F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 314/CSA pubblicata il 26 Maggio 2022 – Sigg.ri Nicola Nappi e Annunziata Coppola

Decisione n. 314/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 309/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Pasquale Marino – Presidente

Maurizio Borgo – Componente

Mauro Sferrazza – Componente (relatore)

Antonio Cafiero – Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 309/CSA/2021-2022, proposto dai Sigg.ri Nicola Nappi e Annunziata Coppola, quali esercenti la responsabilità genitoriale del calciatore minore Aniello Nappi,  per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 304/DIV del 5.05.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 20.05.2022, l’Avv. Mauro Sferrazza;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

I Sigg.ri Annunziata Coppola e Nicola Nappi hanno proposto reclamo, quali esercenti la potestà genitoriale del minore Aniello Nappi, avverso il provvedimento sanzionatorio inflitta a quest’ultimo, dal Giudice Sportivo presso la Lega Pro (cfr. Com. Uff. n. 304/Div del 5.05.2022), in relazione alla gara del Campionato di Serie C, Avellino/Foggia 4.05.2022. Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha inflitto al minore Aniello Nappi la sanzione dell’inibizione fino al 4 giugno 2022.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: 

 “per avere, quale addetto ai servizi della Società Avellino in qualità di raccattapalle, tenuto un comportamento non corretto ed offensivo e oltraggioso nei confronti dei tesserati della Società avversaria, in quanto:

1- nel corso del secondo tempo, in particolare al 20’ minuto circa, ritardava la ripresa del gioco non consegnando il pallone;

2 - nella parte finale della gara, rivolgeva gesti ed espressioni offensive nei confronti dei componenti della panchina della Squadra avversaria;

3 - al 94’ minuto circa della gara rivolgeva espressioni offensive nei confronti di un calciatore avversario.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 2, comma 2, 4 e 13, comma 2, C.G.S. (r. proc. fed.)”.

Parte reclamante, a supporto del proprio reclamo, produce un documento che definisce confessorio di natura stragiudiziale dal quale si evincerebbe che i fatti addebitati al minore Aniello Nappi sarebbero, in realtà, da riferire ad altro raccattapalle, Giuseppe Pagano.

Nella prospettazione difensiva i verbali di gara non indicherebbero, del resto, “i presupposti e l’indagine svolta per la sua identificazione proprio di quel nominativo dall’elenco di raccattapalle quale responsabile delle condotte verbalizzate” e, dunque, vi sarebbe un “evidente errore involontario di verbalizzazione nell’identificazione del responsabile”.

Chiede, dunque, parte reclamante, in via preliminare, “la sospensione cautelare del Comunicato n. 304/Div del 5.5.2022, con immediata riabilitazione del reclamante ad ogni attività sportiva” e, nel merito, previa eventuale ammissione delle istanze istruttorie offerte, “accertare e dichiarare l’annullamento del Comunicato n. 304/Div. Del 05.05.2022, in quanto erroneo ed illegittimo relativamente al raccattapalle – giocatore Aniello Nappi …”.

CONSIDERATO IN DIRITTO        

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo non possa trovare accoglimento.

Si legge nel rapporto della Procura federale allegato al referto di gara: 

“Comportamento raccattapalle società Avellino.

1) Nel corso del secondo tempo, sul risultato di parità, (20’ minuto del secondo tempo), il raccattapalle con pettorina n° 5, posizionato in prossimità della panchina aggiuntiva dell’Avellino, identificato dall’elenco nominativi, raccattapalle nella persona di Nappi Aniello, ritardava la ripresa del gioco non consegnando il pallone. Condotta rilevata dal collaboratore della Procura Federale Andrea Taglioni, posizionato nelle immediate vicinanze della panchina aggiuntiva dell’Avellino.

2) Il predetto raccattapalle nel finale di gara, raggiungeva la zona adiacente la panchina del Foggia al fine di accelerare la ripresa del gioco col recupero del pallone, e nel ricutrare nella propria posizione, (nei pressi della panchina aggiuntiva Avellino), rivolgeva ai tesserati del Foggia seduti in panchina espressioni e gesti offensivi. Del seguente tenore: «ti devo mettere il pesce in mano»; frase accompagnata dalla riprovevole gestualità; condotta rilevata dai collaboratori Donnarumma o Taglione posizionati tra le 2 panchine;

3) Il medesimo raccattapalle, al minuto 94, rivolgeva al calciatore del Foggia n. 38, la seguente frase: «Ti metto il pesce in bocca». Condotta rilevata dai collaboratori Donnarumma e Taglioni posizionati tra le 2 panchine”.

I fatti, come contestati, risultano pacifici e chiaramente descritti nel referto dei collaboratori della Procura Federale. La questione giuridica sottesa al presente procedimento, ai fini della decisione del reclamo, è, dunque, quella della identificazione dell’autore dei predetti medesimi fatti e, in altri termini, se il comportamento descritto sia o meno effettivamente imputabile al Sig. Aniello Nappi.

A tal riguardo questa Corte rileva che il rapporto della Procura Federale, sottoscritto dai tre collaboratori, è alquanto dettagliato e reca puntuale indicazione delle modalità di identificazione dell’autore dei comportamenti sanzionati.

Peraltro, a tal riguardo, è possibile osservare che, seppure il rapporto della Procura Federale non rivesta la speciale efficacia di “piena prova” ex art. 61, comma 1, C.G.S., lo stesso ben può essere posto dall’Organo di giustizia sportiva a base e fondamento del proprio convincimento, anche attesa, da un lato, la dettagliata descrizione dei fatti nello stesso contenuto, accertati – peraltro – da più collaboratori e, dall’altro, la fede, comunque, privilegiata dallo stesso rivestita. I diversi termini, il valore di piena prova assegnato dal codice di giustizia sportiva al solo referto del direttore di gara non esclude né che il rapporto dei collaboratori della Procura federale sia incluso negli atti ufficiali di gara, né, ad ogni buon conto, che il predetto medesimo rapporto assurga, comunque, a elemento di prova che, considerata la fede privilegiata (e la presunzione, pur relativa, che dallo stesso deriva), in difetto di – specifici ed ammissibili – contrari elementi probatori ben può essere posto a base della decisione del giudice sportivo.

Sotto siffatto profilo, peraltro, deve osservarsi come non possano trovare ingresso, nel presente giudizio sportivo, le dichiarazioni autoaccusatorie offerte dalla parte reclamante, che, ad ogni buon conto, non possono essere valorizzate ai fini probatori e con la pretesa efficacia. Del resto, sul piano generale, non si può trascurare di osservare come l’istituto della confessione non sia previsto e disciplinato nell’ordinamento sportivo e come, ad ogni buon conto, lo strumento della confessione non rivesta valore di specifica fonte probatoria o prova legale nell’ordinamento federale.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                                          IL PRESIDENTE

Mauro Sferrazza                                                                            Pasquale Marino

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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