F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 300/CSA pubblicata il 18 Maggio 2022 – Ternana Calcio s.p.a.

 

Decisione n. 300/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti  n. 284/CSA/2021-2022  

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

I SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Umberto Maiello – Vice Presidente

Michele Messina – Componente

Leonardo Salvemini – Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 284/CSA/2021-2022, proposto in data 19.04.2022 dalla società Ternana Calcio s.p.a. in persona del Vice Presidente Paolo Tagliavento, per la riforma della decisione del giudice sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, di cui al Com. Uff. n. 177 del 19.04.2022, recante l’applicazione della sanzione della squalifica a tutto il 20.05.2022 al sig. Stefano Bandecchi in relazione alla gara Ternana/Frosinone del 18.04.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 03.05.2022, il Prof. Leonardo Salvemini e udito l’Avv. Fabio Giotti per la società Ternana Calcio s.p.a. sentito l’Arbitro;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società Ternana Calcio s.p.a. ha proposto reclamo, a mezzo del Vice Presidente Paolo

Tagliavento, avverso la sanzione della squalifica a tutto il 20.5.2022 inflitta al proprio Presidente, sig. Stefano Bandecchi, dal giudice sportivo presso la Lega Nazionale  Professionisti Serie B (cfr. Com. Uff. n. 177 del 19.04.2022) in relazione alla gara del Campionato di Serie B, Ternana/Frosinone del 18.04.2022.

Il giudice sportivo ha così motivato il provvedimento: “per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, con fare intimidatorio, rivolto una critica irrispettosa al Direttore di gara, successivamente, negli spogliatoi, reiterava tale atteggiamento ed impediva fisicamente all'Arbitro di accedere al proprio spogliatoio ponendogli una mano sul petto”. La società Ternana Calcio s.p.a. nel proprio atto di reclamo deduce che il comportamento tenuto dal proprio Presidente non riflette alcun contenuto intimidatorio, come, a contrario, riferito dal direttore di gara nel referto, trattandosi, al più, di un’animata discussione sviluppatasi a valle della gara suindicata. Nel costrutto attoreo, inoltre, la prestanza fisica del Presidente, di per sé stessa e senza alcun attivo comportamento del suddetto dirigente, avrebbe impedito al direttore di gara l’accesso agli spogliatoi. Nel mezzo qui in rilievo, nessun rilievo censoreo risulta, invece, mosso quanto alle frasi irriguardose in contestazione.

Muovendo da tali considerazioni, la sanzione irrogata dal giudice di prime cure viene in definitiva ritenuta, anche perché non aderente ai fatti, eccessivamente gravosa e severa e, a tal fine, la società reclamante ha sollecitato, anzitutto, in via istruttoria, l’acquisizione di un supplemento di referto sulla dinamica dei fatti.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 3 maggio 2022, è comparso per la parte reclamante l’Avv.  Fabio Giotti, il quale, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso per l’accoglimento del reclamo, rinunciando alla richiesta di commutazione in ammenda della squalifica comminata dedotto il presofferto.

Il reclamo è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere respinto per quanto di ragione.

La Corte, ben consapevole del principio espresso dall’art. 61, comma 1, del codice di giustizia sportiva (di seguito anche Codice), riguardo al valore di “piena prova” attribuito ai rapporti degli ufficiali di gara, ha ritenuto, ciò nondimeno, di ascoltare, a chiarimento della dinamica dei fatti, l’arbitro della gara in questione.

Il sig. Ivan Robilotta, arbitro della gara Ternana/Frosinone del 18.04.2022, raggiunto telefonicamente durante la camera di consiglio, ha confermato integralmente il contenuto del suo referto, di seguito trascritto “Al termine della gara si avvicinava una persona non identificata con fare minaccioso proferendomi testuali parole: "sono il Presidente della Ternana oggi hai arbitrato di merda, sei stato scandaloso". Lo stesso veniva allontanato dai dirigenti della Ternana. Mentre rientravo negli spogliatoi, mi ritrovavo di fronte lungo il tragitto la persona qualificatasi come presidente della Ternana, la quale mi impediva l'accesso agli spogliatoi ponendo la sua mano al mio petto e con forza mi impediva il passaggio. Il presidente della Ternana continuava a proferire testuali parole: "riveriti la gara perché hai arbitrato di merda".

Il predetto Ufficiale di gara, nel corso della sua audizione, ha, in particolare, ribadito che il presidente della Ternana gli poneva tutte le dita della mano sul petto sì da frapporre un ostacolo alla libera autodeterminazione di muoversi nella direzione voluta.

Né, peraltro, può essere sottaciuta la circostanza che a tale condotta si abbinano le coeve frasi irriguardose pronunciate nei confronti dell’arbitro di guisa che, a fronte delle complessive emergenze istruttorie sopra descritte, la sanzione inflitta dal giudice sportivo si rivela del tutto proporzionata agli addebiti mossi oltre che coerente con il disposto di cui all’art. 36 comma 2 del Codice.

Sulla base di quanto precede, l’appello proposto dalla società Ternana Calcio s.p.a. deve essere respinto.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe. 

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                            IL VICE PRESIDENTE

Leonardo Salvemini                                        Umberto Maiello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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