C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 01 del 04/07/2019 – Delibera – Reclamo in proprio della calciatrice COSCO ANGELICA Torneo Intercil Femminile Gara del 14.06.2019 tra Riozzese / Afforese C.U. n. 72 del CRL datato 18.06.2019

Reclamo in proprio della calciatrice COSCO ANGELICA Torneo Intercil Femminile 

Gara del 14.06.2019 tra Riozzese / Afforese

C.U. n. 72 del CRL datato 18.06.2019

La calciatrice COSCO Angelica ha proposto reclamo in proprio avverso la decisione del Giudice Sportivo che, in relazione alla gara in epigrafe, Le ha comminato la squalifica fino al 6/11/2019 per comportamento irriguardoso, scorretto, gravemente minaccioso ed offensivo nei confronti dell'arbitro pronunciando anche una frase provocatoria riguardo il colore della pelle.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, ascoltata la calciatrice COSCO Angelica e sentito per chiarimenti il Direttore di gara, osserva che la condotta tenuta dalla COSCO è certamente gravemente scorretta, minacciosa ed offensiva, ma il comportamento tenuto non aveva assolutamente connotati razzisti.

Il reclamo pertanto può essere parzialmente accolto e la sanzione comminata merita di essere mitigata.

Per quanto sopra esposto e ritenuto la Corte Sportiva di Appello

ACCOGLIE

il ricorso e riduce la squalifica sino al 18.10.2019 e dispone la restituzione della tassa versata.

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