F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 299/CSA pubblicata il 18 Maggio 2022 – Gladiator 1924 SSD a r.l.

Decisione n. 299/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 278/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Andrea Galli – Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 278/CSA/2021-2022, proposto dalla società Gladiator 1924 SSD a r.l. in data 15.04.2022, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti FIGC, Campionato Nazionale Juniores Under 19, di cui al Com. Uff. n. 11 del 13.04.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 03.05.2022, l’Avv. Andrea Galli;

Udito l’Avv. Filippo Pandolfi per la reclamante;  Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società Gladiator 1924 SSD a r.l. ha proposto reclamo avverso la decisione resa dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti FIGC, Campionato Nazionale Juniores Under 19 (cfr. Com. Uff. n. 11 del 13.04.2022), in relazione alla gara del Campionato Nazionale Juniores Under 19, Girone H, Gladiator/Aurora Alto Casertano del 09.04.2022.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore Sig. Salvatore Fischetti fino al 31.12.2022 “Per avere, a gioco fermo, calciato violentemente il pallone verso il Direttore di gara così integrando la condotta violenta prevista dall'art.35 CGS”.  La società reclamante ha sostenuto l’eccessiva gravosità e severità della sanzione irrogata rispetto al comportamento tenuto dal suo tesserato nella circostanza per cui è causa, non ponendo in discussione la censurabilità della condotta del calciatore, ma, piuttosto, la proporzionalità e l'adeguatezza della sanzione, inflitta ad un atleta non ancora maggiorenne, che ha commesso un gesto di leggerezza, compiuto al termine di una cocente sconfitta. La reclamante, quindi, sostenendo che il gesto di calciare un pallone non integri una condotta violenta, ha chiesto disporsi la riduzione della squalifica in misura congrua.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 3 maggio 2022 è comparso per la parte reclamante l’Avv. Filippo Pandolfi, il quale, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità.

Il reclamo è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto, per quanto di ragione, in relazione alla qualificazione dei fatti accaduti ed alla quantificazione della sanzione inflitta.

In particolare, ai fini della decisione della presente controversia, occorre valutare se sia corretta la qualificazione del fatto, che il Giudice Sportivo ha operato in termini di condotta violenta nei confronti dell’Ufficiale di gara, ex art. 35 C.G.S..

A tal fine, dalla disamina della refertazione arbitrale, costituente, ai sensi dell’art. 61, la fonte di prova privilegiata circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, emerge che “Appena dopo il triplice fischio di fine gara da me emesso, il calciatore n.2 Fischietti Salvatore prendeva il pallone con le mani per poi calciarlo nella mia direzione con violenza senza però colpirmi”.

Il referto arbitrale conferma che il calciatore Fischetti, peraltro capitano della sua squadra, ha posto in essere una condotta antisportiva gravemente censurabile, che questa Corte, tuttavia, non ritiene inquadrabile nella fattispecie prevista e disciplinata dall’art.35 del C.G.S.

Il gesto posto in essere dall’atleta sanzionato, infatti, raffrontato con la fattispecie astratta delineata dalla norma sopra richiamata, non risulta idoneo a integrare una condotta violenta intesa quale atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale concretizzantesi in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività.

Dal referto, inoltre, non risulta il punto esatto in cui si trovasse il Sig. Fischetti nel momento in cui ha calciato il pallone, potendosi, tuttavia, ipotizzare che, non avendo colpito il Direttore di Gara, egli non fosse nelle immediate vicinanze di quest’ultimo.

Anche l’orientamento della giurisprudenza sportiva, nel corso del tempo, si è indirizzato nel non ritenere integrata la violazione dell’art.35 del C.G.S. in fattispecie analoghe (cfr. Giudice Sportivo c/o Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 106 del 28.2.2018, squalifica di tre giornate confermata da Corte Sportiva di Appello Sez. III n.140 del 16.05.2018: calcio violento del pallone in direzione di un A.A., sfiorandogli la testa; Giudice Sportivo c/o Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 100 del 21.2.2018, squalifica di due mesi ridotta a 4 giornate da Corte Sportiva di Appello Sez. III n.160 del 26.06.2018: lancio con un calcio del pallone all’indirizzo del Direttore di Gara colpendolo alla schiena).

In definitiva, sulla scorta delle sopra esposte valutazioni, la condotta del calciatore Fischetti nel caso in esame deve essere qualificata come gravemente antisportiva aggravata, ritenendo conseguentemente questa Corte equo rideterminare la misura della squalifica irrogata in sei giornate effettive di gara. 

P.Q.M.

Accoglie parzialmente e, per l’effetto, ridetermina la sanzione della squalifica a 6 (sei) giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi il contributo per l’accesso alla giustizia. 

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                     IL PRESIDENTE

Andrea Galli                                                           Patrizio Leozappa

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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