F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 310/CSA pubblicata il 24 Maggio 2022 – sig. Boris Radunovic
Decisione n. 310/CSA/2021-2022
Registro procedimenti n. 311/CSA/2021-2022
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Umberto Maiello – Vice Presidente
Andrea Lepore –Componente
Daniela Morgante – Componente (relatore)
Carlo Bravi - Rappresentante AIA
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 311/CSA/2021-2022, proposto dal sig. Boris Radunovic;
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al Com. Uff. n. 280 del 10 maggio 2022;
Visti il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella riunione, tenutasi in videoconferenza il giorno 20.05.2022, il Cons. Daniela
Morgante ed udito l’Avv. Paolo Marsilio per il reclamante; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
In esito all’incontro Salernitana/Cagliari dell’8 maggio 2022, valevole per la 17a giornata di ritorno del Campionato di Serie A, il reclamante riportava la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00, oltre alla squalifica per una giornata effettiva di gara, “per essere, al 24° del secondo tempo, abbandonando la propria panchina, e dirigendosi verso la panchina avversaria, venuto ripetutamente a contatto con un avversario, provocando tensione tra i componenti delle due panchine.”, come da decisione del Giudice Sportivo di cui al Com.
Uff. n. 280 del 10 maggio 2022.
Il giocatore sanzionato proponeva reclamo rappresentando in fatto che quella in questione era stata una partita particolarmente sentita dalle due squadre in campo e dalle tifoserie, in quanto rappresentava uno scontro diretto per la salvezza e la conseguente permanenza in Serie A delle due compagini. Rappresenta che i fatti per i quali è stato sanzionato sono susseguiti al minuto 23 del secondo tempo, in cui la Salernitana era passata in vantaggio segnando una rete su rigore; quindi, tutti i giocatori della squadra ospitante, compresi i tesserati presentì in panchina, andavano ad esultare in prossimità della panchina del Cagliari — dove, fra gli altri, era seduto il calciatore odierno reclamante. L'esultanza dei giocatori della società campana, proprio per la delicata zona dì campo in cui i giocatori della Salernitana si sono accalcati (lato sinistro, e quindi esterno rispetto al centro del campo, della panchina del Cagliari) avrebbe fatto sì che il gruppo esultante venisse a contatto con i calciatori di riserva del Cagliari, in particolare con uno dì essi che veniva urtato dal calciatore della Salernitana Frank Ribery, giunto sin lì di corsa dalla propria panchina, motivo per il quale veniva espulso. Segnala il reclamante che la presenza dei giocatori campani intenti a festeggiare nei pressi della panchina del Cagliari Calcio e l’aggressione subita dal summenzionato giocatore rossoblù generava tensione fra alcuni giocatori dei due club, nel cui ambito egli si sarebbe avvicinato al gruppo per sedare il parapiglia, venendo peraltro espulso dal Direttore di Gara assieme al calciatore Frank Ribery, il quale, pur essendosi diretto — asseritamente a differenza del reclamante — dinanzi alla panchina della squadra avversaria con fare offensivo, minaccioso e violento, veniva sanzionato dal Giudice Sportivo con la squalifica per una giornata effettiva di gara ed un'ammenda di Euro 5,000,00, cioè con sanzione identica a quella riportata e odiernamente avversata dal reclamante.
Il reclamante ritiene che l'ammenda sia eccessiva e ingiusta per i seguenti motivi in diritto:
(i) le motivazioni addotte nella decisione del Giudice Sportivo non rispecchierebbero i fatti come riportati nel rapporto arbitrale, avendo posto a fondamento della decisione il presupposto errato che il reclamante si sia “diretto verso la panchina avversaria”, circostanza non espressamente menzionata nel referto arbitrale quanto al reclamante bensì soltanto quanto al calciatore avversario Frank Ribery;
(ii) la natura e l'entità della sanzione sono le medesime irrogate al calciatore avversario Frank Ribery, benché quest'ultimo risulti dal rapporto arbitrale essersi reso protagonista di condotta più grave, “abbandonando la panchina per circa 30 metri e dirigendosi nei pressi della panchina avversaria”, mentre dal rapporto arbitrale il reclamante risulta aver percorso circa 10 metri, senza menzione espressa dell’essersi diretto nei pressi della panchina avversaria;
(iii) non terrebbe adeguato conto delle circostanze attenuanti rappresentate dall'aver agito in reazione immediata a fatto o comportamento ingiusto altrui (art. 13 comma 1, lettera a del Codice di giustizia Sportiva FIGC) con l'intento di difendere un compagno destinatario di un'aggressione fisica da parte degli avversari e di sedare gli animi, e dall’assenza di precedenti disciplinari nella sua carriera da calciatore professionista (117 presenze, delle quali 92 sotto l'egida FIGC), rispetto a qui ha richiamato Corte di Giustizia Federale, C.U. n. 239 del 29 marzo 2010, C.U. n. 55/CSA del 22 dicembre 2016, Corte di Giustizia Federale, in Com, Uff. FIGC, 29.3,2010, n. 239/CGF; nonché, Corte di Giustizia Federale, in Com. Uff. FIGC, 23.12.2010, n. 137/CGF.
