfezionata, poiché non risultavano tempestivamente compiute le formalità relative all’inoltro della necessaria dichiarazione del calciatore attestante la sussistenza/insussistenza di eventuali pregressi tesseramenti presso Federazioni estere.

Al momento della partita la ASD Vicovaro schierava in campo il detto calciatore, sebbene non avesse alcuna certezza che vi fosse stato il completamento, con buon esito, dell’iter previsto, così come limpidamente risultante per tabulas dai sistemi informatici. Sistemi informatici caratterizzati da una consultabilità così agevole che la stessa società avversaria poteva esaminare lo status della posizione del calciatore Angelo Pangrazi.

 La scelta di schierare in campo il calciatore è stata, pertanto, effettuata dalla società ASD Vicovaro assumendosi la relativa responsabilità in ordine all’ipotizzabile irregolarità della posizione di costui, con le note conseguenze anche sul piano sportivo. Si osservi ancora che per il disposto dell’art. 39, commi 3, 4, 5, delle NOIF, l’utilizzabilità del calciatore è regolata secondo una scansione temporale puntualmente disciplinata.

A tutto ciò si aggiunga la doverosa consapevolezza che l’impianto normativo Federale informa di sé il modus operandi degli uffici decentrati, influenzandone l’attività e gli strumenti utilizzati, che non possono essere considerati come mere discrezionali prassi locali.

Ecco, quindi, che i sistemi telematici a disposizione degli interessati consentono sia un agevole disbrigo delle attività amministrative relative ai tesserati, sia un altrettanto agevole controllo della loro posizione, offrendo sistemi di allerta e di rapida verifica del buon esito degli adempimenti amministrativi compiuti.

L’onere di cui è gravata la società in ordine al monitoraggio dell’esito dei detti adempimenti amministrativi non si presenta, conseguentemente, assolutamente afflittivo e, certamente, non rende l’attività amministrativa un fattore ostativo all’attività sportiva.

Si osservi, del resto, che, nel caso di specie, l’adempimento richiesto consisteva nella semplice allegazione della dichiarazione del calciatore attestante la sussistenza/insussistenza di eventuali pregressi tesseramenti presso Federazioni estere, la cui inosservanza non trova alcuna giustificazione plausibile siccome adempimento noto. Neppure la detta omissione è giustificabile quale mera dimenticanza iniziale (id est al momento della presentazione dell’istanza), trattandosi del documento principe, espressamente preteso dalla lettera della norma senza alcuna distinzione di sorta tra casi eventualmente ipotizzabili.

A ciò si aggiunga sempre attraverso il sistema telematico in questione la società avrebbe potuto agevolmente rilevare che l’ufficio tesseramento già dalla data dell’11.02.2022 (alle ore 11:12), aveva preso in esame la pratica ed aveva contestualmente segnalato la mancanza della dichiarazione del calciatore relativa ad eventuale precedente tesseramento all’estero, addivenendo all’apertura della procedura di errore. Tale verifica veniva evidentemente omessa dalla società – con conseguente assunzione di responsabilità della stessa), e veniva effettuata solo in data 20.02.2022, allorquando, alle ore 15.30, (dunque dopo la partita) la società Vicovaro provvedeva a caricare il documento mancante ed a trasmetterlo a mezzo della procedura di firma elettronica alle ore 15:37 dello stesso giorno.

Per ciò che concerne l’orientamento giurisprudenziale di questo Tribunale federale in tale materia, si deve rilevare come, allo stato, quello recente, in evidente via di consolidamento, ritenga che il tesseramento valido decorra dalla data di deposito della domanda, dovendosi intendere, però, che la domanda idonea a tal fine sia solo quella completa degli allegati richiesti. Milita in tale direzione la decisione 0029/TFNST-2021-2022 (Registro procedimenti n. 0028/TFNST/2021-2022, depositata il 22.12.2021). Il caso all’epoca scrutinato, seppur relativo ad una produzione di allegati (costituiti da documentazione sanitaria) di natura diversa da quello in esame, sottolinea l’operatività retroattiva della richiesta, a far data dalla integrazione documentale e non a far data dal momento antecedente della proposizione sic et simpliciter della nuda istanza.

Ciò non può essere considerato smentito da altro precedente più risalente della Sezione, maturato all’epoca del testo previgente dell’art. 39 delle NOIF (reclamo n. 23 – C.U. n. 18/TFN – Sezione Tesseramenti s.s. 2018/2019).

De iure condendo si può ritenere che la norma sia certamente perfettibile, con riferimento alle varie ipotesi in concreto delineabili, quali la richiesta originaria di tesseramento o quella successiva di aggiornamento del tesseramento, stabilendo una disciplina unitaria o meno, a seconda della identica o diversa pregnanza da attribuirsi alle due situazioni da parte della Federazione; o ancora, disciplinando in modo differente alcune particolari ipotesi, quali l’appartenenza del calciatore ad una medesima società nel corso delle varie stagioni sportive ed il tesseramento per la FIGC senza soluzione di continuità e con mantenimento dello stesso numero di matricola, individuando, in ipotesi, gli indicatori della misura dell’intensità di tale appartenenza e disciplinandone puntualmente le conseguenze con le distinzioni ritenute eventualmente più opportune.

Tale prospettiva non consente, però, allo stato, di superare l’attuale lettera della legge, che impone al Tribunale la pronuncia qui adottata, non potendo evidentemente l’attività ermeneutica travalicare l’obiettività di un dato normativo certo (seppur perfettibile), sino a giungere alla produzione, di fatto, di diritto positivo, compito da riservarsi, in via esclusiva, al legislatore federale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando sulla richiesta di giudizio, ritiene che, al momento della disputa della gara sopra indicata, il tesseramento per la società ASD Vicovaro, relativo al calciatore Angelo Pangrazi, non si era perfezionato ai sensi dell’art. 39 NOIF.

Così deciso nella Camera di consiglio del 9 maggio 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Fernando Casini                                            Gioacchino Tornatore

 

Depositato in data 16 maggio 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

 

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