F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 312/CSA pubblicata il 26 Maggio 2022 – A.S.D. Sona Calcio
Decisione n. 312/CSA/2021-2022
Registro procedimenti n. 305/CSA/2021-2022
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa - Presidente
Fabio Di Cagno – Vice Presidente
Antonino Tumbiolo - Componente (relatore)
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 305/CSA/2021-2022, proposto dalla società A.S.D. Sona Calcio, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti –
Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 29 del 28.04.2022;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 11.05.2022, il dott. Antonino Tumbiolo e udito l’Avv. Carlo Antonio Ghirardi per la reclamante, nonché sentito l’arbitro; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con reclamo in data 4.5.2022, la società A.S.D. Sona Calcio ha impugnato la decisione del 28.4.2022 (Com. Uff. n. 29) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, ha comminato al calciatore Jacopo Barellini la sanzione della squalifica per n. 3 giornate di gara effettive, in quanto “espulso per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva espressione offensiva all'indirizzo del Direttore di gara”.
Episodio occorso al 4° dei 6 minuti di recupero concessi dall'arbitro nel 2° tempo regolamentare della gara A.S.D. Sona Calcio - US Breno del 27.4.2022, valevole per il campionato nazionale di serie D girone B e refertato dall’Arbitro nei seguenti termini: “Il calciatore alla notifica del provvedimento di espulsione protestava veementemente all'indirizzo dell'arbitro dicendo frasi del tipo: è vergognoso, sei vergognoso".
La società reclamante fonda il suo reclamo sulla asserita circostanza che le imprecazioni del calciatore non fossero rivolte al direttore di gara bensì a sé stesso, degradando la condotta del calciatore ad una mera violazione dei principi correttezza e probità. All'udienza del giorno 11 maggio è stato ascoltato l'arbitro sig. Andrea Valentini, il quale ha confermato quanto riportato nel referto e cioè che le ingiurie erano direttamente rivolte alla sua persona.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I fatti contestati al calciatore Barellini Iacopo possono ritenersi acclarati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 61, comma 1, C.G.S., perchè riportati nel referto di gara e confermati dal direttore di gara nella sua audizione.
Per tale motivo non può trovare accoglimento la richiesta della società reclamante di riduzione a due giornate della sanzione a carico del proprio calciatore, in quanto la sanzione minima prevista dall'art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S., per le condotte irriguardose nei confronti degli ufficiali di gara – quale è quella posta in essere dal Barellini nel caso di specie – è di due giornate, alle quali deve aggiungersi la sanzione minima della squalifica per una gara automaticamente prevista dal comma 7 dell'art.9 dello stesso C.G.S. per i calciatori espulsi.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonino Tumbiolo Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce