C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 17 del 17/10/2019 – Delibera – Reclamo società AC OSSONA ASD Categoria Juniores Prov. Gir. B Gara del 30.09.2019 tra Accademia BMV / AC Ossona ASD C.U. n. 13 della Delegazione di Legnano in data 3/10/2019

Reclamo società AC OSSONA ASD Categoria Juniores Prov. Gir. B

Gara del 30.09.2019 tra Accademia BMV / AC Ossona ASD

C.U. n. 13 della Delegazione di Legnano in data 3/10/2019

La Società AC OSSONA ASD ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha squalificato per TRE gare il calciatore AIT AMMAR ADIL, lamentando che il calciatore era stato pesantemente provocato dal pubblico anche con cori a carattere discriminatorio.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dall'attuale regolamento, osserva.

Il reclamo non può trovare accoglimento.

Infatti, come dichiarato dall'arbitro nel proprio rapporto, fonte primaria e privilegiata di prova, il calciatore AIT AMMAR ADIL ha appositamente calciato il pallone con molta forza contro il pubblico come segno di provocazione, subito dopo essere andato sotto la curva a provocarli con gesti ed epiteti.

Tale comportamento giustifica la squalifica comminata dal Giudice Sportivo al calciatore che merita pertanto di essere confermata.

Per quanto sopra esposto e ritenuto, la Corte Sportiva di Appello

 

RIGETTA

 

il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.

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