C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 16 del 10/10/2019 – Delibera – Reclamo Società ASD CALCIO MAGENTA Categoria promozione Gir. A Gara del 8.09.2019 tra ASD MAGENTA/VIGHIGNOLO C.U. n. 13 del CRL in data 19/09/2019
Reclamo Società ASD CALCIO MAGENTA Categoria promozione Gir. A
Gara del 8.09.2019 tra ASD MAGENTA/VIGHIGNOLO
C.U. n. 13 del CRL in data 19/09/2019
La Società ASD CALCIO MAGENTA ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato avverso il regolare svolgimento della gara, lamentando che il deposito del ricorso presso il CRL si è perfezionato con il semplice invio della raccomandata e non con la ricezione, stante la non obbligatorietà della PEC (posta elettronica certificata) e che l'indirizzo della squadra avversaria era stato reperito su internet in attesa della pubblicazione degli indirizzi da parte della FIGC.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dall'attuale regolamento, osserva.
Il reclamo non può trovare accoglimento.
Infatti, l'Art. 67 del Nuovo Codice di Giustizia prevede chiaramente che il reclamo deve essere depositato, a mezzo pec, presso la segreteria del giudice sportivo e trasmesso ad opera del ricorrente alla controparte entro il termine di tre giorni feriali da quello in cui si è svolta la gara. Prevede altresì che “In caso di mancato deposito del ricorso nel termine indicato il Giudice non è tenuto a pronunciare”.
L'utilizzo del termine “depositato”, nel suddetto articolo, deve essere correttamente interpretato nel senso proprio del termine come “consegna/ricezione” materiale del reclamo presso la Segreteria del Giudice Sportivo: ciò anche per dare certezza e celerità ai procedimenti pendenti.
La normativa transitoria contenuta nell'art. 142 CGS si limita a consentire l'utilizzo di altri mezzi di invio alternativi alla Posta Elettronica Certificata previsti dalla normativa previgente.
Tali sistemi ben consentivano alla società reclamante di depositare il ricorso nei termini previsti dall'Art. 67 CGS.
Era dunque rimesso alla ASD Calcio Magenta di scegliere il mezzo più idoneo, in alternativa alla PEC, a consentire il rispetto del disposto di cui all'Art. 67 CGS.
Si deve ritenere quindi corretta la decisione del Giudice Sportivo che merita di essere confermata.
Per quanto sopra esposto e ritenuto, la Corte Sportiva di Appello
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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