C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 15 del 03/10/2019 – Delibera – Reclamo Società USD. CALCENSE. Torneo Preda Bergamo 3° Categoria Gir. 7 Gara del 8.09.2019 tra Virescit / Calcense C.U. n. 9 della Delegazione di Bergamo in data 12/09/2019

Reclamo Società USD. CALCENSE. Torneo Preda Bergamo 3° Categoria Gir. 7 

Gara del 8.09.2019 tra Virescit / Calcense

C.U. n. 9 della Delegazione di Bergamo in data 12/09/2019

La Società USD CALCENSE ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che, in relazione alla gara in epigrafe, ha comminato la squalifica fino al 1/11/2019 al calciatore ZANCHETTI Emanuele, perchè dopo una decisione dell'arbitro si dirigeva verso il direttore di gara con atteggiamento minaccioso proferendo espressioni irriguardose e offensive.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dall'attuale regolamento; dichiara irricevibile il reclamo stesso, in quanto come previsto dall'art. 76 del CGS i reclami in appello devono essere preannunciati.

Il reclamo proposto dalla società USD Calcense in data 17/09/2019 con posta certificata non è stato preannunciato come previsto dal nuovo ordinamento ed è privo della prova dell'invio alla controparte come previsto dall'art. 76 del CGS.

La sanzione comminata dal GS deve ritenersi congrua alla luce degli abituali criteri di giudizio adottati da Questa Corte.

Per quanto sopra esposto e ritenuto, la Corte Sportiva di Appello

RIGETTA

il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.

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