F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 301/CSA pubblicata il 18 Maggio 2022 – Ternana Calcio s.p.a.

Decisione n. 301/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 285/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Umberto Maiello – Vice Presidente

Michele Messina – Componente

Leonardo Salvemini – Componente (relatore) 

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero n. 285/CSA/2021-2022, proposto in data 19.04.2022, dalla società Ternana Calcio s.p.a. in persona del Vice Presidente Paolo Tagliavento, per la riforma della decisione del giudice sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, di cui al Com. Uff. n. 177 del 19.04.2022, recante l’applicazione della sanzione dell’ammenda di 5.000,00 euro alla società Ternana Calcio s.p.a. in relazione alla gara Ternana/Frosinone del 18.04.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 03.05.2022, il Prof. Leonardo Salvemini e udito l’Avv. l’Avv. Fabio Giotti per la società Ternana Calcio s.p.a. sentito l’Arbitro;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società Ternana Calcio s.p.a. ha proposto reclamo, a mezzo del Vice Presidente Paolo Tagliavento, avverso la sanzione dell’ammenda di € 5.000, inflitta dal giudice sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B (cfr. Com. Uff. n. 177 del 19.04.2022) in relazione alla gara del Campionato di Serie B, Ternana/Frosinone del 18.04.2022 per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6 comma 1 CGS, per il comportamento tenuto, al termine della gara, del presidente dott. Stefano Bandecchi, nei confronti del direttore di gara.

Il giudice sportivo ha così motivato il provvedimento: “per il comportamento tenuto, al termine della gara, del Presidente dott. Stefano Bandecchi, nei confronti del Direttore di gara.”

La società reclamante, con il ricorso introduttivo, ritiene, anzitutto, inammissibile il provvedimento sanzionatorio per inapplicabilità dei principi della responsabilità diretta ai procedimenti incardinati dinanzi al giudice sportivo.

Soggiunge, inoltre, che il comportamento tenuto dal proprio Presidente non riflette alcun contenuto intimidatorio, come, a contrario, riferito dal direttore di gara nel referto, trattandosi, al più, di un’animata discussione sviluppatasi a valle della gara suindicata. Nel costrutto attoreo, inoltre, la prestanza fisica del Presidente, di per sé stessa e senza alcun attivo comportamento del suddetto dirigente, avrebbe impedito al direttore di gara l’accesso agli spogliatoi. Nel mezzo qui in rilievo, nessun rilievo censoreo risulta, invece, mosso quanto alle frasi irriguardose in contestazione.

 Muovendo da tali considerazioni, la sanzione irrogata dal giudice di prime cure viene in definitiva ritenuta, oltre che non dovuta, in ogni caso eccessivamente gravosa e severa e, a tal fine, la società reclamante ha sollecitato, anzitutto, in via istruttoria, l’acquisizione di un supplemento di referto sulla dinamica dei fatti.

 Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 3 maggio dicembre 2022, è comparso, per la parte reclamante, l’Avv.  Fabio Giotti, il quale dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso per l’accoglimento del reclamo.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere respinto per quanto di ragione.

Le pur suggestive deduzioni svolte dall’abile difesa della reclamante non possono, invero, essere condivise.

L’art. 6 comma 1 del Codice di giustizia sportiva (di seguito anche Codice) nel perimetrare l’ambito operativo dell’istituto cd. della responsabilità diretta si limita, infatti, a prevedere che “la società risponde direttamente dell’operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme federali”.

La piana lettura della disposizione in argomento riflette con immediatezza la chiara attitudine della norma ad intercettare, a fini punitivi, rispetto al ventaglio degli illeciti previsti, qualsivoglia condotta sanzionata dall’ordinamento sportivo siccome in rapporto di distonia con i suoi precetti.

L’unico profilo selettivo che filtra il meccanismo di diretta imputazione in capo alle società degli addebiti accertati involge, infatti, esclusivamente il versante soggettivo della qualità dell’autore dell’infrazione, occorrendo che la contestazione inerisca ad un comportamento posto in essere da chi, ai sensi delle norme federali, può fruire di una qualificata legittimazione rappresentativa idonea ad accreditare un rapporto di immedesimazione organica tra autore della condotta e il singolo sodalizio sportivo. Solo in siffatte evenienze l’illecito, siccome direttamente riferibile alla società, comporta una reazione punitiva a carico dell’Ente per fatto proprio.

Nel caso che ci occupa, le violazioni ascritte al Presidente Stefano Bandecchi, rappresentante legale della Società Ternana Calcio s.p.a., circostanza qui non in contestazione, valgono, dunque, ad integrare, di per se stesse, la responsabilità diretta (ex art. 6 comma 1 del Codice) della società.

Le ulteriori ragioni di censura parimenti non possono essere qui condivise.

La Corte, ben consapevole del principio espresso dall’art. 61, comma 1, del Codice, riguardo al valore di “piena prova” attribuito ai rapporti degli ufficiali di gara, ha ritenuto, ciò nondimeno, di ascoltare, a chiarimento della dinamica dei fatti, l’arbitro della gara in questione.

Il sig. Ivan Robilotta, arbitro della gara Ternana/Frosinone del 18.04.2022, raggiunto telefonicamente durante la camera di consiglio, ha confermato integralmente il contenuto del suo referto, di seguito trascritto “Al termine della gara si avvicinava una persona non identificata con fare minaccioso proferendomi testuali parole: "sono il Presidente della Ternana oggi hai arbitrato di merda, sei stato scandaloso". Lo stesso veniva allontanato dai dirigenti della Ternana. Mentre rientravo negli spogliatoi, mi ritrovavo di fronte lungo il tragitto la persona qualificatasi come presidente della Ternana, la quale mi impediva l'accesso agli spogliatoi ponendo la sua mano al mio petto e con forza mi impediva il passaggio. Il presidente della Ternana continuava a proferire testuali parole: "riveriti la gara perché hai arbitrato di merda".

Il predetto Ufficiale di gara, nel corso della sua audizione, ha, in particolare, ribadito che il presidente della Ternana gli poneva tutte le dita della mano sul petto sì da frapporre un ostacolo alla libera autodeterminazione di muoversi nella direzione voluta.

Né, peraltro, può essere sottaciuta la circostanza che a tale condotta si abbinano le coeve frasi irriguardose pronunciate nei confronti dell’arbitro di guisa che, a fronte delle complessive emergenze istruttorie sopra descritte, restano confermati gli addebiti su cui riposa la sanzione qui in rilievo, da ritenersi proporzionata alla natura e gravità dei fatti contestati.

Sulla base di quanto precede, l’appello proposto dalla società Ternana Calcio s.p.a. deve essere respinto.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe. 

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                            IL VICE PRESIDENTE

Leonardo Salvemini                                        Umberto Maiello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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