DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2021/2022 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 1342 del 12.05.2022 – Delibera – GARA DEL 16/04/2022: ASD REAL SAN GIUSEPPE – SSD PETRARCA CALCIO A 5 SRL Reclamo proposto dalla Società: SSD PETRARCA CALCIO A 5 SRL

GARA DEL 16/04/2022: ASD REAL SAN GIUSEPPE – SSD PETRARCA CALCIO A 5 SRL

Reclamo proposto dalla Società: SSD PETRARCA CALCIO A 5 SRL

Il Giudice Sportivo; Esaminato il reclamo proposto dalla Società Petrarca Calcio a 5 avverso l’esito della gara in oggetto osserva: Con il gravame in esame la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art. 10 comma 6 lett.a del CGS, per aver schierato nell’incontro di che trattasi il calciatore Sala Juan Adrian in posizione irregolare in quanto lo stesso non avrebbe ancora scontato una giornata di squalifica risalente alla Stagione Sportiva 2017/2018, inflitta col Com. Uff. della Divisione Calcio a Cinque n. 434 del 17.1.2018, maturata a seguito di un incontro di Coppa Italia tra l’Alma Salerno (squadra presso in cui militava all’epoca) e il Bernalda. Tale giornata a detta della ricorrente non fu scontata, perché l’Alma Salerno fu eliminata dalla competizione e quindi la giornata avrebbe dovuto essere scontata nella stagione successiva. Nelle stagioni successive poi il calciatore non ebbe mai più modo di scontare la squalifica fino alla gara oggetto del presente ricorso, per una serie di circostanze che saranno di seguito oggetto di esame analitico all’interno delle motivazioni del presente ricorso. Controdeduce la convenuta sostenendo che il nominato in questione, a seguito di un suo trasferimento avvenuto nel dicembre 2020 presso la Soc. El Pozo Murcia, che partecipa al campionato spagnolo organizzato dalla Primera División de Fútbol Sala, avrebbe scontato la squalifica di che trattasi nel corso della stagione 2020/2021 del predetto campionato non prendendo parte a due gare e che proprio per tale motivo lo stesso, all’atto del trasferimento in Italia per la stagione 2021/2022, non riportava alcuna sanzione all’interno del certificato internazionale di transfer. Eccepisce, inoltre, che le sarebbero stati notificati tre ricorsi, anziché uno soltanto, con conseguente violazione del contradittorio ed inammissibilità di tutti e tre i ricorsi, e che in ogni caso i ricorsi erano esplorativi in quanto privi di elementi prova in relazione alle annotazioni sul transfert all’estero del calciatore. Da ultimo precisava che l’eventuale squalifica residua maturata dal calciatore in Coppa Italia nel corso dell’anno 2018 avrebbe dovuto essere scontata nella medesima manifestazione e non in una gara di Campionato stante la precedente formulazione del comma 7 dell’art.21 del CGS e la conseguente irretroattività delle nuove norme in materia di esecuzione delle sanzioni entrate in vigore solo in epoca successiva (in data 02/09/2020). Il ricorso è fondato e va accolto per i seguenti motivi. In via pregiudiziale deve ritenersi validamente proposto il ricorso azionato da parte della ricorrente, sebbene quest’ultima abbia provveduto a trasmettere più volte lo stesso atto tramite diverse p.e.c. alla controparte poiché quod abundat non vitiat, considerato altresì che tutte le comunicazioni sono pervenute tempestivamente nel rispetto del termine di cui all’art. 67 del C.G.S.; l’obiezione di controparte relativa alla circostanza che siano stati effettuati molteplici invii del medesimo ed unico ricorso non è quindi in grado di inficiare il procedimento in essere, perché il rapporto processuale si è già instaurato per effetto della prima trasmissione tempestiva del ricorso. Per quanto riguarda l’ulteriore eccezione sollevata dalla resistente costituita dall’inapplicabilità dello ius superveniens, si osserva che il principio della irretroattività della legge, contenuto nell’art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, al quale l’art.2 del Codice di Giustizia Sportiva CONI fa diretto rimando, trova applicazione alle sole norme “sostanziali”. Di contro alle norme processuali, in ossequio al principio del tempus regit actum, deve applicarsi la norma in vigore al momento dell'accadimento del fatto; in particolare nel caso di successione di leggi processuali nel tempo, ove il legislatore non abbia diversamente disposto con apposta norma transitoria, la nuova norma disciplina non solo i processi iniziati successivamente alla sua entrata in vigore ma anche i singoli atti, ad essa successivamente compiuti, di processi iniziati prima della sua entrata in vigore, anche nelle ipotesi in cui la nuova disciplina sia più rigorosa rispetto a quella vigente all’epoca di introduzione del giudizio. Al medesimo principio non si sottrae neppure il processo sportivo che è regolato nella sua interezza dal rito vigente al momento della proposizione della domanda, salvo ove diversamente disposto con specifiche norme transitorie (cfr. in senso conforme la Decisione della Corte Federale D’Appello Sez.IV n.011 del 14 settembre 2020). Le norme che disciplinano l’esecuzione delle sanzioni devono essere considerate processuali e non sostanziali, posto che il processo è da intendersi come l’insieme delle regole sistematicamente organizzate in vista della statuizione giudiziale, e sono pertanto anch’esse assoggettate al principio del tempus regit actum. Da ciò deriva che la nuova formulazione dell’art.21 del C.G.S. comma 7, entrato in vigore il giorno 02/09/2020, deve ritenersi immediatamente applicabile alla fattispecie in esame anche se di epoca successiva al fatto (la squalifica comminata al calciatore in data 7/10/2018). Quanto al merito, dagli accertamenti esperiti d’ufficio dallo scrivente Giudice, nonché dalla copiosa documentazione allegata dalla società ricorrente, che in tal modo ha assolto compiutamente il proprio onere di allegazione producendo tutti i documenti ad essa accessibili ed indicando puntualmente ed analiticamente tutti riferimenti del caso, è stato possibile ricostruire la posizione del calciatore Salas Juan Adrian dalla data di pubblicazione della sanzione del 17.01.2018 fino ad oggi. Il suddetto atleta, maturò effettivamente una squalifica per recidiva di ammonizione (Com. Uff. n. 434 del 17.1.2018) in un incontro di Coppa Italia tra l’Alma Salerno (squadra presso in cui militava all’epoca) e la Bernalda. Tale giornata non fu mai scontata, anche perché l’Alma Salerno fu eliminata dalla competizione e quindi la giornata avrebbe dovuto essere scontata nella stagione successiva. Successivamente il calciatore si trasferì nella società Cerro Porteno in Paraguay dove non ebbe modo di scontare la squalifica, per poi trasferirsi nuovamente in Italia presso la Società Napoli Calcio prendendo parte all’unico incontro di Coppa Italia di Seria A disputato (Napoli-Feldi Eboli del 20/03/2019) ancora in posizione irregolare per non aver scontato la predetta sanzione, così come accertato dalla decisone del Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque del 20/03/2019 pubblicata sul C.U. n.810 ed in seguito confermata dalla Corte Sportiva D’Appello con la decisione pubblicata il 07/04/2019 sul C.U. n.134. Tale sanzione non è mai stata scontata nel prosieguo della manifestazione in quanto la società Napoli Calcio veniva eliminata dalla manifestazione. Nella successiva stagione 2019-2020 il calciatore veniva tesserato dalla società Meta Catania ma a causa della pandemia Covid-19 la manifestazione di Coppa Italia non si svolgeva e per tale motivo ancora una volta il giocatore non era in grado di scontare la sanzione residua, tenuto conto che la precedente formulazione dell’art.21 comma 7 del CGS prevedeva che le squalifiche conseguite nelle gare di Coppa Italia dovevano essere eseguite unicamente nella medesima manifestazione e non anche in campionato, mentre solo a partire dal 02/09/2020 la disciplina mutava disponendo che “ Le sanzioni di squalifica, irrogate nell’ambito della Coppa Italia organizzata dalla Divisione nazionale calcio a cinque, per le sole società aderenti alla medesima Divisione, che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo.” Il calciatore Salas Iuan Adrian, quindi, nella