FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 275/AA del 17/05/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – SQUADRONI VESSELLA ACADEMY CIVITANOVESE SSDRL
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 257 pf 21/22 adottato nei confronti del Sig.ri Paolo SQUADRONI, Leandro VESSELLA e della società ACADEMY CIVITANOVESE SSDRL avente oggetto la seguente condotta:
PAOLO SQUADRONI, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSDARL ACADEMY CIVITANOVESE, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dal Comunicato Ufficiale n. 1 del 1.07.2021 al punto 2.6, della stagione sportiva 2021 - 2022 del Settore Giovanile e Scolastico, per avere lo stesso consentito in concorso con il sig. Leandro Vessella che in data 20 settembre 2021 il calciatore sig. PARISI Emanuele tesserato per la società SS PORTORECANATI ASD svolgesse un provino, sotto forma di allenamento, in assenza del necessario “nulla osta” da parte di quest’ultima, né certificazione medica, e comunque senza porre in essere idonei accorgimenti volti ad accertare l’eventuale tesseramento del minore presso altra compagine;
LEANDRO VESSELLA, all’epoca dei fatti allenatore responsabile della squadra U14 provinciale della società SSDARL ACADEMY CIVITANOVESE, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché degli artt. 37 comma 1 e 40 comma 3 del Regolamento del Settore Tecnico sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dal Comunicato Ufficiale n. 1 del 1 luglio 2021 al punto 2.6, della stagione sportiva 2021 - 2022 del Settore Giovanile e Scolastico, per avere lo stesso consentito in concorso con il sig. Paolo Squadroni che in data 20 settembre 2021 il calciatore sig. PARISI Emanuele tesserato per la società SS PORTORECANATI ASD svolgesse un provino, sotto forma di allenamento, in assenza del necessario “nulla osta” da parte di quest’ultima, né certificazione medica, e comunque senza porre in essere idonei accorgimenti volti ad accertare l’eventuale tesseramento del minore presso altra compagine, anzi consapevole del tesseramento del minore presso altra squadra;
ACADEMY CIVITANOVESE SSDRL, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Paolo SQUADRONI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ACADEMY CIVITANOVESE SSDRL, e dal Sig. Leandro VESSELLA;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di mesi 1 (uno) di inibizione per il Sig. Paolo SQUADRONI, di mesi 1 (uno) di inibizione per il Sig. Leandro VESSELLA, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società ACADEMY CIVITANOVESE SSDRL;
- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.