F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 303/CSA pubblicata il 18 Maggio 2022 – calc. Alberti Thomas

Decisione n. 303/CSA/2021-2022 

Registro procedimenti n. 290/CSA/2021-2022

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Pasquale Marino – Presidente

Maurizio Borgo - Vice Presidente (relatore)

Carlo Buonauro - Componente 

Franco Granato - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 290/CSA/2021-2022, proposto dal sig. Alberti Thomas, in data 21/04/2022, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo della Lega Pro di cui al Com. Uff. n. 287/DIV del 19/4/2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza, il giorno 3/05/2022, l’Avv. Borgo e udito il reclamante e il legale del sig. Alberti Thomas, Avv. Alessio Piscini;

Ritenuto in fatto e considerato diritto

RITENITO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO

Il sig. Alberti Thomas ha impugnato la decisione sopra citata con la quale, in riferimento alla gara Legnago Salus/Albinoleffe del 16/4/2022, è stata inflitta al reclamante, la squalifica per cinque giornate effettive di gara “per avere, al 44°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un avversario in quanto, con il pallone a distanza di gioco, lo colpiva al volto con il pugno chiuso, provocandogli fuoriuscita di sangue dalle labbra. Misura della sanzione in applicazione dell'art. 38 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta di particolare gravità e considerato che la condotta è stata posta in essere senza possibilità di giocare il pallone e che ha provocato una ferita con perdita di sangue in danno dell'avversario.”.

A sostegno dell’impugnazione, diretta ad ottenere la riduzione della sanzione comminata, il ricorrente ha svolto alcune considerazioni.

In particolare, il sig. Alberti ha sostenuto, con riferimento alla condotta violenta allo stesso contestata, che la stessa andrebbe derubricata a condotta antisportiva, chiedendo, conseguentemente, la riduzione della squalifica a una giornata di gara o, comunque, a quella ritenuta di giustizia.

Questa Corte ritiene che il ricorso vada parzialmente accolto.

Al proposito, giova ricordare che questa Corte ha, di recente (cfr. decisione n. 157/CSA/2021-2022 del 3/2/2022), chiarito che “Per costante indirizzo, la condotta violenta si sostanzia in un atto violento caratterizzato da volontarietà ed intenzionalità (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 18 gennaio 2011, n. 153/CGF; Corte giust. fed., 13 settembre 2010, cit.; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 27 maggio 2010, n. 272/CGF), mentre la condotta gravemente antisportiva si caratterizza per un “eccesso” di agonismo sportivo, nella contesa della palla”.

Alla luce di questa distinzione, va affermato che, nel caso di cui è giudizio, dalle risultanze del referto arbitrale emerge come la condotta del reclamante sia stata caratterizzata da agonismo eccessivo e non da violenza.

Il Direttore di Gara appare, infatti, orientato a caratterizzare in tal senso l’atto dell’Alberti.  Ed invero, nel referto si legge che l’Alberti “Con il pallone a distanza di gioco, A gioco in svolgimento, colpiva al volto un avversario”).

Il Direttore di Gara, audito da questa Corte, ha, peraltro, precisato che la condotta è stata posta in essere dall’Alberti nella contesa del pallone con un avversario; una circostanza fattuale, quest’ultima, che consente di escludere, nella condotta del ricorrente, un gesto gratuitamente violento, riportando l’evento ad un contrasto di gioco, seppur eccessivo e caratterizzato da vigoria sproporzionata, nella contesa della palla.

In questo senso, dunque, e limitatamente all’aspetto della qualificazione dell’atto, possono essere accolte le osservazioni del reclamante, tendenti a inquadrare l’evento all’interno dell’art. 39 (condotta gravemente antisportiva), piuttosto che all’interno dell’art. 38 (condotta violenta).

Quindi, in questo senso, questa Corte riqualifica l’evento quale condotta gravemente antisportiva a norma dell’art. 39 del CGS della FIGC.Non può, invece, essere, integralmente, condivisa la richiesta di riduzione della squalifica da cinque giornate ad una giornata di gara, per i seguenti motivi.

L’art. 39 stabilisce, per gli atti gravemente antisportivi, la sanzione minima di due giornate, al netto di eventuali circostanze aggravanti o attenuanti.

Orbene, nel caso che ci occupa, la condotta gravemente antisportiva, tenuta dal reclamante, appare caratterizzata da modalità (colpo al volto di un avversario con il pugno chiuso) che, in uno alle conseguenze fisiche riportate dall’avversario (fuoriuscita di sangue), inducono questa Corte ad applicare la sanzione di tre giornate effettive di squalifica con ammenda di euro 500.

P.Q.M.

accoglie, parzialmente, il reclamo e, per l’effetto, ridetermina la sanzione nella squalifica di tre giornate effettive di gara con ammenda di € 500,00.

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                              IL PRESIDENTE

Maurizio Borgo                                                                Pasquale Marino

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO 

Avv. Fabio Pesce

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