stagione sportiva 2020- 2021 partecipava al campionato spagnolo organizzato dalla Primera División de Fútbol Sala tesserato con la la Soc. El Pozo Murcia, ma anche in questo caso non ha avuto modo di scontare la squalifica residua sebbene non abbia preso parte a due del gare del campionato (gara O Parrullo Ferrol / El Pozo Murcia del 25/02/2021 e Levante UD/El Pozo Murcia del 27/02/2021), come indicato ed eccepito dalla società resistente a propria difesa. Questo perché le norme che regolamentano l’esecutività ed effettività delle sanzioni della squalifica dei calciatori debbono essere coordinate anche con il Regolamento FIFA sullo Status e sui trasferimenti internazionali dei calciatori, che costituisce una norma precettiva di diretta applicazione alle Federazioni nazionali. L’art. 12 del Regolamento FIFA, infatti, prevede che “qualsiasi sospensione disciplinare fino a quattro gare o fino a tre mesi che sia stata imposta a un calciatore della Federazione di provenienza, e che non sia stata interamente scontata al momento del trasferimento, dovrà essere ugualmente applicata dalla Federazione di destinazione presso la quale il calciatore in questione verrà tesserato, affinché tale sospensione possa essere scontata all’interno della Federazione stessa. Quanto viene rilasciato il Certificato internazionale di trasferimento, la Federazione di provenienza ha l’obbligo di notificare alla Federazione di destinazione per iscritto, per i calciatori tesserati come dilettanti, eventuali sospensioni disciplinari che debbano ancora essere (interamente) scontate”. Dalla documentazione acquisita presso l’Ufficio Tesseramenti Centrale FIGC risulta che il certificato “di partenza” verso la Federazione Spagnola del calciatore Sala Juan Adrian era privo di annotazioni di squalifiche da scontare presso la nostra Federazione. Dovendosi ritenere che l’obbligo da parte della Federazione di destinazione di far scontare la sanzione trova il suo presupposto indispensabile proprio nell’annotazione riportata all’interno del Certificato di trasferimento internazionale da parte della Federazione di provenienza, la mancata partecipazione del calciatore Sala Juan Adrian ai due incontri del 25/02/2021 e del 27/02/2021 disputati durante la sua militanza nel campionato spagnolo non può essere considerata utile ai fini dello sconto delle sanzioni di squalifica ancora in essere. Da ciò consegue che, allorquando il prefato calciatore si è nuovamente trasferito in Italia e si è tesserato dapprima presso la Meta Catania e in seguito presso la Soc. Real San Giuseppe, la squalifica comminatagli con il comunicato ufficiale n.434 del 17/01/2018 risultava ancora pendente e avrebbe dovuto essere scontata nella prima gara utile di campionato della corrente stagione sportiva in ossequio alla vigente formulazione dell’art.21, comma 7 del C.G.S. Ma ciò non è avvenuto in quanto nella distinta dei calciatori della società REAL SAN GIUSEPPE, presentata all’arbitro prima dell’inizio della gara oggetto del presente ricorso, il nominativo del suddetto atleta risulta incluso e lo stesso, dagli accertamenti effettuati, risulta aver preso parte anche a tutti gli incontri precedentemente disputati dalle sue società di appartenenza nell’attuale edizione del campionato di Serie A (fatta eccezione per una gara in cui era assente nella quale, però, stava scontando un’altra squalifica maturata nel corso dell’attuale campionato pubblicata sul C.U. n.112 del 21/10/2021). Tutto ciò premesso si conclude che il predetto calciatore ha partecipato in posizione irregolare all’incontro ASD REAL SAN GIUSEPPE – PETRARCA CALCIO A 5 del 16/04/2022, per non aver mai scontato, fino a tale data, la squalifica residua inflitta a suo carico nel C.U. N.434 del 17/01/2018.

P.Q.M.

a scioglimento della riserva di cui al C.U N° 1236 del 21/04/2022 decide: a) di accogliere il reclamo, comminando alla Società ASD REAL SAN GIUSEPPE la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 - 6; b) la tassa reclamo non è dovuta.

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