Per quanto sopra il reclamante chiede che questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale, in riforma della decisione adottata dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, pubblicata sul comunicato ufficiale n. 280 del 10 maggio 2022, relativa alla gara Salernitana — Cagliari del 08 maggio 2022, valida per la 17° giornata dì ritorno del campionato Serie A, e in accoglimento del presente reclamo, ridetermini la sanzione pari a una giornata effettiva di gara e ammenda di Euro 5.000,00 in una sola giornata di squalifica o altra inferiore misura ritenuta di giustizia.
All’odierna udienza la difesa del reclamante ha ribadito le argomentazioni e conclusioni esposte nel reclamo, che è stato quindi trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il reclamo è sostanzialmente volto ad avversare la sanzione dell’ammenda ed è incentrato, in estrema sintesi, sul fatto che nella decisione del Giudice Sportivo sia menzionata la circostanza, non espressamente riportata nel rapporto arbitrale quanto al reclamante bensì quanto al calciatore avversario Frank Ribery, che il reclamante si sia “diretto verso la panchina avversaria”, oltre che sulla minore distanza percorsa (10 metri in luogo che 30 metri) rispetto al calciatore Frank Ribery, pur destinatario della medesima sanzione, che per tali ragioni egli ritiene sproporzionata per eccesso.
Ora, è noto ed è fisiologico che le sanzioni, non potendo che essere normativamente previste in relazione a fattispecie generali e astratte, vengano irrogate in relazione a comportamenti che, nella miriade di situazioni che possono concretamente realizzarsi, possono non essere esattamente identici nello specifico.
Nel caso, peraltro, non è ravvisabile alcuna sproporzione, né ingiustizia né irragionevolezza della sanzione irrogata al reclamante, né a volerla considerare in sé e nemmeno a volerla raffrontare con l’identica sanzione irrogata al calciatore Frank Ribery. Infatti, la differenza di metri percorsi (10 piuttosto che 30) o la mancata menzione dell’essersi diretto nei pressi della panchina avversaria sono aspetti che non valgono a far venire meno la gravità del nucleo sostanziale dei fatti, rappresentato dall’aver abbandonato la propria panchina, spintonandosi ripetutamente con due mani con un avversario, così innescando tensione tra i componenti delle due panchine. Ciò non soltanto è attestato nel rapporto arbitrale, ripreso nella decisione del Giudice Sportivo, ma, in effetti, non è nemmeno contestato sotto il profilo strettamente fattuale dal reclamante, che incentra la propria difesa piuttosto sulla giustificazione di tale comportamento (stante l’attenuante invocata ex art. 13, comma 1, lett. A, del Codice di giustizia sportiva FIGC) che sulla negazione in fatto del medesimo.
Quanto all’attenuante invocata ex art. 13, comma 1, lett. A CGS, indicata nell'asserito intento di difendere un compagno destinatario di un'aggressione fisica avversaria e di sedare gli animi, trattasi di aspetti che invero non emergono dal rapporto arbitrale che, attestando che il reclamante si è spintonato ripetutamente con due mani con un avversario, così innescando tensione tra i componenti delle due panchine, depone in vero nel senso contrario all’intento difensivo e pacificatorio invocato dal reclamante. Quanto all’attenuante indicata nell’assenza di precedenti disciplinari, anche questa non pare elemento in sé solo idoneo a far venire meno la gravità del comportamento per cui il reclamante è stato sanzionato.
La sanzione irrogata dal Giudice sportivo va dunque interamente confermata.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L’ESTENSORE IL VICE PRESIDENTE
Daniela Morgante Umberto Maiello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce