C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 18 del 24/10/2019 – Delibera – Reclamo società ASD CALCIO MOTTESE – Camp. 1° Categoria Gir. M Gara del 6.10.2019 tra Calcio Mottese / Calcio Vigevano C.U. n. 16 del CRL datato 10.10.2019

Reclamo società ASD CALCIO MOTTESE – Camp. 1° Categoria Gir. M

Gara del 6.10.2019 tra Calcio Mottese / Calcio Vigevano

C.U. n. 16 del CRL datato 10.10.2019

La Società ASD CALCIO MOTTESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato per cinque gare il giocatore OTTONE Lorenzo ed inibito il dirigente REINA Riccardo sino al 6.11.2019,  comminandole altresì l'ammenda di Euro 250,00; la società reclamante chiede l'annullamento delle sanzioni in via principale ed in subordine una loro riduzione, sostenendo che l'ammenda era ingiusta in quanto il comportamento intemperante tenuto al termine della gara da alcuni spettatori non identificati dall'arbitro non poteva essere imputato alla propria tifoseria ed il calciatore Lorenzo OTTONE aveva tenuto un comportamento irriguardoso, senza venire a contatto con l'arbitro.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale osserva.

Il reclamo proposto avverso l'inibizione del dirigente, REINA Riccardo, è inammissibile in quanto l'inibizione è inferiore ad un mese, ai sensi dell'Art. 137, lett. b) CGS.

In ordine al comportamento tenuto nei confronti dell'arbitro da alcuni sostenitori non identificati si ravvisa la responsabilità dalla società reclamante, i cui dirigenti non sono nemmeno prontamente intervenuti a tutelare l'arbitro stesso, per responsabilità oggettiva.

Il comportamento tenuto dal calciatore Lorenzo OTTONE merita di essere sanzionato in quanto contrario ai principi di correttezza comportamentale, considerato che lo stesso ha in due momenti diversi offeso ed ingiuriato l'arbitro.

La gravità dei suddetti comportamenti merita comunque una lieve mitigazione delle sanzioni comminate

Per quanto sopra esposto e ritenuto, la Corte sportiva di Appello Territoriale dichiara

INAMMISSIBILE

il reclamo proposto avverso l'inibizione al dirigente REINA Riccardo e

RIDUCE

l'ammenda comminata alla Società ASD CALCIO MOTTESE ad Euro 150,00 e la squalifica comminata al calciatore OTTONE Lorenzo a quattro gare.

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