F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 307/CSA pubblicata il 18 Maggio 2022 – S.S.D. Casarano Calcio Srl – sig, Alessandro Monticciolo

Decisione n. 307/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 294/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa - Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Agostino Chiappiniello - Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 294/CSA/2021-2022, proposto dalla Società SSD Casarano Calcio s.r.l., per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale-Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 23 del 20.4.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 03.05.2022, il dott. Agostino Chiappiniello;

Sentito l’avv.to Carlo Mormando; ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La Società SSD Casarano Calcio SRL, ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica a tre giornate effettive di gara inflitta all’allenatore Alessandro Monticciolo dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale – Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 23 del 20.4.2022, in relazione alla gara del Campionato Nazionale Serie D Molfetta Calcio/Casarano Calcio SRL del 14 aprile 2022.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento adottato: Alla notifica del provvedimento disciplinare di espulsione, faceva ingresso sul TdG per circa 10 metri e, con fare minaccioso, esclamava: 'Ma cosa cazzo stai facendo, sei un coglione! Non ti si può dire nulla, che cazzo fai?'. In quel frangente veniva allontanato dal capitano della sua società che si prodigava prontamente affinché non avvenisse alcun contatto fisico tra me e il suddetto allenatore”.ENTI

La società reclamante ha chiesto la riduzione della sanzione della squalifica a tre giornate effettive di gara, ritenendo che nel caso di specie si sarebbe in presenza di due ammonizioni comminate in un arco temporale quasi contestuale, per cui non vi sarebbero due condotte distinte. L’allenatore sarebbe stato solo allontanato dal capitano della squadra dal terreno di gioco, senza che vi fosse alcun tentativo da parte del Monticcioli di avere un contatto fisico con l’arbitro.

Conclusivamente la società chiede una riduzione della sanzione, nella misura che sarà ritenuta di giustizia.

Il ricorso è stato, quindi, trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto.

La società ammette i fatti contestati, ma li rappresenta in maniera diversa, chiedendo conseguentemente la riduzione della squalifica di tre giornate effettive di gara comminata dal Giudice Sportivo.

Al riguardo, si deve rilevare che dal referto arbitrale risulta che i fatti contestati si sono realmente verificati.

La condotta posta in essere dall’allenatore Alessandro Monticciolo è stata sì ingiuriosa e irriguardosa, tuttavia, non si ritiene che essa abbia assunto quei caratteri di gravità che possano giustificare la sanzione irrogata. Tra l’altro, va escluso che detta riprorevole condotta abbia concretizzato un contatto fisico tra l’allenatore e l’arbitro, atteso che risulta dagli atti ufficiali che il sig. Monticcioli, grazie all’intervento del capitano della propria squadra, sia stato allontanato dal terreno di gioco, dopo avervi fatto ingresso a seguito dell’espulsione. 

Ciò considerato, in accoglimento del reclamo, appare congruo ridurre la sanzione al minimo edittale previsto dall’art. 36, comma 1, lett. a), del C.G.S..

P.Q.M.

Accoglie il reclamo e, per l’effetto, riduce la sanzione squalifica a 2 (due) giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

      

L’ESTENSORE                                                           IL PRESIDENTE

Agostino Chiappiniello                                                    Patrizio Leozappa

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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